SOMMARIO 1
CAP.
I - NORME INTRODUTTIVE 7
ART. 1 Natura del Regolamento
Edilizio 7
ART. 2 Oggetto del Regolamento
Edilizio 7
ART. 3 Definizioni di elementi 7
ART. 4 Definizioni dei parametri
urbanistici ed edilizi 8
ART. 5 Interventi ed obblighi
connessi 14
ART. 6 Atti abilitanti alla
esecuzione di opere edilizie 15
ART. 7 Manutenzione Ordinaria 16
ART. 8 Manutenzione Straordinaria 16
ART. 9 Restauro 16
ART. 10 Risanamento conservativo 17
ART. 11 Ristrutturazione Edilizia
Parziale 17
ART. 12 Ristrutturazione edilizia
integrale 17
ART. 13 Ristrutturazione
urbanistica 18
ART. 14 Opere soggette a
concessione 18
ART. 15 Opere soggette ad
autorizzazione 20
ART. 16 Interventi edilizi
subordinati alla Denunzia di Inizio Attività 22
ART. 17 Opere e lavori eseguibili
senza autorizzazione 23
ART. 18 Opere comunali 23
ART. 19 Contributo per il
rilascio della concessione e destinazione dei proventi 24
CAP.
II - COMMISSIONE EDILIZIA 26
ART. 20 Istituzione della
Commissione Edilizia Comunale 26
ART. 21 Composizione della
Commissione Edilizia 26
ART. 22 Compiti della Commissione
Edilizia 27
ART. 23 Adunanze della
Commissione Edilizia 27
ART. 24 Commissione edilizia
integrata 28
CAP.
III - PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI SECONDO
QUANTO STABILITO DALLO STATUTO DELL’ENTE 30
ART. 25 Nulla Osta paesistico
ambientale 30
ART. 26 Identificazione dei
soggetti aventi titolo a richiedere la concessione 30
ART. 27 Domanda di concessione e
relativi allegati 32
ART. 28 Rilascio della
concessione edilizia 36
ART. 29 Efficacia e validità
della concessione - Responsabilità. 39
ART. 30 Decadenza, rinnovo delle
concessioni 39
ART. 31 Deroghe 41
ART. 32 Domanda di autorizzazione
ed allegati a corredo 41
ART. 33 Modalità per le
autorizzazioni 42
ART. 34 Rinnovo, decadenza, e
annullamento delle autorizzazioni 42
ART. 35 Varianti al progetto
approvato oggetto di concessione o autorizzazione 43
CAP.
IV - ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI 44
ART. 36 Inizio dei lavori e
formalità da esperire 44
ART. 37 Controllo Comunale sulla
esecuzione dei lavori 44
ART. 38 Campionature delle tinte
e dei rivestimenti 45
ART. 39 Interruzione dei lavori 45
ART. 40 Ultimazione del rustico e
dei lavori 45
ART. 41 Inadempienza delle
disposizioni regolamentari 45
ART. 42 Cautele per la
salvaguardia di ritrovamenti archeologici, storici e artistici 46
ART. 43 Licenza di utilizzazione
(abitabilità e agibilità) 46
ART. 44 Utilizzazione abusiva di
costruzioni 47
ART. 45 Inconvenienti igienici 47
ART. 46 Dichiarazione di
inabitabilità 47
CAP.
V - LOTTIZZAZIONI DI TERRENO A SCOPO EDILIZIO 49
ART. 47 Significato di
lottizzazione 49
ART. 48 Nullità dei contratti di
compravendita nelle lottizzazioni non autorizzate 49
ART. 49 Redazione dei piani di
lottizzazione 49
ART. 50 Domanda di lottizzazione
e documenti da allegare 49
ART. 51 Contenuto della
convenzione 51
ART. 52 Modalità per lo scomputo
del contributo per le opere di urbanizzazione. Divieto di compensazione 51
ART. 53 Concessioni nell'ambito
delle lottizzazioni 52
ART. 54 Progetto esecutivo delle
opere di urbanizzazione 52
ART. 55 Tempi di attuazione della
convenzione 52
ART. 56 Penalità per inadempienze
- Svincoli della cauzione 53
ART. 57 Compilazione d'ufficio
dei progetti di lottizzazione a scopo edilizio 53
ART. 58
Piani di recupero d'iniziativa dei privati 53
ART. 59
Allegati tecnici a corredo delle domande di Piano di Recupero 55
CAP.
VI - CONTROLLO E REPRESSIONE DEGLI ABUSI 56
ART. 60 Attività di vigilanza -
Organo competente e modalità 56
ART. 61 Provvedimenti 56
ART. 62 Contravvenzioni 58
ART. 63 Sanzioni amministrative 59
ART. 64 Sanzioni penali 59
ART. 65 Decadenza dalle
agevolazioni fiscali 59
ART. 66 Divieto di allacciamento
a pubblici servizi 59
CAP.
VII - NORME DI BUONA COSTRUZIONE 60
ART. 67 Salubrità e sicurezza del
suolo 60
ART. 68 Caratteristiche dei
terreni e delle fondazioni 61
ART. 69 Camere d'aria,
intercapedini e vespai 61
ART. 70 Murature di nuova
esecuzione 61
ART. 71 Solai, coperture, balconi 62
ART. 72 Scale 62
ART. 73 Rifiniture interne e
pavimenti 63
ART. 74 Zoccolature e gronde 63
ART.
75 Coperture 63
ART.
76 Parcheggi 63
ART. 77 Uscita dalle autorimesse,
rampe carrabili 64
ART. 78 Marciapiedi e porticati 64
ART. 79 Cassette per la
corrispondenza e contatori di gas, energia elettrica ed acqua 65
CAP.
VIII - CARATTERISTICHE DEI LOCALI E PER L’ABITABILITÀ O L’AGIBILITÀ 66
ART. 80 Classificazione dei
locali 66
ART. 81 Caratteristiche dei
locali 67
ART. 82 Classificazione dei piani 70
ART. 83 Soffitti inclinati e
soppalchi 70
ART. 84 Piani seminterrati 71
ART. 85 Piani interrati 71
ART. 86 Sottotetti 71
ART. 87 Locali integrativi per la
residenza 72
CAP.
IX - PRESCRIZIONI IGIENICO-EDILIZIE E TUTELA DEI CORPI IDRICI 73
ART. 88 Isolamento dall'umidità 73
ART. 89 Impianto termico 74
ART. 90 Clima Acustico 74
ART. 91 Classificazione delle
acque 76
ART. 92 Modalità di scarico delle
acque 76
ART. 93 Tutela delle risorse idriche e Rifornimento idrico 77
ART. 94 Impianto elettrico 79
ART. 95 Deposito temporaneo dei
rifiuti solidi 80
ART. 96 Eliminazione di fumi,
vapori ed esalazioni 80
ART. 97 Impianti per le
lavorazioni insalubri 81
ART. 98 Parere obbligatorio per
gli edifici destinati ad insediamenti industriali o attività produttive 82
CAP.
X - PRESCRIZIONI ANTINCENDIO 83
ART. 99 Caratteristiche dei
fabbricati di altezza inferiore a 24 m. 83
ART. 100 Centrali termiche 84
ART. 101 Autorimesse 84
ART. 102 Criteri di sicurezza per
impianti domestici di gas liquefatto 85
ART. 103 Criteri di sicurezza per
impianti centralizzati di riscaldamento e condizionamento 86
ART. 104 Rinvio a leggi
particolari 86
CAP.
XI – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 87
ART. 105 Prescrizioni e norme
generali 87
ART. 106 Criteri generali di
progettazione 88
CAP.
XII - PUBBLICI ESERCIZI 91
ART. 107 Classificazione 91
ART. 108 Dotazione di unità
igieniche per il pubblico 91
ART. 109 Cucine 91
CAP.
XIII - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERE ESTERNE AI FABBRICATI E ALL'ARREDO
URBANO 93
ART. 110 Aspetto e manutenzione
degli edifici 93
ART. 111 Recinzioni 98
ART. 112 Antenne radiotelevisive 98
ART. 113 Prescrizioni e
disposizioni per la salvaguardia e la formazione del verde 99
ART. 114 Tutela delle sponde dei
corsi d’acqua 100
CAP.
XIV - DISCIPLINA DEI FABBRICATI RURALI 101
ART. 115 Norme edilizie 101
ART. 116
Norme igieniche 102
ART. 117 Condizioni minime di
abitabilità delle abitazioni rurali esistenti 102
ART. 118 Osservanza delle
prescrizioni minime di abitabilità 103
ART. 119 Ispezione del medico
della A.S.L. - Sanzioni 103
ART. 120
Stalle e concimaie 104
CAP.
XV - DISCIPLINA PER L'APERTURA E LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE E TORBIERE 105
ART. 121 Modalità per l’apertura
e la coltivazione 105
ART. 122 Procedura per la
richiesta di autorizzazione 105
ART. 123 Documenti da allegare
alla richiesta di autorizzazione 105
ART. 124 Revoca
dell’autorizzazione 107
ART. 125 Procedura per il
rilascio della concessione 107
ART. 126 Norme transitorie per le
cave in atto 108
ART. 127 Norme transitorie per
ambiti estrattivi su terreni in uso civico 108
CAP.
XVI - DISCIPLINA DELLE ALTRE AUTORIZZAZIONI 109
ART. 128 Campeggi liberi
occasionali 109
ART. 129 Sosta continuata di
roulotte e di veicoli o rimorchi attrezzati per il pernottamento su suolo
pubblico 109
ART. 130 Installazione a tempo
determinato di strutture trasferibili, precarie e gonfiabili 110
ART. 131 Criteri per il rilascio
delle autorizzazioni di strutture trasferibili, precarie e gonfiabili 110
ART. 132 Depositi di materiali su
aree scoperte 111
ART. 133 Occupazione temporanea o
permanente di spazio, suolo o sottosuolo pubblico 111
ART. 134 Esposizione a cielo
libero di veicoli e merci in genere 112
ART. 135 Trivellazione ed
escavazione i pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere 113
ART. 136 Trasformazione e
mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo
idrogeologico 114
ART. 137 Apertura e modifica di
passi carrabili e di accessi privati su spazi pubblici o aperti al pubblico 115
ART. 138 Impianti di captazione
dell'energia alternativa 115
CAP.
XVII - GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ 116
ART. 139 Provvedimenti per
costruzioni che minacciano pericolo 116
ART. 140 Scavi 116
ART. 141 Scarico dei materiali -
Demolizioni - Pulizia delle strade adiacenti ai cantieri 117
ART. 142 Responsabilità degli
esecutori di opere 117
ART. 143 Rimozione delle
recinzioni su suolo pubblico 117
CAP.
XVIII – NORME PER LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE DALL’INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO 118
ART. 144 Impianti fissi per
l’emittenza radiotelevisiva 118
ART. 145 Impianti per telefonia
mobile 118
ART. 146 Impianti per la
trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica 118
CAP.
XIX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 119
ART. 147 Miglioramento igienico
dei fabbricati esistenti 119
ART. 148 Adeguamento delle
costruzioni esistenti 119
ART. 149 Sanatoria delle
occupazioni permanenti del sottosuolo di aree pubbliche o di spazi soggetti a
pubblico transito 120
ART. 150 Norme abrogate 121
ART. 151 Inadempienza delle
disposizioni regolamentari 121
ART. 152 Entrata in vigore del
presente Regolamento Edilizio 121
Il
presente Regolamento, redatto ai sensi dell’art.33 della L. 17.08.1942 n.1150,
è atto normativo le cui prescrizioni hanno i caratteri della generalità e
dell’astrattezza e sono finalizzate sia ad obiettivi di pubblico interesse,
quale l’ordinato sviluppo edilizio in rapporto alla funzionalità, all’igiene,
all’estetica ed alla tutela dei valori architettonici ed ambientali, sia alla
tutela di interessi privati mediante la regolamentazione dei rapporti di
vicinato.
Oggetto del presente
Regolamento è la disciplina delle materie specificate all’art.33 della L.
17.08.1942 n.1150, delle altre materie demandate al Regolamento Edilizio da
disposizioni con forza di legge, nonché dalle ulteriori materie che, anche con
carattere eminentemente locale, abbiano attinenza con l’attività edilizia, con
il decoro e l’igiene urbana, con la tutela dei valori ambientali e
architettonici del territorio comunale.
1) Nuova costruzione - Ai fini del presente
Regolamento Edilizio per nuova costruzione si intende una costruzione
interamente nuova, anche se realizzata su area impegnata in precedenza da
edifici.
2) Ricostruzione - Per ricostruzione si
intende la riedificazione di un fabbricato avente dimensioni analoghe a quelle
dell’edificio preesistente.
3) Ricostruzione parziale - Per
ricostruzione parziale si intende l’insieme dei lavori atti a costituire un
nuovo organismo edilizio utilizzando una parte della costruzione preesistente.
4) Ampliamento - Per ampliamento si
intende un complesso di lavori che hanno l'effetto di incrementare l’ingombro
planimetrico di un fabbricato creando uno o più spazi supplementari.
5) Sopraelevazione - Per
sopraelevazione si intende un incremento della costruzione in senso verticale.
6) Trasformazione - Per trasformazione si
intende l’insieme delle modifiche strutturali e/o funzionali messe in atto
all'interno di un fabbricato.
7) Fronte - Per fronte di una
costruzione si intende la proiezione ortogonale, sul piano verticale, delle
facciate più esterne, con esclusione di balconi e aggetti di qualsiasi tipo.
8) Sagoma planovolumetrica (o
fondamentale) - Per sagoma fondamentale dell’edificio si intende la figura solida
definita dall’intersezione dei piani delle pareti esterne con i piani delle
coperture (falde, lastrici solari, coperture a terrazza) e con il piano o piani
di campagna, al netto di balconi e altri sporti.
9) Edificio tradizionale – Per edificio tradizionale si
intende una costruzione che testimonia tecniche costruttive (strutture
verticali ed orizzontali, finiture) non più in uso.
1) St – Superficie territoriale (Ha).
Per
“superficie territoriale” si intende quella riferita agli interventi
urbanistici esecutivi, così come individuati dallo strumento urbanistico
generale, al netto della grande viabilità esistente o prevista.
2) It – Indice
di fabbricabilità territoriale (mc/mq).
Per
“indice di fabbricabilità territoriale” si intende il rapporto tra il volume
massimo realizzabile e la superficie territoriale della zona. Detto indice si
applica in sede di strumenti urbanistici esecutivi.
3) Sm –
Superficie minima di intervento (ha).
Per
“superficie minima di intervento” si intende quella relativa alla superficie
territoriale minima necessaria per predisporre e attuare un intervento
urbanistico esecutivo.
4) Sf –
superficie fondiaria (mq).
Per
“superficie fondiaria”, in caso di strumento urbanistico esecutivo, si intende
la parte di superficie risultante sottraendo da quella territoriale, così come
precedentemente definita, la nuova viabilità di piano e le superfici destinate
alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Tale superficie può essere
suddivisa in lotti.
In caso di
intervento edilizio diretto la superficie fondiaria si identifica con l’area
edificabile al netto delle strade pubbliche esistenti o previste nello
strumento urbanistico generale e delle aree per l’urbanizzazione primaria e
secondaria.
5) If – Indice
di fabbricabilità fondiario (mc/mq).
Per
“indice di fabbricabilità fondiario” si intende il rapporto fra il volume
massimo realizzabile e la superficie fondiaria precedentemente definita.
6) Iu – Indice
di utilizzazione edilizia (mq/mq).
Per
«indice di utilizzazione edilizia» si definisce il rapporto numerico tra la
superficie lorda complessiva di tutti i piani degli edifici e l’area
edificabile del lotto, entrambe espresse in metri quadri.
7) Jc - Indice capitario (mc/ab).
Per
«indice capitario» si intende la dotazione pro capite di metri cubi per ogni
abitante insediato, relativamente alla superficie lorda abitabile. Tale
dotazione potrà essere maggiorata per le destinazioni specificatamente non
residenziali.
8) Sl –
Superficie minima del lotto (mq).
Per
“superficie minima del lotto” si intende quella relativa all’area minima
necessaria per operare un intervento edilizio diretto o nel caso di intervento
urbanistico esecutivo l’area minima in cui è possibile frazionare la superficie
fondiaria.
9) Su1 –
Superficie destinata ad opere di urbanizzazione primaria (mq).
Tale
superficie comprende tutte le aree da riservare per le opere di urbanizzazione
primaria secondo le quantità minime stabilite dalle leggi vigenti o quanto
stabilito, zona per zona, dalle norme dello strumento urbanistico generale.
10) Su2 –
Superficie destinata ad opere di urbanizzazione secondaria (mq).
Tale
superficie comprende tutte le aree da riservare o riservate alle opere di
urbanizzazione secondaria secondo le quantità minime stabilite dalle leggi vigenti
o quanto previsto, zona per zona, dalle norme dello strumento urbanistico
generale.
11) Rc – Rapporto
di copertura (mq/mq).
Per
“rapporto di copertura” si intende il rapporto tra la superficie copribile e la
superficie fondiaria. Deve essere misurato considerando per superficie
fondiaria quella di cui al parametro Sf
e per superficie coperta quella di seguito definita.
12) Sc – Superficie coperta di un
edificio (mq).
Per
“superficie coperta di un edificio” si intende quella risultante dalla proiezione
sul piano orizzontale, al livello campagna, di tutte le parti edificate fuori
terra delimitate dal massimo filo esterno del fabbricato misurato ai vari piani
dell’edificio senza tenere conto di eventuali sporti o balconi.
13) Su –
Superficie utile abitativa (mq).
Per
“superficie utile» si intende la superficie del pavimento degli alloggi
misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di
passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre, degli
ingombri di pilastro, di cavedi, di impianti.
Rientra in
tale superficie la proiezione orizzontale del vano scala degli alloggi duplex
anche se in eccedenza rispetto al limite massimo della superficie utile
abitabile (Delibera Regione Campania n.
7844 del 02.10.96).
14) Snr – Superficie
non residenziale (mq).
Per
“superficie non residenziale” si intende la superficie risultante dalla somma
delle superfici di pertinenza dell’alloggio – quali logge, balconi, cantinole o
soffitte – e quelle di pertinenza dell’organismo abitativo – quali androni
d’ingresso, proiezioni orizzontali del vano scala e del vano ascensore,
porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche, locali condominiali ed
altri locali a servizio della residenza – misurati al netto dei muri
perimetrali e di quelli interni.
Solo per
l’edilizia residenziale pubblica tale superficie dovrà essere contenuta entro
il 45% (quarantacinque per cento) della superficie utile abitabile (Su). Tale limite del 45% si intende non
per singolo alloggio ma riferito alla somma delle superfici utili (Su) dell’organismo abitativo.
Di tale
45% almeno l’8% dovrà essere utilizzato per cantinole e/o soffitte da
realizzarsi ai piani terra o in seminterrato o in sottotetti con altezza media
massima di 2,20 ml, o al piano per soggetti portatori di handicap (Delibera Regione Campania n. 7844 del
02.10.96).
15) S –
Superficie complessiva (mq).
Per
“superficie complessiva”, si intende la superficie utile abitabile aumentata
del 60% (sessanta per cento) della somma della superficie non residenziale e
della superficie dei parcheggi: S = Su + 60% (Snr + Sp) – (Delibera Regione
Campania n. 7844 del 02.10.96).
16) Sp –
Superficie parcheggi (mq).
Per
“superficie parcheggi”, si intende la superficie da destinare ad autorimesse o
posti macchina coperti di pertinenza dell’organismo abitativo, comprensiva
degli spazi di manovra.
Solo per
l’edilizia residenziale pubblica tale superficie dovrà essere contenuta entro
il 45% della superficie utile abitabile. Tale limite del 45% si intende non per
singolo alloggio ma riferito alla superficie totale (Su) dell’organismo abitativo.
A tale
limite sono ammesse deroghe motivate, in presenza di organismi abitativi
composti prevalentemente da alloggi di superficie (Su) inferiore a 60 mq.
(Delibera Regione Campania n. 7844 del 02.10.96).
17) V – Volume
lordo di un edificio (mc).
Il volume
lordo, ai fini dell’effettiva possibilità edificatoria, va computato sommando i
prodotti della superficie lorda di ciascun piano, delimitato dal perimetro
esterno delle murature, per l’altezza relativa al piano stesso, misurato tra le
quote di calpestio dei pavimenti, con esclusione del volume totalmente
entroterra misurato rispetto alla superficie del terreno circostante secondo la
sistemazione prevista dal progetto approvato.
Sono
altresì esclusi dal calcolo del volume consentito i porticati aperti su tre
lati o porzioni di essi, i balconi, le tettoie, i vani scala, i parapetti, i
cornicioni e gli elementi di carattere ornamentale, nonché i volumi tecnici,
strettamente necessari a contenere e consentire l’accesso ad impianti tecnici a
servizio dell’edificio ed emergenti dalla linea di gronda, quali extra-corsa
degli ascensori, serbatoi idrici, vasi di espansione dell’impianto di
riscaldamento, canne fumarie e di ventilazione e locali di deposito rifiuti
solidi urbani.
Inoltre
sono esclusi i sottotetti non praticabili e quelli non abitabili se l’altezza
media non supera m 2,20 nei confronti di falde con inclinazione inferiore o
uguale al 35%.
18) Lg – Linea
di gronda.
È la quota
di riferimento coincidente con il punto d’intersezione della linea verticale
esterna con la linea della falda discendente o nel caso di copertura piana con
l’intradosso del solaio di copertura.
19) Hf – Altezza
delle fronti di un edificio (m).
Per
“altezza delle fronti di un edificio” si intende la differenza di quota tra la
linea di terra, definita dal piano stradale o dalla più bassa sistemazione
esterna, di cui al progetto approvato, interessata dalla facciata che si
considera e il livello costituito dalla linea superiore di gronda del tetto.
Se
l’edificio è coperto a terrazzo l’altezza è data dalla differenza di quota tra
la linea di terra, definita dal piano stradale o dalla più bassa sistemazione
esterna, di cui al progetto approvato nel caso risulti al disotto del livello
stradale, e la linea superiore definita dal coronamento del parapetto pieno del
terrazzo di copertura o, in mancanza di esso, dal piano di calpestio del
medesimo terrazzo.
L’altezza
delle pareti di un edificio non può superare i limiti fissati, per le singole
zone, dagli strumenti urbanistici o da particolari norme vigenti, ad eccezione
dei singoli volumi tecnici. Nel caso di edifici in cui la linea di terra e
quella di copertura non siano orizzontali si considera la media delle altezze.
La media delle altezze così ricavata non deve comunque superare l’altezza
massima prevista dalle norme dello strumento urbanistico per la zona.
Se la
costruzione è “terrazzata”, l’altezza di ciascun fronte può essere calcolata
separatamente per i singoli corpi semprechè questi ultimi siano individuabili
dal punto di vista strutturale ed architettonico.
20) H – Altezza
della costruzione (m).
Per
“altezza della costruzione” si intende la media delle altezze delle fronti,
calcolate secondo il parametro Hf, e
non deve superare l’altezza massima consentita dalle norme per le diverse zone.
21) Fs – Filo
esterno.
Si
definisce filo esterno del fabbricato la linea coincidente con il perimetro
esterno della scatola muraria computata ai fini volumetrici.
22) Df – Distanza
tra le fronti (m).
Per
“distanza tra le fronti” degli edifici si intende la distanza minima tra le
proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza
del filo esterno dei fabbricati con esclusione dei balconi aperti, sporti,
pensiline e simili.
È
stabilito dagli strumenti urbanistici un minimo assoluto per le varie zone;
sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino
oggetto di strumenti urbanistici esecutivi con previsioni planovolumetriche.
Nel caso
di fronti non parallele deve comunque in ogni punto essere rispettata la
distanza minima.
In caso di
sopraelevazione vanno rispettate le distanze previste per le varie zone dal
P.R.G. vigente.
L’applicazione
del parametro Df può applicarsi in
deroga ai minimi stabiliti dal P.R.G. o da strumenti urbanistici esecutivi,
previo accordo tra i proprietari confinanti da stipularsi con opportuna
convenzione che non contrasti con le destinazioni d’uso degli Strumenti
Urbanistici e con finalità di interesse pubblico.
Il parametro Df non si computa
per i piani interamente interrati degli edifici.
23) Ds – Distanza
dal filo stradale (m).
Si intende
per “distanza dal filo stradale” la distanza misurata tra il filo esterno del
fabbricato con esclusione di sporti, pensiline e balconi, ed il confine
stradale così come definito dal D.L. 30/04/1992, n° 285; tale distanza è
regolamentata dal D.P.R. n°147 del 26/04/1993 e dal D.P.R. n°610 del
16/09/1996.
24) Dc - Distanza
dai confini di proprietà (m).
Si intende
per “distanza dai confini”, la distanza minima tra le proiezioni verticali dei
fabbricati, misurata dal filo esterno dei fabbricati con esclusione di
sporti, pensiline e balconi.
È
stabilita la distanza minima di 5 m da osservare nel caso di pareti finestrate.
È ammessa la costruzione a confine per pareti non finestrate. In caso si
sopraelevazioni vanno rispettatele distanze previste per le varie zone dagli
strumenti urbanistici.
25) Np – Numero
dei piani (n).
Per
“numero dei piani” si intende il numero dei piani abitabili e/o agibili
interamente fuori terra.
26) Ml – Lunghezza
massima delle fronti (m).
Per
“lunghezza massima delle fronti” si intende la più lunga delle proiezioni di un
fronte continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea.
27) Spazi
interni agli edifici.
Per spazi
interni agli edifici si intendono le aree scoperte circondate da costruzioni
per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro. In particolare:
a) Patio – Si
intende per “patio” lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o
all’ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a
6 m, e pareti circostanti di altezza non superiore a 4 m;
b) Chiostra – Si
intende per chiostra uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di
quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a 20 m
e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a 3 m;
c) Cavedio – Si
intende per cavedio uno spazio interno, per la ventilazione dei bagni o locali
di servizio ed il passaggio delle canalizzazioni interne, di superficie
inferiore a quella minima della chiostra e comunque superiore a 0,65 mq e sulla
quale non si aprono luci o finestre. Tale spazio deve essere percorribile per
tutta la sua altezza ed attrezzato con scala alla marinara ed avere aerazione
naturale.
28) IP – Indice
di piantumazione (n/ha).
Per indice
di piantumazione si intende il numero di piante di alto fusto prescritto per
ogni ettaro nelle singole zone, con la eventuale specificazione delle essenze.
Ai fini del presente
Regolamento Edilizio si definiscono interventi:
-
le
opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio,
comprese le lottizzazioni;
-
le
opere eseguite su edifici e manufatti esistenti;
-
le
opere di qualsiasi genere - anche minori, ricorrenti o temporanee - che siano
tali da trasformare od alterare l'area preesistente, l'aspetto dei fabbricati o
l'assetto dell'ambiente.
-
Pertanto,
si configurano come interventi anche:
-
la
conversione d'uso e/o la trasformazione tipologica di un immobile;
-
l'utilizzo
temporaneo o permanente di un area come deposito all'aperto di materiali, di
manufatti, di rottami, di automezzi in demolizione; nonché i depositi o
parcheggi di roulotte, camper, case mobili, case baracche, box prefabbricati, containers
e simili;
-
gli
interventi sulla vegetazione arborea esistente in zone non agricole;
-
le
opere concernenti le acque e gli impianti elettrici eseguite ai sensi del T.U.
n. 1755/1933;
-
le
opere che comportano l'occupazione di aree demaniali.
Chi intenda attuare un
intervento, ha l'obbligo, a seconda dei casi, di fare tempestiva denunzia
all'amministrazione comunale oppure di chiedere alla stessa presentando
un'idonea documentazione, una concessione od un'autorizzazione alternativa o
concorrente, a norma e per gli effetti dell'articolo 31 della L. 1150/1942,
dell'art. 10 della L. 765/1967, degli artt. 1, 3, 9, 10 della L. 10/1977 e
dell'art. 48 della L. 457/1978.
Tale obbligo sussiste anche
per le amministrazioni pubbliche sovracomunali quando svolgono attività
edilizia ed urbanistica; nonché per i privati che essendone debitamente
autorizzati intendono eseguire opere su terreni demaniali.
Sono esclusi dall'obbligo di
concessione gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; Per
questi ultimi è necessaria l'autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. Per
i primi si richiede una preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale.
L’Autorità preposta al rilascio della Concessione
edilizia e dell’Autorizzazione edilizia è stato individuata dalla L. 127/1997, poi confermato dalla
Circ. Min. LL.PP. n. 1 del 15/07/1997 – G.U. n. 17 del 24/07/1997, nella figura
del Responsabile del Servizio UTC.
1) Gli interventi edilizi e le opere in genere
possono avere attuazione diretta od indiretta.
L'attuazione si dice diretta quando è
sufficiente:
-
la
tempestiva denunzia all'amministrazione comunale di inizio attività (art. 2,
comma 60, L. 662/1996);
-
la
concessione ad edificare (onerosa o gratuita)
-
l’autorizzazione
edilizia
L'attuazione si dice indiretta
quando il rilascio della concessione o dell'autorizzazione è subordinato
all'approvazione preliminare di un piano attuativo.
2) Ogni intervento segue la
procedura per esso prevista dal presente Regolamento Edilizio e dalle leggi
vigenti. Spetta al Piano Regolatore Generale, coerentemente con le norme
nazionali e regionali vigenti, stabilire, per ciascuna Zona Territoriale
Omogenea e/o funzionale dell'abitato, quali interventi sono subordinati ad intervento
urbanistico preventivo.
3) Ai fini procedurali e
disciplinari, si distinguono le tipologie di interventi di cui agli articoli
seguenti.
Per manutenzione
ordinaria si intendono gli interventi che consistono in opere di pulitura,
conservazione, reintegrazione parziale o ripristino di elementi di finitura
degli edifici senza apportare modifiche estetiche o tecnologiche.
Per manutenzione
straordinaria si intendono gli interventi finalizzati a rimuovere e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, installare e/o adeguare impianti
igienico-sanitari e tecnologici, senza modificare i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari.
Fanno parte di questa
categoria anche gli interventi richiesti per il miglioramento antisismico delle
strutture verticali ed orizzontali (volte, solai, tetti) che non modifichino la
struttura dei singoli componenti ne le dimensioni dell’unità immobiliare.
Negli interventi di
manutenzione straordinaria sugli edifici di valore ambientale e paesistico
nonché su quelli di cui al D.Lgs. n.490/99, è vietato:
-
alterare
la posizione e la forma delle aperture di finestre e porte originarie;
-
alterare
sagoma, pendenza e tipologia delle coperture, nonché sostituire i manti di
copertura tradizionali con materiali ed elementi di tipo diverso;
-
alterare
pendenze, dimensioni e posizioni di rampe di scale interne ed esterne, se
prospicienti corti e/o spazi aperti;
-
intonacare
i paramenti murari in pietrame se tradizionalmente lasciati a vista.
Si definisce intervento di restauro l’insieme di
operazioni rivolte alla conservazione degli organismi edilizi che presentino
particolare e definito impianto tipologico unitamente a valori storico,
artistici ed architettonici, propri e correlati ai valori paesaggistici
nell’ambiente in cui sono collegati.
Gli interventi di restauro sono volti a conservare
l’organismo edilizio e ad assicurarne
la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali, volumetrici e strutturali dell’organismo
stesso, ne consentano destinazioni d’uso con esso compatibili.
Il restauro si applica per tutti gli immobili
assoggettati a vincolo di cui al D.Lgs. n.490/99 e per tutti gli altri edifici
di valore storico-culturale cui sia riconoscibile l’appartenenza significativa
alla storia dell’arte e dell’architettura, anche di datazione del XX secolo.
In tutti i casi di immobili assoggettati
esclusivamente ad interventi di restauro, l’obbligo é esteso ai parchi e
giardini di pertinenza, che ne fanno elemento costitutivo del paesaggio urbano.
Si definisce risanamento conservativo
l’insieme degli interventi destinati al recupero dell’edificio per garantirne
la conservazione e la funzionalità; essi riguardano le costruzioni il cui
impianto tipologico sia individuabile e architettonicamente qualificato e
consistano in interventi di trasformazione, senza alterazione volumetrica, allo
scopo di ripristinare la struttura tipologica e l’aspetto originario nel caso
in cui gli immobili da tutelare, isolati o inseriti in complessi stratificati,
risultino fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni
interstiziali e simili.
Il risanamento conservativo può contemplare la realizzazione e/o
l’adeguamento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari.
Gli interventi di
ristrutturazione edilizia parziale si riferiscono alle operazioni rivolte alla
modifica di una o più parti edilizie condotte attraverso interventi limitati di
demolizioni e ricostruzioni che possano configurare una struttura edilizia in
parte difforme dalla precedente, ma nel rispetto dei vincoli planovolumetrici e
dei caratteri morfologici della struttura urbana.
Tale categoria di intervento
non si applica per gli edifici di valore storico-artistico ed
ambientale-paesaggistico nonché per quelli di cui al D.Lgs. n.490/99.
Per gli interventi
suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione
del lotto di pertinenza, dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo
altimetrico delle cortine edilizie e dei fabbricati confinanti.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia
integrale si riferiscono alla costruzione di manufatti previa demolizione dei
preesistenti immobili, privi di interesse architettonico e tipologico, e sono
finalizzati alla riqualificazione del contesto attraverso la realizzazione di
manufatti in sintonia con l'ambiente circostante.
Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed
altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di
eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei
fabbricati confinanti. Tale categoria di intervento non si applica per gli
edifici di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché per quelli
di cui al D.Lgs. n.490/99.
Per operazioni di
ristrutturazione urbanistica si intendono quegli interventi pubblici o
privati finalizzati al miglioramento
del tessuto edilizio esistente nel comparto oggetto di intervento. Essi
consistono in interventi di sostituzione, modificazione, adeguamento, ricostruzione
dell’esistente tessuto urbanistico-edilizio.
La ristrutturazione
urbanistica dovrà ammettersi soltanto per le aree di recente impianto, con
esclusione di impianti o parti di essi, aventi valore storico-artistico ed
ambientale-paesistico nonché di quelli di cui al D.Lgs. n.490/99.
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio comunale ad eccezione delle opere esentate, partecipa agli oneri ad
essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte
del Responsabile del Servizio UTC, con le procedure fissate dal presente
Regolamento Edilizio e dallo statuto dell’Ente Comune.
In particolare sono subordinate al rilascio della concessione le opere
ed i lavori di seguito elencati:
a)
nuove
costruzioni, a qualsiasi uso destinate, da realizzarsi sia con metodi
costruttivi tradizionali, sia con l'uso di metodi di prefabbricazione totale o
parziale;
b)
demolizione
totale o parziale, con contestuale ricostruzione, di manufatti esistenti;
c)
ampliamenti
e sopraelevazioni;
d)
installazione
di attrezzature ed impianti produttivi industriali, artigianali e agricoli;
e)
costruzione
di impianti sportivi e delle relative attrezzature;
f)
realizzazione,
da parte degli enti istituzionalmente competenti, di impianti, attrezzature e di
opere pubbliche o di interesse generale;
g)
esecuzione,
anche da parte dei privati, di opere di urbanizzazione in attuazione degli
strumenti urbanistici, nonché l'installazione di impianti di depurazione delle
acque luride;
h)
realizzazione
di opere e costruzioni sotterranee interessanti il suolo pubblico o privato;
i)
installazione
di capannoni, ponti ed impianti sospesi o simili, silos, concimaie, tettoie,
pensiline e porticati;
j)
pertinenze
ed impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti, sottoposti
ai vincoli di cui al D.Lgs. n.490/99;
k)
interventi
volti, anche senza l'esecuzione di opere edilizie, a mutare destinazione d'uso
definitiva intesa come mutamento oggettivo rispetto alle condizioni
preesistenti;
l)
manufatti
sul suolo privato costituiti da strutture trasferibili o precarie, quando
richiedono allacci stabili ai pubblici servizi;
m)
opere
e costruzioni relative alla installazione di complessi turistici ricettivi e
complementari quali: campeggi, alberghi, ristoranti, asili per mobili destinati
ad alloggi temporanei (roulotte, case mobili, ecc.);
n)
opere
e costruzioni relative alla apertura e coltivazioni delle cave e torbiere,
estrazioni di minerali inerti da corsi di acqua, discariche;
o)
occupazioni
di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero,
qualora interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. n.490/99;
p)
opere
di demolizione di edifici o di unità immobiliari, rinterri e scavi che non
riguardano la coltivazione di cave o torbiere, qualora interessino immobili
sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. n.490/99;
q)
opere
costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già
esistenti, qualora interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs.
n.490/99.
Sono soggette ad
autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio UTC, su richiesta degli
aventi titolo e con la procedura all'uopo stabilita, secondo le leggi, le
disposizioni regolamentari e gli strumenti urbanistici vigenti, con l'osservanza
delle norme contenute nel presente Regolamento Edilizio e previo parere del
responsabile del procedimento, le categorie di opere sottoelencate.
-Le
opere e i lavori di seguito elencati:
a)
opere
interessate da mutamento di destinazione d’uso provvisorio;
b)
manutenzione
straordinaria;
c)
restauro;
d)
risanamento
conservativo;
e)
opere
costituenti pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici o
attrezzature esistenti;
f)
parcheggi
ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali
esterne al fabbricato ai sensi del comma 1 dell’art.9 L.24/03/1989, n.122
modificata dall’art.17 comma 90 della L.127/97;
g)
installazione
di rampe, ascensori esterni o manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
h)
realizzazione
di volumi tecnici a seguito della revisione o installazione di impianti
tecnologici;
i)
occupazione
temporanea o permanente di suolo pubblico o privato quale:
-
installazione
a tempo determinato, di strutture trasferibili o precarie;
-
installazione,
a tempo determinato di tendoni o similari per spettacoli e manifestazioni
sportive, ricreative, culturali ecc. o in occasioni di festività;
-
esposizione
o vendita a cielo libero di veicoli e merci in genere;
-
chioschi
e banchi a posto fisso per la vendita di generi vari e per la vendita di frutta
stagionale;
-
macchine
automatiche per la distribuzione di fototessere e fotocopie, di dolciumi e
articoli sanitari;
-
sosta
continuata di roulotte e/o di veicoli attrezzati per il pernottamento su suolo
pubblico;
-
collocamento
o modifica di tende, tettoie, tavoli vasi e fioriere su spazi pubblici;
-
occupazione
di spazi pubblici antistanti esercizi pubblici ed esercizi commerciali;
j)
installazione
dei campeggi liberi occasionali;
k)
esecuzione
di lavori e depositi su strade comunali o private soggette a pubblico transito,
nonché lo scarico delle acque nei relativi fossi, la manutenzione delle ripe
dei fondi laterali e delle opere di sostegno ecc., con l'osservanza, in ogni
caso, delle norme vigenti a tutela delle strade, fermo restando la necessità
dell'autorizzazione da parte degli enti proprietari per gli analoghi lavori da
eseguire sulle strade provinciali e statali;
l)
costruzioni
di passi carrabili su strade e piazze, pubbliche e private, soggette a pubblico
transito;
m)
realizzazione,
nei distacchi tra fabbricati esistenti, di rampe di accesso a spazi interrati;
n)
costruzione
e demolizione di muri di sostegno;
o)
modificazioni
del suolo pubblico o privato di uso pubblico;
p)
eliminazione
dei locali igienici pensili o comunque esterni alle abitazioni;
q)
rimozione
e modifica di vetrine, insegne, tabelle, iscrizioni, corpi illuminanti;
r)
rifacimento
di rivestimenti e/o coloriture di prospetti esterni che comportino modifiche di
preesistenti aggetti, ornamenti, materiali o colori;
s)
installazione
o spostamento di canne fumarie, camini, impianti di riscaldamento, acqua e gas,
che comportino l'esecuzione di modifiche alle strutture e/o ai fronti esterni
della costruzione;
t)
costruzioni
e modificazioni di cappelle, edicole e monumenti funerari in genere;
u)
abbattimento
di alberi d'alto fusto esistenti nei giardini o complessi alberati, in zone non
agricole;
v)
installazione di impianti solari e di pompe di calore
destinati alla
produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti, sulle coperture degli
stessi ovvero negli spazi liberi privati annessi, qualora si riferiscano ad
immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n.490/99;
w)
allacciamenti
alle reti della fognatura comunale, dell'acquedotto, dell'energia elettrica,
dei gas, ecc.;
x)
occupazioni
di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero;
y)
opere di demolizione, rinterri e scavi, che
non riguardino la coltivazione di cave o torbiere;
z) impianti di serra,
ancorché provvisori, stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali
permanenti o semipermanenti, in quanto rientranti tra gli annessi agricoli,
come disciplinati dalle LL.RR. n. 8/95 e 7/96;
a) muri di sostegno e sistemazioni di
terrapieni (terrazzamenti);
b) trivellazione o escavazione di pozzi per lo
sfruttamento di falde acquifere, vasche di raccolta delle acque nelle aree non
sottoposte a salvaguardia, tutela e rispetto delle risorse idriche di cui
all’art.21 del dlgs 11/05/1999 n.152, modificato dal D.Lgs. n.258/2000;
g) pozzi per
approvvigionamento idrico nelle aree non sottoposte a salvaguardia,tutela e rispetto
delle risorse idriche di cui all’art.21 del dlgs 11/05/1999 n.152, modificato
dal D.Lgs. n.258/2000;
Le autorizzazioni di cui al
presente articolo sono rilasciate a condizione che siano osservate le
disposizioni contenute nel presente Regolamento Edilizio nonché le norme
legislative e regolamentari statali e regionali.
Ferma restante
l'applicazione del comma 60, punto 8 dell'art. 2 della L.662/96, sono
subordinati alla Denunzia di Inizio Attività, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2 della L. 24/12/93 n° 537 i seguenti interventi:
a)
opere
di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
b)
opere
di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti
in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;
c)
recinzioni,
muri di cinta e cancellate;
d)
aree
destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
e)
opere
interne di singola unità immobiliare che non comportino modifiche della sagoma
e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
f)
revisione
o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di
attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili,
sulla base di nuove disposizioni;
g)
varianti
a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la
categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali
prescrizioni contenute nella concessione edilizia.
Qualora non sussistano tutte le condizioni di cui al punto 8 del
comma 60, art.2 L.662/96 e dell'art.11
del d.l. 25/03/1997, n.67 convertito in legge 23/05/1997, n.132, va
osservata, per la realizzazione degli interventi innanzi elencati, la
disciplina ordinaria.
Oltre a quanto previsto all’art. 7 (Manutenzione
Ordinaria), non sono soggette ad alcuna autorizzazione, oltre a quanto disposto
dall’art. 81 del DPR 616/1977, i seguenti interventi:
a) opere di urgenza e necessità immediata, eseguite
su ordinanza del Responsabile del Servizio UTC giustificata dalla tutela della
pubblica incolumità;
b) demolizione di opere abusive, ordinata dal
Responsabile del Servizio UTC.
Per le opere comunali,
l’atto comunale di approvazione del progetto e/o della relativa spesa tiene
luogo delle autorizzazioni e/o concessioni edilizie, ad ogni effetto
(amministrativo, civile e penale).
I progetti, redatti
conformemente alla legge 415/98, dovranno essere corredati da una relazione a
firma di un progettista abilitato che attesti la conformità dei progetti stessi
alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
Tale atto conterrà, al pari
della concessione/autorizzazione, la menzione dei pareri acquisiti sul progetto
e in particolare il parere della Commissione Edilizia Integrata, e quello degli
altri organismi competenti.
Ogni opera o lavoro pubblico
realizzato dal Comune, sia esso edilizio o infrastrutturale (edifici pubblici,
strade, ponti, percorsi pedonali, parchi e giardini, reti pubbliche, ecc.), è
assoggettata al presente articolo.
Per le costruzioni relative
all’edilizia scolastica dovranno essere osservate le Norme Tecniche contenute
nel DM 18/12/1975 (G.U. n. 29 del 02/02/1976).
Ai sensi della L.R. n. 25
del 18/11/96, art. 11, sono sottoposte all'esame del Nucleo di Valutazione
dell'Edilizia Sanitaria e Socio-sanitaria, le progettazioni relative ad opere ospedaliere,
le residenze sanitarie assistenziali e le strutture socio-sanitarie
assistenziali per disabili fisici e psichici.
È fatto obbligo
all'Amministrazione Comunale l'approvazione del Piano di Utilizzazione e
Gestione dei Sottoservizi (PUGGS) di cui alla Direttiva M. LL.PP. (G.U. n° 58
dell'11/03/1999), entro e non oltre un anno a far data dall'approvazione del
presente Regolamento Edilizio.
La concessione comporta il pagamento
di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché
al costo di costruzione, da stabilirsi con deliberazione di Consiglio comunale
in applicazione della delibera di Consiglio Regionale n.119/1 del 28/07/77
(BURC n.40 del 12/09/1977) riguardante l’approvazione delle tabelle
parametriche ai sensi dell’art.5 della legge 28/01/1977 n.10.
Il contributo da
corrispondere deve essere calcolato in base alle tabelle parametriche.
A scomputo totale o parziale
della quota dovuta, il concessionario può richiedere, all'atto della richiesta
di concessione, di realizzare direttamente tutte o parte delle opere di
urbanizzazione.
Qualora il Comune accetti la
richiesta, determina il costo di tali opere, che può essere dedotto dal
contributo di cui al comma precedente, se per lo stesso importo il richiedente
consegni al Comune una corrispondente fideiussione bancaria insieme con l'atto
con il quale si obbliga ad eseguire le opere di cui sopra.
Tale fideiussione può essere
decurtata in corrispondenza delle fasi esecutive e a collaudo avvenuto delle
opere stesse.
La quota di contributo
relativa al costo di costruzione è determinata all'atto del rilascio della
concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie
stabilite dal Comune. In caso di mancato versamento nei termini di legge
verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 3 della L. 47/1985.
Al fine di garantire la uniforme ed univoca applicazione della
disciplina urbanistica ed edilizia, incluse le norme del presente Regolamento,
delle previsioni degli strumenti urbanistici e di ogni altra norma che incida
comunque sull’attività edilizia, vengono istituite le seguenti commissioni
consultive:
a)
Commissione
edilizia;
b)
Commissione
edilizia integrata.
1)
cittadinanza
italiana;
2)
iscrizione
agli Albi professionali;
3)
esperienza
di problematiche edilizie, urbanistiche e ambientali.
La Commissione edilizia
dovrà risultare così composta:
Componenti di diritto:
-
il
Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
-
il
funzionario responsabile dell’ASL competente o suo delegato;
-
il
funzionario responsabile del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (ai sensi
della L. 13.05.1961 n.469, art. 12, lett. G) o suo delegato.
Componenti
elettivi:
a)
un
Architetto esperto di pianificazione territoriale urbanistica;
b)
un Ingegnere, abilitato all’esercizio
professionale;
c)
un
Geometra o Perito Edile, abilitato all’esercizio professionale;
d)
un
Agronomo o Perito Agrario, abilitato all’esercizio professionale;
e)
un
Rappresentante delle associazioni culturali locali.
I
Componenti nominati dal Consiglio Comunale durano in carica per l’intera
consiliatura.
Potranno
essere sostituiti, previa regolare diffida, se assenti per tre riunioni
consecutive senza giustificato motivo.
I Componenti subentranti decadono alla scadenza della consiliatura.
Le funzioni di Segretario,
che verbalizza e relaziona, sono assolte da un impiegato dell’ufficio tecnico
comunale designato dal Responsabile del Servizio UTC.
La Commissione Edilizia si
esprime su tutte le questioni significative riguardanti l’attività edilizia,
urbanistica ed ambientale che incide sulle modifiche o sulle trasformazioni del
territorio comunale.
La Commissione Edilizia
Comunale non ha compiti di verifica di legittimità tecnico-giuridica delle
richieste di concessione edilizia e/o
autorizzazione.
La Commissione edilizia ha
il compito di emanare un giudizio responsabile, ponderato e motivato in ogni
sua parte, quantunque non vincolante, per la idoneità “qualitativa” del
progetto presentato.
La Commissione edilizia
esprime altresì pareri sui progetti di costruzioni di opere pubbliche, su
strumenti urbanistici generali e loro varianti, studi organici di insieme,
schemi di assetto urbanistico, progetti unitari, nonché può essere sentita
anche per particolari tematiche, quindi opere cimiteriali, condono edilizio e
accertamento di conformità per opere abusive e opere attinenti ad attività
produttive.
Le adunanze sono valide
quando interviene almeno la metà dei componenti.
La Commissione è convocata
dal Presidente, su proposta del Responsabile del Procedimento, almeno sette
giorni prima della data della riunione, con lettera o altro mezzo di
comunicazione riconosciuto dalla legge.
Le decisioni vengono assunte
a maggioranza assoluta dei voti dei componenti presenti; in caso di parità
vanno esaurientemente annottate le diverse conclusioni, in modo da consentire
al Responsabile del Procedimento una compiuta valutazione.
I Componenti della Commissione non possono
presenziare all’esame o alla discussione dei progetti da essi stessi elaborati,
o nel caso in cui siano comunque interessati, a meno che siano invitati per
fornire chiarimenti, non possono
comunque assistere alla votazione.
La osservanza di tale prescrizione deve essere
annotata sul verbale e non incide sul numero legale per la validità della
seduta.
Le sedute della Commissione
Edilizia non sono pubbliche.
I verbali delle adunanze
della Commissione devono indicare i pareri dati, il numero dei voti favorevoli
e di quelli contrari e le eventuali dichiarazioni di voto dei singoli
Componenti. Deve specificarsi, in ogni caso, se il parere è adottato a
maggioranza o all’unanimità.
Quando la Commissione
ritenga di non poter dare parere favorevole sui progetti sottoposti al suo
esame deve indicarne i motivi.
I verbali sono firmati dal
Presidente, dal Segretario e da almeno due membri della Commissione.
Il parere espresso dalla Commissione deve essere
riportato, a cura del Segretario della Commissione, sugli atti istruttori della
domanda e sulla “proposta motivata” per gli ulteriori provvedimenti.
I verbali delle adunanze
della Commissione sono riuniti in apposito registro a cura del Segretario della
stessa.
Il Segretario illustra
compiutamente, in ogni dettaglio, le conclusioni istruttorie, al fine di consentire alla Commissione
Edilizia, la completa conoscenza di quanto oggetto di valutazione.
La Commissione
Edilizia comunale va integrata da cinque componenti, nominati dal
Consiglio Comunale tra gli esperti di:
a) beni ambientali;
b) discipline storico-artistiche;
c) architettoniche;
d) naturalistiche;
e) legislazione sui beni ambientali e naturali.
I suddetti esperti, che non possono essere dipendenti o amministratori del
Comune, restano in carica per tre anni.
La commissione edilizia
integrata si esprime, con parere rigorosamente ed esaurientemente motivato, in
merito alle competenze sub-delegate
al Comune con L.R. 10/1982, relative al disposto degli artt. 7, 14 e 15 della
L. 1497/1939, richiamati agli artt. 15, 31 e 33 del Regolamento di Applicazione
n. 1357 del 3 giugno 1940, così come modificate nel dlgs n.490 del 29/10/1999
(S.O. della G.U. n.302 del 27/12/1999)
Per la validità delle sedute
devono essere presenti almeno tre membri esperti, tra quelli innanzi
menzionati.
La Commissione Edilizia Integrata, potrà
comunque essere consultata su tutte le questioni riguardanti l’attività
edilizia ed urbanistica, al fine di
salvaguardare valori ambientali, paesistici ed architettonici.
Il parere della Commissione
Edilizia Integrata è obbligatorio ma non vincolante.
Per tutti gli interventi edilizi rientranti nelle
competenze sub delegate ai Comuni con LL.RR. nn. 54/80 e 65/81 necessita l’acquisizione
delle autorizzazioni di cui all’art. 7 della L.1497/39 nonché dell’art. 1 della
legge 431/85,così come modificate nel dlgs n.490 del 29/10/1999 (S.O. della
G.U. n.302 del 27/12/1999). E' obbligatoria la redazione degli studi di impatto
ambientale per le categorie di opere di cui al D.P.C.M. 10/08/88 n.377, D.P.R.
11/02/98 e del Regolamento Tecnico
(D.P.R. 02/09/99 n.348, G.U. n.240 del 12/10/99).
La
concessione edilizia prevista dalla legge 10/1977 può essere rilasciata dal
Responsabile del Servizio UTC Comunale competente al proprietario del suolo o a
chi abbia titolo per richiederla.
a)
Il proprietario, fra gli atti da presentare al Comune per ottenere la
concessione, dovrà includere il titolo dal quale risulti che ha la piena
proprietà dell’immobile anche mortis
causa.
b)
L’avente titolo dovrà, al momento della richiesta di concessione,
presentare copia autentica del documento comprovante il titolo.
Tra i soggetti aventi titolo
a richiedere la concessione si ricordano:
1. Superficiario al di sopra
del suolo (art. 952 c.c.)
Il documento comprovante il
titolo è il contratto redatto a norma dell’art. 1350 del c.c. e trascritto a
norma dell’art. 2643 del c.c.;
2. Superficiario al di sotto del suolo (art. 955 c.c.);
3. Enfiteuta, nell’ambito e nei limiti del contenuto del contratto di
enfiteusi, restando al proprietario il diritto di chiedere la concessione per
quanto è escludo dal contratto di enfiteusi.
Il documento comprovante il titolo è il contratto redatto a norma
dell’art. 1350 c.c. e trascritto a norma dell’art. 2643 del c.c.;
4. Usufruttuario e titolari di diritto d’uso e di abitazione,
limitatamente alla esecuzione di interventi di manutenzione
straordinaria e di restauro;
5. Locatario, limitatamente alle opere di manutenzione straordinaria
urgente ai sensi dell’art. 1577 del c.c.
Il titolo è costituito dal contratto di locazione a norma dell’art.
1571 del c.c.;
6. Titolari di diritto reale di
servitù prediali coattive o volontarie (elettrodotti, funicolari, scarichi,
acquedotti, ecc.), limitatamente ai lavori di manutenzione straordinaria o di
trasformazione inerenti il loro titolo.
Il documento
comprovante il titolo è il contratto redatto a norma dell’art. 1350 del c.c. e
trascritto a norma dell’art. 2643 del c.c.;
7. Affittuario agrario (L. 11/1971) e
concessionario di terre incolte (D.L.L. n. 279 del 10/10/1944), solo in
relazione al miglioramento delle pertinenze rurali e dell’abitazione agricola;
8. Titolari in base a negozio giuridico di diritto privato (delega,
procura, mandato del proprietario, connessi o non ad un appalto di
costruzione).
Il titolo dovrà essere comprovato dalla copia del provvedimento
amministrativo o giudiziale;
9. Titolari di diritti
derivanti da provvedimenti d’autorità quali il beneficiario dell’occupazione di
urgenza, l’avente causa da tale beneficiario, l’assegnatario di terre incolte,
il titolare di servitù coattive costituite per provvedimento amministrativo o
per sentenza, il concessionario di miniere e di beni demaniali, colui che
essendo interessato ad agire per danno temuto sia a ciò autorizzato per ordine
del giudice, colui che richiede un provvedimento cautelare innominato a norma
dell’art. 700 del c.p.c.;
10. Titolo derivante da speciali situazione previste dalle leggi, come
la nomina a tutore (per ogni tipo di concessione) e di curatore (solo per opere
di manutenzione straordinaria e restauro);
11.
Enti pubblici
A norma del 2° comma dell’art. 4 della L. 10/1977, lo Stato e tutti gli
Enti Pubblici (IACP, Comuni, Province) sono legittimati a chiedere la
concessione per qualsiasi tipo di intervento su terreni di loro proprietà o per
i quali sia in corso un procedimento di espropriazione. Per essi la concessione
sarà richiesta da coloro che saranno muniti di titolo al godimento del bene
rilasciato dai competenti organi;
12.
Aziende pubbliche erogatrici di servizi
Quando sussistano ragioni di pubblico interesse, le suddette Aziende
possono, senza attendere la stipulazione e la registrazione dei relativi
contratti di vendita, di servitù, ecc., richiedere la concessione, quando
esista accordo preliminare fra il proprietario del suolo e l’Azienda o un
impegno debitamente formalizzato da parte del proprietario a vendere o ad
assoggettarsi alla servitù.
Ai sensi, dell’art. 21 della L. 10/1977, restano in vigore le
disposizioni di cui alla L. 880/1973 e L. 393/1975 recanti norme sulla
localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e l’impiego di
energia elettrica, con le relative norme per il rilascio delle concessioni e
per l’adeguamento dei piani urbanistici alle suddette localizzazioni.
Le presenti norme non si applicano alle opere relative alla difesa
nazionale, come previsto dal combinato disposto dell’art. 4, comma 1° della L.
10/1977 e dell’art. 31, comma 2° della L. 1150/1942).
La concessione può essere trasferita mortis causa o con atto inter
vivos. Per il trasferimento mortis
causa è necessaria la voltura della concessione, disposta
dall’Amministrazione Comunale sulla base dell’esibizione del titolo ereditario
da parte del proprietario subentrante. Per il trasferimento tra vivi, si
esclude che la concessione possa essere negoziata separatamente dal bene
immobile cui essa si riferisce.
Nel caso di interventi unitari su fabbricati esistenti o di nuova
costruzione che comportino destinazioni d’uso multiple, la concessione è
rilasciata dal Responsabile del Servizio UTC comunale competente con atto
unico, nel quale sono specificate le singole destinazioni d’uso, i relativi
oneri e l’eventuale convenzione.
-
Per
la eventuale parte residenziale nell’atto di concessione deve risultare la
quota afferente il costo di costruzione ovvero l’impegno a stipulare la
relativa convenzione, da limitare alla quota residenziale;
-
Per
la eventuale parte direzionale o commerciale nell’atto di concessione deve
risultare la quota afferente il costo di costruzione ad essa relativa.
La domanda di concessione,
ivi compresa la richiesta di concessione in sanatoria, deve essere diretta al
Responsabile del Servizio UTC competente. La domanda deve essere corredata da
titolo di proprietà (atto notarile di acquisto, donazione, divisione, ecc., o
certificato della Conservatoria del Registro Immobiliare). In assenza di
questo, alla richiesta di concessione va allegato apposito documento attestante
la titolarità per la richiesta di concessione di cui alla legge 10/1977.
I titoli di proprietà, o
equipollenti, se in copia, debbono recare una dichiarazione di conformità agli
originali redatta dal progettista.
Se il richiedente non è
proprietario dell'area edificatoria, la richiesta deve contenere esplicito atto
di assenso del proprietario dell'area, formalizzato con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà o espressione di volontà equivalente.
Per le aree edificatorie e/o
manufatti appartenenti a persone giuridiche la domanda di concessione deve
essere avanzata dagli organi che ne hanno la rappresentanza.
La
domanda di concessione deve essere ulteriormente corredata da:
1) modello questionario
statistico, accompagnato da scheda del terreno, contenente i dati base
necessari alla progettazione, quali quote stradali, quote della fognatura,
allineamenti, indici e vincoli particolari prescritti dagli strumenti
urbanistici vigenti o da altre norme;
2) scheda riepilogativa
asseverata dal progettista, relativa alla compatibilità urbanistica
dell’intervento con l’indicazione delle volumetrie già possedute, la loro
destinazione e l’anno di costruzione, la descrizione analitica delle superfici
utili per unità immobiliari ai fini del calcolo degli oneri (L. 10/1977, art.
143), delle superfici coperte e delle volumetrie totali, sia interrate che
fuori terra, per piano e, nel caso di edifici misti, per destinazioni d’uso. La
scheda dovrà evidenziare la conformità dei parametri planovolumetrici agli
indici e alle norme degli strumenti urbanistici vigenti;
3) originale o copia
dell’estratto di mappa o del tipo di frazionamento rilasciato in data non
anteriore a sei mesi;
4) planimetria dello stato
di fatto in rapporto non inferiore 1:500 recante l’indicazione delle proprietà
confinanti per una profondità di almeno 50 metri dai confini, le quote del
terreno e dei fabbricati circostanti, gli alberi di alto fusto esistenti ed
ogni altro particolare di rilievo;
5) documentazione
fotografica dello stato di fatto, asseverata dal progettista;
6) planimetria in rapporto
non inferiore ad 1:200 ove sia compiutamente rappresentata l'opera progettata.
A tal fine, debbono essere rappresentate: la sistemazione delle zone non edificate
(posteggi, piazzali di scarico, deposito materiali, lavorazioni allo scoperto,
pavimentazioni, gradini, alberature di alto e medio fusto, ecc.), le
recinzioni, gli ingressi e quant’altro possa occorrere al fine di chiarire
esaurientemente i rapporti fra l'opera ed il suolo circostante, sia pubblico
che privato;
7) disegni, non inferiori al
rapporto 1:100, delle piante di tutti i piani e della copertura, di tutti i
prospetti e di almeno due sezioni dell'opera, con l'indicazione di:
- destinazione d'uso dei
locali;
- quote planimetriche ed
altimetriche;
- dimensione delle aperture
(con distinzione di quelle apribili e di quelle fisse);
- indicazione dei rapporti
di illuminazione;
- ingombri degli apparecchi
igienici di tutti i locali di abitazione e dei servizi;
- ubicazione della canna
fumaria (con specifica del tipo adottato), delle pluviali e degli scarichi;
- strutture portanti (c.a.,
acciaio, muratura, ecc..);
- sistemazione degli spazi
aperti (pavimentazioni, recinzioni, arredi esterni, cordonature, tappeti
erbosi, arbusti e piante) e delle reti fognarie (pozzetti di ispezione,
caditoie, fosse di depurazione biologica, quote e diametri delle condotte,
ecc.);
- materiali della copertura,
con definizione di falde, pendenze, volumi tecnici, camini, gronde, punti di
attacco delle pluviali, lucernai, ecc.
Nel caso di edifici
costituiti dall’aggregazione di cellule-tipo è consentita la rappresentazione
di piante generali nel rapporto 1:200 corredate da piante delle singole cellule
nel rapporto 1:100.
Per la richiesta di
concessioni edilizie provvisorie o precarie
debbono essere altresì documentati i requisiti di temporaneità e
rinnovabilità, poste a base della istanza.
Qualora l’intervento
inerisca un edificio aderente ad un altro fabbricati con il quale sia in
relazione funzionale, le piante dell’opera progettata devono essere estese
anche ai vani contigui della costruzione esistente e recare le indicazioni di
destinazione degli stessi.
Gli elaborati progettuali,
da produrre in triplice copia, debbono essere raccolti in un fascicolo rilegato
recante la numerazione di tutte le pagine, debitamente timbrate e siglate dal
progettista. Per le elaborazioni grafiche il cui formato non consente la
fascicolazione, è ammessa la presentazione di disegni singoli, purché
debitamente numerati e denominati.
La documentazione
tecnico-amministrativa, fascicolata, può costituire un allegato autonomo. Nel
frontespizio del progetto fascicolato o nella testata del progetto deve essere
riportato:
a)
la
residenza fiscale del progettista, unitamente ai dati necessari per la sua
completa identificazione fiscale;
b)
la
data di elaborazione del progetto;
c)
uno
spazio libero per i visti di competenza comunale;
8) sezioni quotate
dell’opera in scala 1:100 illustranti le relazioni di questa con l’ambiente
circostante. Le quote, riferite al piano di campagna preesistente ed al
caposaldo fissato nella scheda statistica, devono indicare le dimensioni
complessive dell'opera e delle principali parti esterne ed interne, l'altezza
netta dei piani, lo spessore dei solai, gli sporti delle parti aggettanti, i
colmi delle parti al di sopra della linea di gronda. Le sezioni devono essere
in numero necessario alla completa comprensione dell'opera; in almeno una di
esse deve essere rappresentata la scala;
9) disegni a semplice
contorno nel rapporto 1:100 di tutti i prospetti dell'opera progettata,
completa di riferimenti degli edifici circostanti, al terreno ed alle sue
eventuali modifiche, con indicazione dell’andamento del terreno prima e dopo
l’intervento. Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni
dei fronti devono comprendere anche le facciate adiacenti. I prospetti devono
riportare l’indicazione delle aperture e dei relativi infissi, dei materiali,
delle pluviali in vista, delle zoccolature, degli spazi per insegne, delle
opere in ferro e delle balaustre, delle coperture e dei volumi tecnici;
10) per gli interventi di
recupero dell’edilizia tradizionale si richiedono disegni di pianta, di sezione
e di prospetto in scala non inferiore a 1:50 in corrispondenza dei piani
caratteristici, con indicazione di tutti i materiali impiegati, anche per
recinzioni, cancelli e sistemazioni a terra;
11) documentazione delle
destinazioni d'uso, delle attività e degli impianti previsti in opere complesse
(edifici e locali a carattere commerciale, agricolo, industriale, attrezzature
scolastiche, magazzini, ecc.) per le quali i disegni sopra indicati non siano
atti a chiarirne i rapporti con l'ambiente esterno o le caratteristiche
funzionali;
12) per gli interventi di
sostituzione edilizia, rilievo quotato in scala minima 1:100 degli edifici da
demolire, con piante di tutti i piani, sezioni più significative e relativa
documentazione fotografica;
13) per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, disegni di piante, prospetti e sezioni in scala
minima 1:50 indicanti le strutture verticali ed orizzontali che si intende
conservare, sostituire e demolire;
14) relazione illustrativa,
corredata, in caso di intervento su un fabbricato tradizionale, di adeguata indagine
storico-documentaria e stratigrafica (tipizzazione delle murature, dei solai,
delle coperture degli infissi, degli intonaci, delle pavimentazioni, etc.);
15) parere preventivo del
comando provinciale dei VV.FF. ai sensi del DM 16/02/1982 per i locali, le
attività, i depositi e gli impianti e le industrie pericolose sottoposte ai
controlli di prevenzione incendi;
16) ove richiesto, nulla
osta rilasciato dalle competenti autorità ai sensi del D.Lgs. n.490/99, nonché della L.R. 10/1982;
17) nulla osta dell'ANAS e dell'Amministrazione
Provinciale per le opere interessanti strade statali e provinciali;
18) nulla osta, ai sensi della L.R. 11/1996, per le
opere da eseguire in zone sottoposte a vincolo idrogeologico o forestale;
19) parere preventivo dell’A.S.L., obbligatorio ai sensi
dell’art.220 del T.U.LL.SS. 1265/34 ed art.48 D.P.R.303/56;
20) codice fiscale del richiedente;
21) relazione tecnico-agronomica, solo per gli
interventi edilizi in zona agricola, debitamente asseverata, redatta da un
agronomo o da un perito agrario abilitati all’esercizio professionale,
illustrante le destinazioni colturali in atto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1 della L.R. 2/1987;
22) per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad
attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi
commerciali polifunzionali, va prodotta anche una documentata previsione di
impatto acustico. Tale documentazione va altresì prodotta per la realizzazione,
modifica e potenziamento delle opere di cui all’art. 8, comma 2o
della L. 447/1995.
Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2 comma 60 della legge 662/96 (che sostituisce l’art. 4 del D.L. 5
ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazione dalla legge 4 dicembre 1993
n. 493), la
procedura per il rilascio della concessione edilizia, se non diversamente
disposto dallo Statuto Comunale, è la seguente:
·
all’atto
della presentazione della domanda di concessione edilizia l’ufficio abilitato a
riceverla comunica all’interessato il nominativo del Responsabile del Procedimento
(artt. 4, 5 della L. 241/1990). L’esame delle domande si svolge secondo il
protocollo di presentazione. I verbali istruttori sono raccolti in apposito
registro preventivamente numerato in ogni pagina e pre-firmato dal Responsabile
del Servizio UTC;
·
entro
60 giorni dalla presentazione della domanda il Responsabile del Procedimento
conclude la fase istruttoria - convocando, quando necessario, una conferenza
dei servizi (art. 14 della L. 241/1990 e succ. mod. ed int.) - e redige una
dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica
dell’intervento richiesto e la propria valutazione circa la conformità del
progetto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti. Il termine può essere
interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede
all’interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda,
integrazioni documentali (atti tecnici e amministrativi, pareri preventivi) e
decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione
integrativa. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine il responsabile del
procedimento formula una motivata proposta alla autorità competente
all’emanazione del provvedimento conclusivo;
·
entro
il termine di 60 giorni il Responsabile del Procedimento deve richiedere il
parere della commissione edilizia in ordine ai progetti presentati. Qualora
questa non si esprima entro il termine predetto, il Responsabile del
Procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta entro 10 giorni dalla
scadenza del termine e di redigere una relazione scritta al Responsabile del
Servizio UTC indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato;
·
entro
15 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, qualora il progetto
presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici
ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell’attività
edilizia, si provvede al rilascio della concessione edilizia.
La concessione è rilasciata dal Responsabile del
Servizio UTC al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con
le modalità, le procedure e gli effetti delle leggi vigenti, in conformità alle
previsioni degli strumenti urbanistici comunali e del presente Regolamento
Edilizio.
Per gli immobili del demanio statale o regionale la
concessione è rilasciata a coloro che siano muniti del titolo, emesso dai
competenti organi, al godimento del bene.
Per i progetti respinti viene fornita motivata
comunicazione al richiedente.
Per i progetti approvati, con la comunicazione
dell’esito positivo della procedura si provvede alla contestuale richiesta di
eventuali integrazioni documentali, del versamento dei diritti di Segreteria e
del pagamento degli oneri concessori.
Il Responsabile del Procedimento notificherà
all’interessato l’invito al ritiro della concessione ad avvenuto
perfezionamento degli atti preliminari.
In caso di mancato ritiro entro sei mesi dalla
notifica di cui sopra, la concessione si intende decaduta.
La concessione può essere condizionata alla
osservanza di particolari adempimenti, modalità e limitazioni.
L'eventuale dissenso del Responsabile del Servizio
UTC dal parere espresso dal Responsabile del Procedimento, dalla Commissione
Edilizia e/o dalla Commissione Edilizia Integrata, deve essere dettagliatamente
motivato, fermo restante che il parere positivo della Commissione Edilizia non
può essere disatteso dal Pubblica Amministrazione se non sulla base di
esplicite motivazioni.
Nel caso in cui il dissenso dia luogo al
rilascio della concessione, in essa devono essere annotati i pareri difformi.
La concessione viene notificata al richiedente
corredata da una copia dei disegni approvati, recante il timbro
dell’Amministrazione Comunale.
Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data
notizia al pubblico mediante affissione per la durata di 15 giorni consecutivi,
all'albo del comune, con la specificazione del titolare, della località nella
quale la costruzione deve sorgere e del tipo di costruzione.
L'affissione non fa decorrere i termini per la
impugnativa.
I soggetti portatori di interessi legittimi, nonché
i legali rappresentanti delle associazioni per la tutela ambientale e degli
enti e delle istituzioni culturali, possono prendere visione, presso gli uffici
comunali, della concessione e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro
il rilascio della concessione stessa per quanto in contrasto con le
disposizioni di legge, dei regolamenti o le prescrizioni degli strumenti
urbanistici.
La concessione può essere rilasciata anche ad uno
solo dei comproprietari del suolo e/o del manufatto purché comprovi mediante
idoneo atto di avere la disponibilità del suolo o del manufatto, facendo salvi
i diritti degli altri comproprietari.
Solo nel caso siano espletate ed acquisite tutte le
autorizzazioni e nulla osta ambientali e il Responsabile del Servizio UTC non
si pronunci sulla richiesta di concessione nei termini di cui al presente
articolo, colui il quale ha presentato l'istanza può, ai sensi dell'art. 8
della L.R. 39/1978 e dell’art. 1 della L.R. 11/1983, entro il termine perentorio
di trenta giorni, presentare al Presidente dell'Amministrazione Provinciale
istanza di intervento sostitutivo per l'esame e le conseguenti determinazioni
circa l’istanza di concessione.
Il rilascio della concessione fa sempre salvi i
diritti dei terzi. Le opere con essa approvate si intendono concesse nel
rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano
l'attività urbanistico-edilizia.
La concessione è personale ed è valida
esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestata.
In caso di trasferimento della concessione o
dell'immobile, l’acquirente, gli eredi e gli aventi causa del titolare della
concessione hanno l’obbligo di richiedere la variazione dell'intestazione della
concessione. In conseguenza della variazione predetta non si modificano i
termini di validità e di decadenza previsti dalla concessione.
Il titolare della concessione, il progettista, il
direttore dei lavori, la ditta esecutrice e, in caso di lavori in economia,
l'assistente, sono responsabili della conformità delle opere alla normativa
urbanistica, alle previsioni degli strumenti urbanistici, alle disposizioni
particolari formulate nella concessione ad edificare ed alle modalità esecutive
stabilite dalla medesima.
La Concessione Edilizia decade nei seguenti casi :
a) mancato inizio dei lavori nel termine di un anno
del rilascio. A tal fine si chiarisce che l’esecuzione delle opere di movimento
terra non integra la nozione di inizio dei lavori;
b) mancata ultimazione dei lavori nei successivi tre
anni;
c) entrata in vigore di prescrizioni urbanistiche
incompatibili con la concessione stessa, ad eccezione dei casi in cui le opere
siano già state sostanzialmente completate.
La proroga della concessione può avere luogo quando
la mancata conclusione dei lavori sia imputabile a fatti estranei alla volontà
del concessionario, riconosciuti con determinazione del Responsabile del
Servizio UTC, sentito l’Ufficio Tecnico.
Un termine per l’ultimazione dei lavori più ampio
dei tre anni può essere concesso in considerazione della mole dell’opera da
realizzare, delle sue caratteristiche tecnico-costruttive o delle particolari
condizioni idrogeologiche del suolo interessato dall’intervento o nel caso di
opere pubbliche o realizzate con finanziamenti pubblici che impegnino più
esercizi finanziari.
Qualora i lavori non siano stati ultimati nel
termine stabilito il concessionario che non può usufruire di proroghe deve
presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione inerente la parte
non ultimata.
La concessione può essere annullata quando autorizzi
opere non conformi alle prescrizioni o previsioni del PRG. In particolare, la
concessione può essere annullata:
a) quando sia stata dolosamente ottenuta in base a
falsa documentazione;
b) quando si sia contravvenuto alle disposizioni
generali e speciali di legge e del Regolamento Edilizio o quando non siano
state osservate le condizioni inserite nell’atto di concessione;
c) quando si sia modificato arbitrariamente il
progetto approvato;
d) quando il direttore dei lavori non abbia assunto
l’effettiva direzione o l’abbia abbandonata e non si sia stato sostituito;
e) quando, entrate in vigore previsioni urbanistiche
o norme edilizie contrastanti con quelle esistenti all’atto della concessione,
le opere non siano state ancora iniziate, o se iniziate, non siano state
completate entro il termine prescritto. Sono fatte salve le cause di decadenza
previste da eventuali leggi speciali.
L’ordinanza di annullamento conterrà:
a) la contestazione del fatto;
b) la comunicazione dell’annullamento;
c) l’ordine di sospendere i lavori;
d) l’eventuale ordine di eliminare l’infrazione che
ha provocato l’annullamento;
e) le sanzioni deliberate;
Il rinnovo della concessione potrà essere disposto
quando il titolare avrà ottemperato alle prescrizioni contenute nell’ordinanza
di annullamento.
Le norme di cui sopra sono applicabili anche alle
autorizzazioni.
I poteri di deroga possono essere esercitati
limitatamente ai casi di edifici pubblici ed impianti pubblici o di
interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'art.3 della legge
21/12/1955, n.1357. L'autorizzazione è accordata dal Responsabile del Servizio
UTC, previa deliberazione del Consiglio comunale e previo "nulla
osta" della Giunta Provinciale ai sensi dell'art.6 della L.R.14/82.
Chiunque intenda richiedere
le autorizzazioni, ivi comprese le autorizzazioni in sanatoria, deve presentare
al Responsabile del Servizio UTC apposita domanda, debitamente sottoscritta,
contenente l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale ed indirizzo del
richiedente. Dalla domanda, oltre alle particolari notizie e descrizioni
illustrative dell'oggetto, devono risultare esplicitamente:
a) l'impegno ad osservare le
norme del presente Regolamento Edilizio e del vigente strumento urbanistico, le
leggi e le disposizioni statali e regionali;
b) il domicilio eletto dal
richiedente nell’ambito comunale.
Alla domanda deve essere
allegata la seguente documentazione:
1) planimetria o pianta
quotata dell'area o dell'immobile con l'individuazione dell'opera oggetto della
richiesta di autorizzazione in scala opportuna per una chiara interpretazione;
2) almeno una sezione
verticale quotata in corrispondenza della linea di maggiore importanza o di
massima pendenza;
3) relazione illustrativa
dettagliata con la descrizione dell'opera da eseguire o da installare e degli
eventuali allacciamenti (rete idrica, elettrica, telefonica, ecc.) e scarichi
(acque meteoriche, nere, ecc.), nonché degli eventuali accessi dagli spazi
pubblici (vie o piazze);
4) quando ne ricorra la
necessità, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'autorizzazione.
Per le aree e le opere
soggette a speciali leggi o regolamentazioni comunali, provinciali, regionali o
statali, devono essere allegati dai richiedenti i relativi permessi e/o nulla
osta.
Per le opere e gli
interventi di cui al punto 2) del
precedente articolo 15, che interessino interi edifici, a corredo della domanda
deve essere allegato il progetto costituito dagli elaborati previsti per la
domanda di concessione.
Nell'atto di autorizzazione sono stabilite dal Responsabile
del Servizio UTC le norme alle quali s'intende subordinata, la relativa durata
e, quando dovuti, l'ammontare della tassa o del canone da corrispondere al
Comune.
Il Responsabile del Servizio UTC, sentito il
Responsabile del Procedimento, ha la facoltà di imporre con l'autorizzazione
particolari prescrizioni e l'osservanza di cautele e modalità a tutela del
decoro cittadino, della sicurezza del traffico, dell'igiene e dell'incolumità
pubblica.
Le autorizzazioni si intendono accordate:
a)
senza
pregiudizio dei diritti di terzi;
b)
con
l'obbligo dei titolare di riparare o risarcire tutti i danni derivanti dalle
opere;
c)
con
la facoltà del Comune di imporre, in caso di sopravvenute necessità, nuove
condizioni e prescrizioni.
Per le autorizzazioni, l'interessato può, entro il
termine di scadenza stabilito, presentare domanda diretta ad ottenere il
rinnovo, che può essere accordato dal Responsabile del Servizio UTC, anche
senza la presentazione della documentazione prescritta per il rilascio, a
condizione che nel frattempo non siano intervenute modificazioni nella
normativa relativa.
L'entrata in vigore di nuove norme legislative e
regolamentari disciplinanti la materia oggetto dell'autorizzazione comporta la
decadenza delle autorizzazioni, relative a lavori od opere che non siano ancora
iniziati, che risultino in contrasto con le stesse; in tal caso, l'interessato
può chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione conforme alle nuove
disposizioni.
Il rinnovo delle autorizzazioni di cui ai precedenti
commi può essere negato per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
Le autorizzazioni sono nulle quando sono state
ottenute con dolo od errore provocato dall'interessato mediante travisamento di
fatti o presentazione di elaborati alterati.
L'autorizzazione cessa di avere efficacia dalla data
del provvedimento di annullamento.
Nei casi di decadenza o di annullamento il titolare
dell'autorizzazione non ha diritto ad alcun compenso o risarcimento da parte
del Comune a qualsiasi titolo.
Qualora si manifesti la necessità di varianti, gli
interessati possono presentare i relativi progetti, da sottoporre a procedura
analoga a quella seguita per il progetto originario.
Con la determinazione del Responsabile del Servizio
UTC in ordine alla variante non vengono modificati i termini di validità e di
decadenza fissati dal progetto originario. In assenza di una determinazione del
Responsabile del Servizio UTC sul progetto di variante entro 60 giorni dalla
sua presentazione, una ripresa dei lavori secondo il progetto originario
relativo alle parti oggetto della variante, si intende come rinuncia alla
variante stessa.
Qualora si presenti in corso d'opera l'opportunità
di eseguire piccole varianti che non modificano la volumetria totale, le
superfici utili e le destinazioni d'uso delle singole unità immobiliari,
l'istanza di variante può essere presentata anche prima dell’ultimazione delle
opere. Si intende accolta se il Responsabile del Servizio UTC non si pronuncia
entro 30 giorni dalla data in cui detta istanza è stata presentata al Comune.
In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori
relativi alla variante dando comunicazione al Responsabile del Servizio UTC del
loro inizio.
La presente norma di Regolamento Edilizio non si
applica per interventi in edifici soggetti ai vincoli previsti dal D.Lgs.
n.490/99.
1) Prima di iniziare i lavori autorizzati, il
concessionario dovrà:
a)
depositare
in cantiere la concessione stessa per esibirla ad ogni richiesta degli agenti
preposti al controllo;
b) depositare in comune il
verbale relativo ai punti fissi di allineamento e di quota, redatto in
contraddittorio con personale dell’ufficio tecnico comunale;
c) depositare in comune le
dichiarazione del direttore dei lavori e del costruttore con cui essi accettano
l'incarico loro affidato;
d) comunicare per iscritto
all'amministrazione comunale la data di inizio lavori;
e)
depositare,
prima dell’inizio dei lavori, presso l'ufficio tecnico comunale, la
documentazione prevista dagli artt. 4 e 28 della L. 10/1991 relativa agli
impianti, firmata dal committente e dal progettista, redatta su appositi
modelli approvati con D.M. 13/12/1993 - G.U. 20/12/1993 n. 297;
2) I lavori autorizzati devono essere conformi al
progetto ed alle prescrizioni fissate dalla concessione; eventuali varianti
sono soggette a nuova concessione;
3) I lavori devono essere condotti con celerità e
continuità ed eseguiti a regola d'arte, in conformità alle norme legislative e
regolamentari vigenti in materia;
4) È fatto obbligo di comunicare al Responsabile del
Servizio UTC per iscritto l'avvenuta ultimazione dei lavori e di chiedere la
verifica di abitabilità dell’immobile realizzato.
Ai sensi della legislazione urbanistica vigente, il
Responsabile del Servizio UTC, a mezzo dei suoi sottoposti, esercita il controllo
sulla esecuzione dei lavori autorizzati e ne ordina la sospensione qualora
riconosca che non vengono rispettate le norme del Regolamento Edilizio, quelle
di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e le prescrizioni indicate
nella concessione, ovvero che siano state introdotte varianti non autorizzate.
La Concessione e il relativo progetto approvato e
ogni altro documento inerente la costruzione devono sempre trovarsi nel
cantiere a disposizione degli impiegati ed agenti comunali preposti al controllo
delle costruzioni, che hanno libero accesso al cantiere stesso.
È obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere
dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire agli incaricati
del controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni
contenute nel progetto approvato e nella concessione edilizia.
In caso di sospensione dei lavori per iniziativa del
concessionario, questi deve preavvisare il Responsabile del Servizio UTC
affinché possa disporre, se del caso, sentito il parere del Responsabile del
Procedimento, i provvedimenti necessari per assicurare durante l’interruzione
dei lavori la pubblica incolumità nonché il pubblico decoro.
Non appena il fabbricato risulti ultimato nel
rustico e negli impianti tecnici, prima di eseguire gli intonaci, il direttore
dei lavori è obbligato, in solido con il concessionario, a darne comunicazione
al Responsabile del Servizio UTC , che provvede ad accertare se la costruzione
è rispondente alle norme del Regolamento Edilizio, in particolare per quanto
riguarda gli impianti igienico-sanitario e gli altri elementi non più
agevolmente controllabile a costruzione ultimata.
Per ultimazione dei lavori relativi all’opera
oggetto di concessione o di autorizzazione, si intende l’avvenuta esecuzione di
ogni elemento previsto dal progetto approvato.
La contravvenzione alle norme del presente
Regolamento Edilizio, alle prescrizione degli strumenti urbanistici vigenti
(generali ed esecutivi), alle prescrizioni fissate nella concessione e ad ogni
altra norma legislativa o regolamentare applicabile in materia edilizia ed
urbanistica comporta l’applicazione delle disposizioni legislative e
regolamentari e delle sanzioni amministrative e penali prevista dalle leggi
vigenti.
Ove mai l’inosservanza si riferisse a costruzioni
eseguite a cura delle Amministrazioni dello Stato, il Responsabile del Servizio
UTC ne informa la competente autorità ministeriale, attraverso il relativo
ufficio periferico.
I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico,
storico e artistico devono essere immediatamente posti a disposizione delle
Soprintendenze territorialmente competenti, dandone immediata notizia scritta
al Responsabile del Servizio UTC, che provvede alla contestuale comunicazione
ai suddetti uffici di tutela. Nell’area interessata dal ritrovamento i lavori
devono essere sospesi, non alterando le strutture e gli oggetti rinvenuti,
fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni delle leggi vigenti in
materia di tutela del patrimonio storico-artistico.
La Licenza di abitabilità è rilasciata solo per gli
edifici o parti di essi indicate nell’art.220 del T.U.LL.SS. 1265/34, secondo
le procedure di cui al D.P.R.425/94. Per il rilascio del certificato di
agibilità (immobili produttivi o altro) è necessario acquisire il preventivo
parere del’ASL competente
Ai sensi della L.537 del 24/12/1993 la Licenza di
abitabilità si intende concessa se, una volta presentata la relativa domanda,
il Comune non la rigetta entro 180 giorni.
Nessun edificio nuovo, ristrutturato, sottoposto a
restauro o adeguamento ad una nuova destinazione d'uso può essere occupato o
rioccupato - neppure parzialmente - senza la dichiarazione di abitabilità o
agibilità.
La mancanza di tale licenza configura l’assenza di
una qualità essenziale, che se non posseduta arreca gravi pregiudizi negli atti
di compravendita (aliud pro alio).
Il certificato di abitabilità, richiesto dal
direttore dei lavori in uno con il concessionario o il titolare
dell’autorizzazione, è rilasciato dal Responsabile del Servizio UTC. Questi
provvede anche a formalizzare la sanzione che colpisce il proprietario che
utilizzi (o che consenta ad altri l’utilizzo) un immobile non munito di
abitabilità.
Nella richiesta di
certificazione dell’abitabilità (dell’agibilità per gli immobili produttivi),
ai sensi del D.P.R. 425/1994, il direttore dei lavori deve espressamente
dichiarare che nell’immobile oggetto della richiesta non esistono elementi di
insalubrità di alcun genere.
L’accertamento di assenza di insalubrità comprende
anche una verifica della conformità dell’immobile al progetto approvato.
I proprietari che utilizzano o consentono, a titolo
gratuito od oneroso, che altri utilizzino una o più unità immobiliari prive
della licenza d'uso rilasciata dal Responsabile del Servizio UTC sono
denunciati all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 221 del T.U. delle
leggi sanitarie approvato con R.D. 1265/1934.
Qualora all'atto dell'accertamento dell'infrazione
l'edificio (o l'alloggio) interessato non possieda i requisiti per ottenere
l'autorizzazione all'uso, il Responsabile del Servizio UTC indicherà i lavori
necessari per conseguire l’abitabilità e porrà un termine temporale per la
regolarizzazione dell'immobile, trascorso infruttuosamente il quale provvederà
ad ulteriore denuncia all'autorità giudiziaria.
In ogni momento, qualora si rilevino condizioni di
insalubrità, il Responsabile del Servizio UTC, di concerto con la A.S.L.
competente per territorio, può ordinare opportuni lavori di modifica o di
risanamento, prescrivendo un termine per l'ultimazione dei lavori aggiuntivi o
correttivi.
Qualora ricorrano motivate ragioni di ordine
igienico, il Responsabile del Servizio UTC, sentita la A.S.L. competente per
territorio, oppure in attuazione dei piani di risanamento edilizio di cui alla
L. 640/1954, può dichiarare inabitabile o non utilizzabile una costruzione o
una parte di essa a norma dell'art. 222 del T.U. leggi sanitarie approvato con
R.D. 1265/1934.
È vietata la concessione in locazione o comunque in
uso di locali dichiarati inabitabili.
Nei casi in cui possa esserci pregiudizio per la
salute o l’incolumità degli occupanti, il Responsabile del Servizio UTC, su
proposta del Servizio ecologia della
A.S.L. competente per territorio ordinerà lo sgombero della costruzione e ne
impedirà l'uso attraverso opportune misure tecnico-edilizie.
Si intendono per
lottizzazioni di terreno e vanno eseguite in conformità alle disposizioni del
Titolo III delle direttive allegate alla L.R. 14/1982, le utilizzazioni del
suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei
proprietari, prevedano la realizzazione di una pluralità di edifici a
destinazione residenziale, turistico-alberghiera, industriale, artigianale,
commerciale o produttiva, nonché l'insediamento di abitanti o di attività in
misura tale da richiedere la predisposizione di opere di urbanizzazione
comportanti trasformazioni socio-economiche del territorio.
I contratti di compravendita
di terreni derivanti da lottizzazioni non autorizzate ai sensi della
legislazione vigente sono nulli e non possono essere trascritti nei pubblici
registri immobiliari, ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di
destinazione urbanistica, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche
riguardanti l'area interessata.
I Piani di Lottizzazione
devono essere redatti da architetti o da ingegneri civili, liberi
professionisti, iscritti ai relativi albi professionali.
I proprietari, singoli o
riuniti in consorzio, che intendano lottizzare aree a scopo edificatorio nel
rispetto di quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente devono
presentare all’Amministrazione Comunale progetti di piani esecutivi
convenzionati, con l'impegno di attuarli, anche per parti, secondo quanto
stabilito nella convenzione.
A corredo della domanda per
ottenere l'autorizzazione per lottizzazioni di terreni a scopo edilizio devono
essere allegati i seguenti documenti:
a) il progetto, in sei copie,
composto dai seguenti elaborati tecnici:
1) la relazione illustrativa
che precisa le prescrizioni e le previsioni dello strumento urbanistico vigente
con riferimento all'area interessata dal piano di lottizzazione, corredata dai
seguenti allegati:
- le analisi e le ricerche svolte;
- la specificazione delle aree per destinazioni pubbliche e di uso
pubblico;
- la stima sommaria degli oneri derivanti dall’urbanizzazione delle
aree e la loro ripartizione tra il Comune ed i privati;
- i tempi previsti per l'attuazione della lottizzazione, con
indicazione delle relative priorità;
2) la planimetria stralcio delle previsioni dello strumento urbanistico
vigente relative al territorio oggetto del piano di lottizzazione, estese anche
alle zone adiacenti, in modo che risultino le connessioni alla scala
dell’ambito urbano;
3) la planimetria del piano di lottizzazione, disegnata sulla mappa
catastale, aggiornata e dotata delle principali quote plano-altimetriche,
contenente i seguenti elementi:
- le strade e gli altri spazi riservati alla viabilità e ai parcheggi,
con precisazione delle caratteristiche tecniche delle sedi stradali, con le
relative quote altimetriche, oltrechè delle fasce di rispetto e dei distacchi
degli edifici dalle sedi stradali;
- gli edifici e gli impianti pubblici esistenti e di progetto;
- le aree destinate all'edificazione con l'indicazione degli indici di
fabbricabilità, degli eventuali allineamenti, delle altezze massime, dei
distacchi fra gli edifici, della utilizzazione e della sistemazione delle aree
libere e di quelle non edificabili;
- l'eventuale delimitazione degli ambiti di intervento edilizio
unitario;
4) il progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei
relativi allacciamenti;
5) il progetto planovolumetrico degli interventi previsti, con profili
e sezioni, in scala 1:200, e con indicazione delle tipologie edilizie in scala
1:50;
6) gli elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio
interessato dal piano di lottizzazione ed estratto autentico, in scala 1:2000
oppure 1:1000, rilasciato in data non anteriore a 180 giorni;
7) le norme di attuazione del piano di lottizzazione;
8) la planimetria del piano di lottizzazione ridotta alla scala delle
tavole dello strumento urbanistico vigente, al fine di verificarne
l'inserimento e di consentire l'aggiornamento dello stesso;
b)
Lo schema di convenzione da stipulare tra il Comune ed il proprietario o i
proprietari, della quale formeranno parte integrante tutti gli elaborati
precedenti.
Qualora l'area da lottizzare appartenga a più
proprietari, essi, o la maggioranza qualificata di essi, devono allegare alla
domanda un atto notarile con il quale formalizzano il loro consenso alla
lottizzazione e si impegnano a sostenerne gli oneri in solido tra loro.
La convenzione deve
prevedere:
1) la cessione gratuita al Comune, entro i termini stabiliti, delle
aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
2) le opere di urbanizzazione che devono essere eseguite a cura e spese
del lottizzante, con indicazione delle relative garanzie finanziarie, delle
modalità di controllo sulla esecuzione delle opere, nonché dei criteri per lo
scomputo totale o parziale secondo le modalità di cui alle LL.RR.
n.06/85 e 42/85 e le modalità per il trasferimento delle opere al
Comune;
3) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di
urbanizzazione, in accordo con l'eventuale programma di attuazione;
4) le sanzioni a carico dei privati stipulanti da applicare in caso di
inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel piano di intervento.
Qualora il piano esecutivo
preveda interventi di restauro o di ristrutturazione di edifici residenziali,
con particolare riguardo a quelli compresi nel perimetro del centro storico, la
convenzione può stabilire i criteri per la determinazione e la revisione dei
prezzi di vendita e dei canoni di locazione degli edifici oggetto di
intervento.
Agli effetti dello scomputo
totale o parziale del contributo di concessione per le opere di urbanizzazione,
il Comune, nell'effettuare la valutazione delle opere che il privato si obbliga
a realizzare direttamente, deve separare le opere di urbanizzazione primaria da
quelle di urbanizzazione secondaria.
Lo scomputo può essere
effettuato solo in relazione alla quota di contributo pertinente alle opere di
urbanizzazione della stessa specie.
Non è ammessa compensazione
tra il contributo per opere di urbanizzazione e quello sul costo di
costruzione.
Non sono scomputabili dagli
oneri di urbanizzazione primaria le spese che i concessionari debbono sostenere
per la realizzazione delle reti elettriche, telefoniche e del gas in quanto
tali spese non sono considerate nella determinazione del costo base di
urbanizzazione.
Per la domanda ed il
rilascio delle concessioni per l'edificazione nell'ambito della lottizzazione
autorizzata si applicano le procedure di cui al precedente Capitolo III del
presente Regolamento Edilizio.
Qualora, tra i documenti
presentati all'atto della domanda per ottenere l'autorizzazione per la
lottizzazione, non risulti il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione
o quello dei relativi allacciamenti il lottizzante è tenuto a presentare al
Comune prima dell'inizio dei lavori il progetto esecutivo delle opere che con
la convenzione si è impegnato ad eseguire.
I progetti esecutivi delle
opere di urbanizzazione primaria, quelli delle opere di urbanizzazione
secondaria e quelli per l'allacciamento ai pubblici servizi devono essere
autorizzati secondo le modalità previste dal presente Regolamento Edilizio.
Durante l’esecuzione di tali
opere, gli uffici e servizi comunali preposti possono effettuare visite di
controllo per accertarne l’esecuzione a regola d’arte e la conformità al
progetto. A tal fine il proprietario deve comunicazione all’Amministrazione
Comunale l'inizio dei lavori e l’ultimazione dei medesimi.
Le opere previste nella
convenzione devono essere realizzate entro i tempi precisati dalla convenzione
stessa, che, in ogni caso, non possono superare i dieci anni.
Nella convenzione vengono
precisate le penalità per eventuali inadempienze dei lottizzanti nel realizzare
le opere di urbanizzazione e le modalità per lo svincolo, a fine lavori, della
cauzione.
Qualora, scaduto il termine
di ultimazione dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
previsti dalla convenzione, le opere di urbanizzazione ultimate risultino
inferiore all'80% di quelle complessivamente previste, il proprietario perde il
diritto alla restituzione della cauzione.
Lo svincolo della cauzione
deve avvenire su autorizzazione del Responsabile del Servizio UTC; metà della
cauzione sarà svincolabile solo dopo il collaudo, con esito positivo, di almeno
l'80% delle opere di urbanizzazione convenzionate; il collaudo si eseguirà a
cura e spese del Comune.
Il restante 50% della
cauzione viene svincolato, su autorizzazione del Responsabile del Servizio UTC,
a totale ultimazione e favorevole collaudo di tutte le opere previste.
Il Responsabile del Servizio
UTC ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti
nelle singole zone, a presentare entro un congruo termine un progetto di
lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono egli provvede alla
compilazione d'ufficio.
Tale procedura può essere
esplicata anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire
all'invito di lottizzazione, non presentino nel termine prescritto il progetto
relativo o lo presentino incompleto o con previsioni difformi rispetto alle
norme dello strumento urbanistico vigente.
I proprietari di immobili e di aree comprese nelle zone
di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno tre
quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di
piani di recupero ai sensi della L. 457/1978 e succ. mod. ed int., della L.
47/1985, della L. 179/1992, della L. 493/1993.
Qualora il piano di recupero interessi una sola unità
immobiliare, la documentazione amministrativa e tecnica a corredo della domanda
– contenente l’indicazione dei proprietari richiedenti e dei rispettivi
imponibili catastali - è quella prescritta per le domande di concessione;
Domanda con analoga procedura è ammessa per piani di
recupero che interessino tutti gli edifici inclusi in un isolato, inteso come
spazio circondato da pubbliche vie e senza spazi pubblici al suo interno .
I proprietari che intendano proporre piani di recupero di complessi di
edifici estesi su più isolati o che comprendano spazi pubblici al loro interno,
devono presentare all’Amministrazione Comunale apposita domanda in carta
legale.
Nella domanda andranno indicate:
- le
generalità e residenze dei richiedenti e degli altri proprietari, specificando
per ciascuno i rispettivi imponibili catastali;
- le
generalità del progettista (ingegnere o architetto iscritto al rispettivo albo
professionale);
- le
norme urbanistiche vigenti nella zona e i vincoli che eventualmente insistano
sull'area.
Alla domanda va allegata la seguente documentazione in cinque copie:
a) estratto autentico di mappa e certificato catastale di tutti gli
immobili inclusi nel Piano di Recupero;
b) titoli di proprietà dei richiedenti il Piano di Recupero;
c) stralcio dello strumento urbanistico vigente esteso per m. 500 oltre
l'area interessata al Piano di Recupero;
d) relazione tecnica descrittiva sulle condizioni dello stato di fatto
dell'edilizia esistente, sotto l'aspetto qualitativo, manutentivo e
quantitativo, illustrata con tavole in scala 1:500. Nella relazione dovranno
poi specificarsi i risultati di carattere urbanistico conseguibili attraverso
il Piano di Recupero, e la stima del costo degli interventi per le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria;
e) una tabella riepilogativa riportante, per lo stato di fatto e per il
progetto, superfici e volumi pubblici, superfici fondiarie private e delle
unità minime d'intervento. Inoltre, per ciascuna unità minima d'intervento, per
lo stato di fatto e per il progetto, le superfici utili, i volumi lordi e le
destinazioni d'uso di tutte le superfici private;
f) piano parcellare, con riferimenti alle singole unità minime
d'intervento ed alle superfici pubbliche e di uso pubblico;
g) normativa di attuazione del piano di recupero, con le prescrizioni
delle modalità degli interventi nelle singole unità minime, da ricondursi a
categorie dettagliatamente esplicitate, sia sotto l’aspetto quantitativo che
qualitativo;
h) estremi delle denunzie e autorizzazioni prescritte per le aree
vincolate;
i) schema di convenzione, come appresso specificata;
l) ogni altro documento di carattere tecnico, legale, amministrativo, che
l'Amministrazione Comunale riterrà utile per completare l'esame del progetto.
I documenti di cui ai punti c, d, e, f, g, dovranno essere firmati da
progettista abilitato all’esercizio professionale.
Costituiscono un corredo indispensabile della domanda di Piano di
Recupero i seguenti elaborati tecnici, da presentare in cinque copie, firmati e
timbrati dal progettista e controfirmati dai richiedenti:
Grafici
di progetto, piegati nel formato A4:
a) planimetria d'inquadramento in scala 1:2000;
b) planimetria dello stato di fatto in scala 1:500, con indicazione delle
quote altimetriche, delle infrastrutture e dei sottoservizi;
c) planimetria su base catastale, in scala 1:500, con indicazione degli
spazi destinati all'urbanizzazione primaria e secondaria e alle unità minime
d'intervento;
d) progetto planovolumetrico in scala 1:500, opportunamente quotato, da
cui devono risultare:
- la
rete viaria e gli spazi pubblici e d'uso pubblico;
- la
sagoma planimetrica dei singoli edifici, con quote relative a distanze,
altezze, dimensioni di ciascuno;
- le
destinazioni d'uso ai vari livelli degli edifici;
e) profili longitudinali e trasversali in scala 1:200;
f) schema planimetrico delle opere di urbanizzazione primaria, con
l'indicazione dei relativi allacciamenti alle reti esistenti.
Ai sensi della legislazione
vigente, il Responsabile del Servizio UTC esercita, mediante funzionari ed
agenti del comune, la vigilanza nei confronti di tutte le opere di costruzione
ed urbanizzazione che vengono effettuate nel territorio comunale, al fine di
verificarne la rispondenza alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
vigenti (generali ed esecutivi) nonché alle eventuali prescrizioni e modalità
esecutive fissate nella concessione e/o autorizzazione e, l'osservanza delle
disposizioni legislative o regolamentari applicabili.
Il Responsabile del Servizio
UTC può ordinare qualsiasi tipo di controllo o verifica ritenuto necessario.
I funzionari e agenti
incaricati della verifica devono redigere apposito processo verbale,
controfirmato per presa visione dal concessionario e/o richiedente, dal direttore
dei lavori o dal costruttore, della visita effettuata, indicando le risultanze
della medesima, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4,
comma 4, della L. 47/1985.
Nel verbale devono essere
riportate le eventuali osservazioni dei contraddittori.
Le opere in totale
difformità dalla concessione o con variazioni essenziali sono definite dagli
artt. 7 e 8 della L. 47/1985. Nel caso risultino irregolarità o illegittimità,
il Responsabile del Servizio UTC ordina l'immediata sospensione dei lavori,
riservandosi di definire i provvedimenti necessari per correggere le opere
eseguite o per il ripristino dello stato dei luoghi. L'ordine di sospensione
cessa di avere efficacia se entro 45 giorni dalla notifica di esso il Responsabile
del Servizio UTC non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.
Tali provvedimenti possono
essere:
1)
la demolizione, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal
Responsabile del Servizio UTC con ordinanza:
a) nel caso di opere
eseguite in totale difformità dalla concessione;
b) nel caso di opere
eseguite in assenza di concessione;
c) nei casi previsti ai
punti a) e b) quando l'opera eseguita contrasti con rilevanti interessi
urbanistici o su terreni sottoposti in base a leggi statali o regionali a
vincolo di inedificabilità, o non possa essere utilizzata per fini pubblici;
d) in caso di annullamento
della concessione;
e) nel caso di opere
eseguite in parziale difformità dalla concessione;
2) la demolizione a cura del
costruttore, entro 60 giorni, per le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla
concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato o di enti
territoriali, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed
ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione
provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi della legislazione
vigente;
3)
l'acquisizione gratuita delle opere, in uno con l'area su cui insistono, al
patrimonio indisponibile del Comune di S.Martino Valle Caudina, che le utilizza
a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica:
a) nel caso di opere
eseguite in totale difformità dalla concessione;
b) nel caso di opere
eseguite in assenza della concessione.
L'acquisizione si effettua
con ordinanza motivata del Responsabile del Servizio UTC, vidimata e resa
esecutiva dal pretore – o del magistrato che a questi subentri nelle competenze
- nella cui giurisdizione ricade il Comune. Tale ordinanza costituisce titolo
per la trascrizione nei registri immobiliari e per l’immissione in possesso.
L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del Responsabile del
Servizio UTC, a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione
consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici che
motivino la conservazione della stessa, e sempre che l'opera non contrasti con
rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Contro l'ordinanza del
Responsabile del Servizio UTC può essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale;
4)
l'acquisizione gratuita al demanio dello Stato o al patrimonio indisponibile
degli enti di diritto pubblico, di opere eseguite da terzi, rispettivamente, su
suoli di proprietà dello Stato o di enti territoriali, in totale difformità
dalla concessione o in assenza della stessa;
5)
una sanzione pecuniaria:
a) pari al valore venale
delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico
Comunale, nel caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile
la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in
pristino; la stima dell'Ufficio Tecnico Comunale è notificata al responsabile
dell’abuso a cura del Comune e diviene definitiva decorsi i termini di
impugnativa;
b) pari al doppio del valore
della parte delle opere realizzate in difformità dalla concessione, nel caso le
opere difformi non possano essere rimosse senza pregiudizio della parte
conforme;
c) pari al doppio del lavoro
delle opere realizzate qualora le stesse risultino solo parzialmente difformi
dalla concessione e vengano realizzate da terzi su suoli di proprietà dello
Stato o di Enti territoriali interessati.
Non si procede alla
demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente
nel caso di realizzazioni di varianti, purché non siano in contrasto con gli
strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e
la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la
concessione. Le varianti devono, comunque, essere approvate prima del rilascio
del certificato di abitabilità e/o agibilità.
Quando l'inosservanza si
riferisce ad opere eseguite da amministrazioni statali od organi da esse
dipendenti il Responsabile del Servizio UTC ne informa il Ministero di LL.PP. e
l’Amministrazione Regionale.
Gli atti giuridici aventi
per oggetto immobili costruiti in assenza di concessione sono nulli.
Per le opere eseguite in
assenza di concessione o autorizzazione o in difformità da essa, si irroga la
sanzione pecuniaria prevista dall'art. 10 della L. 47/1985.
La richiesta di variante in
corso d'opera, di opere già eseguite, va inoltrata prima della dichiarazione di
ultimazione dei lavori, ed è disciplinata dall'applicazione dell'art. 15 della
l. 47/1985.
Le contravvenzioni alle
norme del presente Regolamento Edilizio vengono applicate ai sensi degli artt.
106 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale 383/1934 e dall'art.
3 della L. 603/1961.
Le inosservanze alle norme
igienico-sanitarie subiscono le penalità stabilite dal T.U. della legge
sanitaria 1265/1938 e succ. mod. ed int.
L’inosservanza di altre
norme legislative e regolamentari attinenti la materia urbanistico-edilizia è
sanzionata ai sensi delle leggi e dei regolamenti medesimi.
Il mancato versamento del
contributo afferente alla concessione nei termini previsti dalla legislazione
vigente e dal presente Regolamento Edilizio comporta:
a)
la
corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei
successivi trenta giorni;
b)
la
corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il
versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;
c)
l'aumento
di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il
termine di cui alla precedente lettera b.
Per l'esecuzione dei lavori
in totale difformità o in assenza della concessione o la prosecuzione di essi
nonostante l'ordine di sospensione o l'inosservanza delle norme riguardanti le
lottizzazioni, si applicano le sanzioni penali previste dalla L. 47/1985 e
succ. mod. ed int.
Fatte salve le sanzioni
amministrative e penali di cui agli articoli precedenti, le opere iniziate
senza concessione o in contrasto con essa ovvero iniziate sulla base di
concessione successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni
fiscali previste dalle norme vigenti né dei contributi o di altre provvidenze
dello Stato o di Enti pubblici. La norma è applicabile quando il contrasto
riguarda violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che
eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, ovvero il
mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nello
strumento urbanistico.
È vietato a tutte le aziende
erogatrici di servizi pubblici di somministrare forniture per l'esecuzione di
opere prive di concessione o di autorizzazione.
A) Salubrità del suolo
Tutte i proprietari, oltre alla manutenzione delle
opere esistenti sul fondo di propria spettanza, sono tenuti a provvedere con
opportuni manufatti allo smaltimento delle acque di superficie. Il Responsabile
del Servizio UTC, in caso di palese incuria delle proprietà, ingiungerà
l'esecuzione di nuove opere e la manutenzione di quelle esistenti entro
adeguato termine di tempo, trascorso inutilmente il quale il Comune stesso provvederà
d'ufficio, rivalendosi delle spese sui proprietari inadempienti.
B) Smaltimento delle acque
luride
Ogni organismo edilizio deve essere dotato di
efficiente impianto per lo smaltimento delle acque luride.
C) Sicurezza e
consolidamento del suolo
Le proprietà interessate da smottamenti od altri
fenomeni di instabilità del suolo, qualora questi vengano a costituire minaccia
all’incolumità pubblica, alle strade ed agli altri spazi per attrezzature di
pubblica utilità o quando i fenomeni costituiscano elementi di degrado
ambientale, sono tenute ad eseguire le opportune opere di consolidamento,
previa compilazione del relativo progetto, corredato da relazione
geologico-geotecnica redatta da un tecnico abilitato.
Nel caso di frane su strade od altri spazi pubblici
provenienti da suoli privati, per le quali sia accertata l'incuria delle
proprietà agli effetti della stabilità, l'Amministrazione Comunale, anche se
deve provvedere immediatamente per esigenze pubbliche alla rimozione dei
materiali franati, addebiterà la spesa alle proprietà interessate. In ogni
caso, debbono essere osservate, per quanto applicabili, le disposizioni del
D.M. 01/01/1989 e succ. mod. ed int.
D) Salubrità delle acque:
disciplina dei pozzi
In tutto il territorio comunale i pozzi devono
essere realizzati con tecniche idonee ad evitare l’alterazione della falda
freatica attraverso l’introduzione dall’alto di agenti inquinanti.
Non è consentita la realizzazione di pozzi od altre
opere di captazione idrica sotterranea a scopo industriale.
E) Salubrità dell'aria
Ai fini della salubrità dell'aria dovrà essere
osservata la normativa generale e speciale contro l’inquinamento atmosferico.
1) è fatto divieto di costruire edifici sul ciglio o alla base
di dirupi; su terreni esposti a inondazione o ad erosione dai corsi d'acqua; su
suoli di struttura eterogenea, detritici, di riporto recente, franosi o
comunque suscettibili di assestamento o scoscendimento.
2) Quando possibile, le
fondazioni debbono essere attestata sulla roccia viva e compatta,
opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio; ovvero
su terreno di buona consistenza e di sufficiente portanza, nel quale le
strutture fondali debbono essere convenientemente incassate.
3) Quando non si possa
raggiungere il terreno compatto o si debba impostare il fabbricato su terreno
di struttura eterogenea, si debbono adottare gli accorgimenti tecnici atti a
garantire la solidità delle fondazioni.
I vespai, le intercapedini e
gli altri spazi formanti camere d'aria debbono essere opportunamente protetti
dall'umidità e ventilati.
1) Le murature debbono
essere eseguite a regola d'arte, utilizzando idonei materiali e qualificata
mano d'opera, con malta cementizia od idraulica.
2) Nelle murature di
pietrame è vietato l'uso di ciottoli, se non convenientemente spaccati. Quando
il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta
da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di
conglomerato di cemento dello spessore non inferiore a cm. 13 e di larghezza
pari a quella del muro; la distanza verticale tra tali corsi non può superare
1,50 m.
3) Nel calcolo dei setti
portanti si deve considerare l'azione del vento e si deve garantire che il
carico di esercizio sia inferiore a quello ammissibile per il materiale
impiegato.
4) Nei piani in elevazione
al di sopra del livello terraneo sono vietate le strutture spingenti, quando le
spinte non siano contrastate da opportune catene.
5) In corrispondenza di ogni
piano deve eseguirsi un cordolo di collegamento in c.a. su tutti i setti
verticali portanti.
1) I solai latero-cementizi
o in c.a. e le travi in ferro dei solai con voltine o con tavelloni devono
essere resi solidali con le murature adiacenti mediante opportuni accorgimenti
tecnici.
2) Le coperture non debbono
presentare effetti spingenti sulle murature portanti.
3) I piani in aggetto dei
balconi (in pietra, in muratura, in ferro e voltine o tavelloni, in c.a.)
debbono essere opportunamente verificati. Gli sbalzi praticabili in c.a.
debbono essere dimensionati per sopportare un sovraccarico accidentale di 400
Kg/mq.
4) È vietato l'uso del
legname per la costruzione di balconi a sbalzo, salvo il caso di interventi di
restauro di costruzioni tradizionali.
5) Negli edifici
tradizionali, le prescrizioni del presente articolo debbono essere contemperate
con le esigenze della tutela ambientale.
1) Quando servano più di due
piani o più di due alloggi le scale debbono ricevere aria e luce direttamente
dall'esterno e ad ogni piano; qualora si osservino le disposizioni dell'art. 19
della L. 166/1975, esse possono essere realizzate in ambienti non direttamente
aerati.
2) Nei fabbricati aventi non
più di due piani fuori terra, sono consentite l’aerazione e l'illuminazione
mediante lucernario, a condizione che questo corrisponda all'intero vano della scala e sia munito di apposite aperture
per la ventilazione, fatte comunque salve le disposizioni del comma precedente.
3) Nel vano scala non possono
essere aperte le fonti di luce dei locali di abitazione, delle cucine e dei
gabinetti.
1) Le tinteggiature, le
carte e le stoffe impiegate per decorare gli ambienti non debbono rilasciare o
contenere sostanze nocive.
2) In tutti i locali, i
pavimenti debbono avere la superficie dura, liscia, priva di fessure e con
giunti opportunamente sigillati, in modo da essere facilmente lavabili e da non
offrire ricovero a parassiti.
1)
Le murature intonacate debbono essere protette alla base da un’idonea
zoccolatura.
2) Le gronde degli edifici
debbono essere realizzate in c.a. o comunque con strutture atte a garantirne la
stabilità, di convenienti dimensioni.
3) La sporgenza delle
gronde, oltre 12 cm. è possibile solo su fronti aventi altezza pari o maggiore
a 4 m. e non può superare 0,60 m. per le strade di larghezza inferiore a 8 m; per
le altre strade valgono le prescrizioni relative agli elementi in aggetto, per
un massimo di 1,20 m.
Le coperture, i loro aggetti
e i volumi tecnici sporgenti da esse devono considerarsi elemento
architettonico, da realizzare secondo adeguate prescrizioni di progetto.
Le coperture devono essere
munite di canali di raccolta delle acque meteoriche e di pluviali che
convoglino le stesse, attraverso pozzetti sifonati, nella rete fognante. Se
esterni, le pluviali debbono essere realizzate in materiale indeformabile per
una altezza minima di 3,00 m da terra.
Nel sistema di deflusso
delle acque meteoriche è vietato immettere acque nere e luride.
Ai sensi della L. 122/1989,
alle nuove costruzioni devono essere annessi spazi interni o esterni per
parcheggio in misura non inferiore a 1,00 mq per ogni 10 mc di costruzione
destinata ad abitazione; nel caso di destinazione extra-residenziale (uffici,
negozi, ambulatori, ecc.) debbono essere rispettate le previsioni del comma b, art.
5 del D.I. 1444/1968.
Per spazi di parcheggio
debbono intendersi gli spazi necessari alla sosta, alla manovra ed all'accesso
degli autoveicoli.
I parcheggi possono essere
ricavati anche, parzialmente o totalmente, all'esterno del fabbricato. Per essi
non si computa la distanza dei confini, fatte salve le specifiche norme del
c.c.
Le uscite dalle autorimesse
pubbliche o private verso spazi pubblici devono essere opportunamente
segnalate.
Le uscite dai locali
interrati o seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati
terminanti in zone di sosta orizzontali. Tra il punto di inizio della rampa
inclinata e il ciglio della strada deve correre una distanza di almeno m 3,50.
Fra le uscite suddette e le
uscite pedonali dei locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) deve intercorrere
una distanza di almeno 10 metri, misurata tra gli stipiti più vicini. Deve
comunque essere assicurata buona visibilità ai conducenti dei veicoli, anche a
mezzo di specchi opportunamente disposti.
Le rampe per il transito dei
veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza
superiore al 20% se rettilinee, al 15% se in curva o spezzate. Esse devono
essere realizzate in materiale antisdrucciolo, con scanalature per il deflusso
delle acque e fornite di corrimano, almeno da un lato.
I marciapiedi, gli spazi di
passaggio pubblico e i porticati devono essere lastricati con materiale
antisdrucciolo, scelto in accordo con l’Ufficio Tecnico Comunale. È prescritta
l'adozione di parapetti od altri opportuni ripari per aree, ballatoi, terrazze
il cui piano presenti un dislivello di 0,30 m rispetto ai suoli circostanti.
Nei casi in cui non sia
prescritta l'adozione di parapetti o ripari è comunque necessario predisporre
opportuni cordoli di altezza pari a 10 cm.
Almeno uno dei marciapiedi
lungo le strade e le piazze, pubbliche o d'uso pubblico, deve avere larghezza
non inferiore a m 1,50. La suddetta norma non si applica nelle zone di tutela
storica, artistica ed ambientale.
Tutti gli edifici di
abitazione, individuale o collettiva, gli edifici industriali o artigianali,
gli uffici, ecc. non provvisti di portineria, devono essere dotati
nell'ingresso o in prossimità di esso di cassette per il recapito della
corrispondenza, adatte ad accogliere la normale corrispondenza, giornali e
riviste, poste ad altezza massima da terra pari a 1,60 m.
I contatori per l'erogazione
di gas ad uso domestico od industriale, per l'energia elettrica e
l’approvvigionamento idrico devono essere dislocati in locali o nicchie
accessibili dall'esterno del fabbricato, seguendo le disposizioni vigenti per i
singoli impianti.
Sono abitabili o agibili i
locali in cui si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale degli
individui, indipendentemente dalle loro caratteristiche costruttive.
Ai fini del presente
Regolamento Edilizio, i locali sono così classificati:
· Categoria A1:
a) soggiorni, sale da
pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia
unifamiliare che plurifamiliare;
b) alloggi monostanza;
c) uffici, studi
professionali, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici.
· Categoria A2:
a) negozi di vendita, sale
di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, sale da spettacolo;
b) laboratori
scientifico-tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri;
c) officine meccaniche,
laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine
collettive;
d) parti di autorimesse non
destinate al solo posteggio delle macchine ma a riparazioni, lavaggio,
controlli, vendita;
e) magazzini, depositi e
archivi dove la permanenza delle persone si prolunga oltre le operazioni di
carico, scarico e pulizia.
· Categoria S:
a) servizi igienici e bagni
degli edifici di abitazione individuale o collettiva, dei complessi scolastici
e di lavoro;
b) scale che collegano più
di due piani;
c) corridoi e disimpegni
comunicanti quando superano i 12 mq di superficie o gli 8 m di lunghezza;
d) magazzini e depositi in
genere, cucine rustiche anche in abitazioni urbane;
e) autorimesse di solo posteggio;
f) locali ospitanti
macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza;
g) lavanderia e stenditoi;
h) disimpegni inferiori a 12
mq;
i) ripostigli o magazzini
inferiori a 5 mq;
l) vani scale colleganti
solo due piani;
m) locali macchine con
funzionamento automatico.
I locali non espressamente
elencati vengono classificati per analogia su parere della commissione
edilizia.
Le caratteristiche di
seguito precisate riguardano gli edifici di abitazione di nuova costruzione e/o
ricostruzione. Per le caratteristiche di edifici o locali con altra
destinazione (produttiva, terziaria, ecc.) si richiamano in vigore le relative
leggi di settore.
A) Altezze minime
1) Locali di categoria A1.
Le altezze minime per i locali di cat.A1 a) e b), di
cui all’art.80, sono regolamentate dagli artt.1 e 3 del D.M.5/7/1975 e succ.
D.M.9/6/1999; le aule scolastiche inserite nella cat.A1 c) dall’art.80, dal
D.M.18/12/1975 tab.4; per i gabinetti medici si fanno salve particolari
prescrizioni previste dalla normativa vigente, in base alla loro tipologia. Nel
caso di solai inclinati o misti o di sottotetti, tali valori minimi si
riferiscono all'altezza media dei locali.
2) Locali di categoria A2.
L'altezza minima interna utile dei locali
classificati A2 non deve essere inferiore a 3,50 m, salvo quanto disposto dal
presente Regolamento Edilizio e dalle prescrizioni particolari contenute in
leggi e/o regolamenti di settore. Per i locali di categoria A2 nei quali sia
prevista la presenza contemporanea di un numero di persone superiore a 100,
l'altezza minima interna utile non deve essere inferiore a 4,50 m, a meno che i
locali medesimi non siano dotati di impianti speciali di aerazione o aria
condizionata.
3) Locali di categoria S.
Per i locali di cat.S di cui all’art.80 l'altezza
minima interna utile è riducibile a mt.2,40 per i locali indicati dall’art.1
D.M.5/7/1975.
Per gli interventi edilizi sugli edifici esistenti
si può derogare, previa esauriente motivazione, ai sensi dell’art.1 del decreto
Ministero della Sanità del 09/06/1999 (G.U. n.148 del 26/06/1999).
B) Superfici minime e
caratteristiche
Ferma restante l’applicazione del D.M.5/7/1975, per
ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a
mq 14 per i primi quattro abitanti e a mq 10 per ciascuno dei successivi.
1) Locali di categoria A1.
Tutti i locali A1 devono avere una superficie minima
non inferiore a mq 9.
I locali di categoria A1 adibiti a stanza da letto
devono avere una superficie minima di mq 9 se per una persona e mq 14 se per
due persone; quelli adibiti a soggiorno o sala da pranzo devono avere una
dimensione minima pari a mq 14. La dimensione minima di ciascun lato non può
essere inferiore a 2,10 m.
I locali A1 destinati a cucina devono avere una
superficie minima di mq 5. La dimensione minima di ciascun lato non può essere
inferiore a 1,70 m.
In alloggi di modeste dimensioni o in caso di
ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici esistenti, se
necessario, sono ammesse cucine prive di finestra propria, di volume minimo
pari a 15 mc, aperte verso un altro locale (soggiorno o pranzo) avente un
volume minimo di 26 mc, purché non risultino da questo separate con pareti
fisse.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno.
L'alloggio monostanza deve avere una superficie
minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, per una persona, o a mq
38, per due persone.
2) Locali di categoria A2.
I locali di categoria A2, salvo prescrizioni
particolari di leggi e/o regolamenti di settore, non possono avere dimensioni
inferiori a 15 mq.
3) Locali di categoria S.
I locali di categoria S devono rispettare le
dimensioni minime stabilite da leggi e/o regolamenti specifici. Inoltre, non vi
si può accedere direttamente dai locali di categoria A se non attraverso
disimpegno, ad eccezione dei locali destinati a servizi igienici.
Ogni alloggio deve essere
provvisto di un locale di categoria S dotato dei seguenti impianti igienici,
provvisti di chiusura idraulica: vaso, bidè, vasca da bagno o doccia, lavabo.
Tutti i locali classificati nel precedente art. 80
come A1-c e A2-a devono essere forniti dei locali della categoria S1 costituiti
da latrina e antilatrina con lavabo, in quantità sufficiente alla destinazione
d’uso dei locali A1 e A2 ed al personale che ne usufruisce, divisi per sesso.
La superficie minima di ciascuna latrina è di mq
1,20 e la larghezza minima di m 0,90.
Il pavimento ed il rivestimento, per un’altezza
minima di m 1.50, delle pareti dei locali dl categoria S1 devono essere
realizzati con idoneo materiale impermeabile e lavabile.
Nel caso di unità immobiliari con più di un locale
di categoria S1, almeno uno di essi deve avere le dimensioni minime di m
1,80x1,80, attrezzabile, se necessario, in maniera da permetterne l’agevole
utilizzazione alle persone di ridotte capacità motorie.
Tutte le costruzioni pubbliche o destinate a uso
pubblico devono essere dotate di locali S1 di dimensioni minime m 1,80x1,80.
Detti locali devono essere raggiungibili attraverso passaggi piani o rampe o
ascensori aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 99.
I locali di categoria S
destinati a servizi igienici debbono essere rivestiti, per un'altezza minima di
1,50 m, con materiali impermeabili e lavabili.
Nelle unità immobiliari con
più di un locale destinato a servizio igienico, almeno uno di essi deve avere
le dimensioni minime di m 1,80x1,80, attrezzabile, se necessario, in maniera da
permetterne l’agevole utilizzazione anche alle persone di ridotte o impedite
capacità motorie.
C) Illuminazione e
ventilazione
Ferma restante l’applicazione del D.M.5/7/1975,
tutti i locali della categoria A devono fruire di aerazione e illuminazione
naturale diretta da spazi liberi, adeguata alla destinazione d'uso.
I locali di categoria A1 devono essere provvisti di
finestre atte alla distribuzione uniforme della luce naturale.
Le dimensioni delle finestre debbono assicurare un
valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%. La superficie
finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del
pavimento e comunque mai inferiore a mq 2,00 se il locale è provvisto di una
sola finestra.
I locali di categoria A2 debbono rispettare le
prescrizioni fissate per la categoria A1, fatte salve prescrizioni più
restrittive di eventuali leggi e/o regolamenti specifici.
Quando le caratteristiche tipologiche delle unità
immobiliari diano luogo a condizioni che non consentano la ventilazione
naturale, è prescritta la ventilazione forzata, assicurata da idonei
meccanismi.
I locali di categoria S possono ricevere aria e luce
anche da cavedi e chiostrine, ad esclusione delle centrali termiche. Il
rapporto tra la superficie delle finestre e quella dei pavimenti non deve
essere inferiore a 0,8.
D) Riscaldamento
Ferma restante l’applicazione del D.M.5/7/1975, le
unità immobiliari devono essere dotate di efficienti impianti di riscaldamento,
da realizzarsi secondo le norme vigenti.
Ai sensi dell’art.8 del
D.M.5/7/1975, e con riferimento agli standards consigliati dal Min.LL.PP. o da
altri qualificati organi pubblici, i materiali utilizzati per le costruzioni di
alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione
acustica agli ambienti per quanto
concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o
apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti
da alloggi contigui o da locali e spazi destinati a servizi comuni.
Sono piani abitabili quelli
in cui predominano locali di categoria A1, A2 e S, interamente fuori terra.
Sono piani non abitabili
quelli in cui si trovano i locali di categoria S, anche se gli stessi sono
interessati da limitate espansioni di locali di categoria A1 e A2, appartenenti
a piani abitabili sovrastanti o sottostanti, a condizione che questi non
eccedano 1/10 della superficie del piano.
I locali con soffitti non
orizzontali sono abitabili se la loro altezza media soddisfi i requisiti sopra
indicati e l’altezza minima sia pari ad almeno m. 2,40, calcolata ai sensi
dell’art.3 della L.R. n.15 del 28.11.2000.
Sono ammessi soppalchi nei
locali di categoria A e S, a condizione che l'altezza minima netta della zona
sottostante il soppalco non sia inferiore ai minimi prescritti per le
rispettive categorie. In tal caso, la parte soprastante il soppalco può essere
adibita a deposito o ripostiglio.
Nei locali di categoria A
sono ammessi soppalchi praticabili, fino ad una superficie massima pari al 25%
del locale stesso, con altezza minima netta di m 2,20 sia al di sotto che al di
sopra del soppalco.
Si considerano seminterrati
i locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o della più alta
sistemazione esterna, purché l'altezza interna dei locali stessi non sia
inferiore a 3,0 m, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari
destinazioni d'uso, e la quota del soffitto non superi più di 1,20 m il livello
medio del marciapiede o della più alta sistemazione esterna. Per i suddetti ambienti
debbono, altresì, essere rispettate le prescrizioni circa l'aerazione, le
dimensioni planimetriche e l'isolamento dall'umidità di cui agli articoli
precedenti. I piani seminterrati non si computano nel calcolo del numero dei
piani.
I locali seminterrati non
sono abitabili.
Sono considerati piani
interrati quelli che si sviluppano al disotto del livello della più bassa
sistemazione esterna dell'edificio, come prevista dal progetto approvato.
I locali dei piani interrati
non possono essere utilizzati come locali di categoria A1 e A2.
Tali piani possono essere
adibiti a locali di categoria S a condizione che sia garantito l'isolamento
dall'umidità e sia assicurato un sicuro ricambio d'aria, anche mediante
meccanismi.
Nell'eventualità che il
deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a
quella del piano interrato, deve essere installato apposito impianto di
sollevamento di tali acque, ritenuto idoneo dal medico della A.S.L. competente
per territorio, ad evitare inconvenienti di carattere igienico. I piani
interrati non si computano nel numero dei piani.
I locali coperti dalle falde
della copertura possono essere abitabili o non abitabili.
Quelli non abitabili non
vengono computati nel numero dei piani e nel volume consentito, a condizione
che la media pesata delle altezze non superi 2,20 m, per falde di inclinazione
non superiore al 35%.
Detti locali devono essere
proporzionati, per ampiezza e per numero, alla consistenza delle unità residenziali
cui sono asserviti.
L'aerazione e
l'illuminazione dei locali sottotetto può avvenire esclusivamente mediante
lucernari e/o asole ricavate nelle falde del tetto stesso con esclusione di
abbaini o simili, qualora non formino oggetto di previsioni planovolumetriche
previsti negli strumenti urbanistici esecutivi.
La dimensione dei lucernari
non può, di norma, superare 0,40 mq ogni 30 mq. di superficie sotto tetto e la
dimensione delle asole non può, di norma, superare 1/10 della superficie della
copertura a tetto.
I locali sotto le falde del
tetto, per essere abitabili, devono possedere i requisiti di cui alla L.R. n.15
del 28.11.2000.
Gli edifici costituiti da
più unità residenziali servite da una stessa scala devono essere dotati di
idonei locali di deposito per biciclette, carrozzine, ecc., ubicati in
prossimità delle scale e degli ascensori e a livello dell'ingresso principale,
anche mediante la costruzione di un altro manufatto nell’area di pertinenza.
Gli edifici residenziali con
un numero di unità immobiliari superiore a 6 devono essere dotati di uno o più
locali da destinare al gioco dei bambini, alle riunioni condominiali, ecc.
Detti locali devono avere una superficie netta minima di 24 mq; tale superficie
deve essere aumentata di mq 1,5 per ogni unità immobiliare oltre le 6.
Detti locali devono avere
altezza minima di 2,80 m, godere di un rapporto minimo di illuminazione e
aerazione come stabilito per i locali di categoria A1 ed essere dotati di almeno
un servizio igienico munito di disimpegno; essi possono essere ubicati al piano
terreno o al seminterrato, possibilmente con verde a livello, ovvero al piano
di copertura o nel sottotetto.
Le superfici lorde dei
locali integrativi di cui sopra, non vanno computate ai fini del calcolo della
superficie complessiva (S) dell'edificio come definita
dall’art. 4 del presente Regolamento Edilizio. Per tali volumi non viene
corrisposta la quota di contributo relativa al costo di costruzione.
Qualsiasi edificio deve essere isolato dall'umidità
del suolo.
I locali classificati come A1 e S devono avere,
indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno sistemato, il
piano di calpestio isolato mediante solaio distaccato dal terreno stesso a
mezzo di intercapedine aerata.
Nei locali classificati come A2 è sufficiente che il
piano di calpestio sia attestato su un vespaio aerato dello spessore minimo di
30 cm, indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno
circostante a sistemazione avvenuta.
In entrambi i casi, qualora i locali classificati
A1, A2 e S risultino anche parzialmente al disotto della quota del terreno
circostante a sistemazione avvenuta, deve essere prevista una efficiente
intercapedine aerata all’esterno della parte interrata dei predetti locali.
Il solaio deve essere posto sempre ad un livello
superiore alla falda freatica e alla quota di massima piena delle fognature di
scarico. La circostanza sarà certificata da apposita relazione, corredata dagli
opportuni calcoli ed elaborati, da sottoporre al Comune unitamente alla
richiesta di concessione o autorizzazione.
Il Comune può concedere aree pubbliche per la
creazione di intercapedini, riservandosi la facoltà di uso per il passaggio di
tubazioni, cavi od altro e purché dette intercapedini siano lasciate
completamente libere. Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono essere carrabili ed
avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni, le
carrozzine dei bambini e le persone con ridotte o impedite capacità motorie.
Le murature devono essere isolate da idonei strati
impermeabili continui posti in opera più in basso del piano di calpestio interno.
I pavimenti dei locali seminterrati o terranei,
costruiti su vespaio, devono essere isolati mediante idonei materiali
impermeabili.
Le coperture piane debbono essere adeguatamente
impermeabilizzate.
Per le nuove costruzioni,
fermo restando l'obbligo della concessione edilizia, il concessionario deve
depositare prima dell'inizio dei lavori presso il competente ufficio comunale
la documentazione di cui alla L. 46/1990, all’art. 4, comma 4, della L. 10/1991
e al DPR 412/1993, così come modificato e integrato dal D.P.R. 551/1999, che
classifica il Comune di S.Martino Valle Caudina come Zona D, Gradi Giorno 1794,
altitudine m. 315 s.l.m. .
Nelle costruzioni esistenti,
prive di impianto di riscaldamento, il Responsabile del Servizio UTC, sentita
la commissione edilizia, può disporre che siano osservate le norme
sull’isolamento termico, disponendo la realizzazione dei seguenti
provvedimenti:
a)
isolamento
termico delle coperture e dei solai su spazi aperti (porticati);
b)
isolamento
termico delle pareti (superfici opache e trasparenti);
c)
isolamento
termico dell'impianto di riscaldamento;
d)
miglioramento
della tenuta dei serramenti.
Negli edifici di nuova
costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o nelle ristrutturazioni
di fabbricati esistenti, per tutti i locali classificati come A1, A2, S, devono
essere adottati i sistemi idonei per garantire un adeguato clima acustico.
In ogni caso, per gli
ambienti abitabili, come definiti all’art. 2, comma 1, lettera b) della L.
447/1995, fermo restando i valori limite assoluti determinati con riferimento
al livello equivalente di rumore ambientale (DPCM 1/3/1991, D.G.R.C. 6131/1995
e 8758/1995), i valori limite differenziali (determinati con riferimento alla
differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore
residuo) debbono essere contenuti e verificati come disposto dall’art. 2, comma
2 del DPCM 1/3/1991.
I materiali utilizzati per
la costruzione e la loro messa in opera devono garantire un'adeguata protezione
acustica ai locali, circa le emissioni di rumore da parte di sorgenti fisse e
mobili interne od esterne all’ambiente.
È opportuno distaccare,
mediante giunti elastici o simili, le strutture perimetrali del fabbricato
dalle pavimentazioni stradali e da qualunque altra struttura rigida esterna.
Per le nuove costruzioni, al fine di ridurre
l’esposizione umana al rumore sono stabiliti, conformemente al DPCM 05/12/1997,
i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi degli
edifici come appresso riportato:
Tab. A -
Classificazione degli ambienti abitativi
Categoria
A |
Edifici adibiti a residenza o assimilabili |
Categoria
B |
Edifici adibiti ad uffici e assimilabili |
Categoria
C |
Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività
assimilabili |
Categoria
D |
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di
cura e assimilabili |
Categoria
E |
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i
livelli e assimilabili |
Categoria
F |
Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto
o assimilabili |
Categoria
G |
Edifici adibiti ad attività commerciali o
assimilabili |
Tab. B - Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti
e degli impianti tecnologici
Categorie Tab. A |
Parametri |
||||
Rw |
D2m,nT,w |
Ln,w |
LASmax |
LAeq |
|
D |
55 |
45 |
58 |
35 |
25 |
A, C |
50 |
40 |
63 |
35 |
35 |
E |
50 |
48 |
58 |
35 |
25 |
B, F, G |
50 |
42 |
55 |
35 |
35 |
Dove:
Rw =
indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti;
D2m,nT,w
= indice
dell’isolamento acustico standardizzato di facciata;
Ln,w =
indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato;
LAsmax =
limite di rumorosità degli impianti a funzionamento discontinuo;
LAeq =
limite di rumorosità degli impianti a funzionamento continuo.
Le acque di scarico sono
distinte nelle seguenti categorie:
-
acque
meteoriche:
-
comprendono
le acque piovane e quelle derivanti dallo scioglimento delle nevi;
-
acque
nere:
-
comprendono
le acque degli scarichi di lavandini, lavelli, vasche da bagno, docce, bidè e
di ogni altro accessorio con analoga funzione e le acque non inquinanti
provenienti da procedimenti di lavaggio, compiuti da imprese artigiane o
commerciali;
-
acque
luride:
-
sono
gli scarichi di natura organica dei vasi o delle latrine di qualsiasi tipo;
-
acque
inquinanti:
-
sono
quelle, di qualsiasi provenienza, indicate come tali dalle vigenti normative
anti-inquinamento.
Per il deflusso delle acque
meteoriche deve essere prevista apposita rete di tubazioni. Dovrà, altresì,
essere prevista idonea rete fognaria di tipo dinamico con collegamento ad
impianto depurativo centralizzato, o a più impianti depurativi, che comunque
dovranno assicurare la depurazione dei liquami, conformemente alla L. 319/1976
e L. 650/1979 e succ. mod. ed int. e al D.Lgs. 11/05/1999 n.152, modificato dal
D.Lgs. n.258/2000.
Le fognature e le tubazioni
di acque di scarico luride o comunque inquinanti dovranno essere poste con
estradosso ad almeno 50 cm sotto il piano di posa di tubazioni di acqua
potabile.
Per il deflusso delle acque
nere, di cui al precedente articolo, deve essere prevista la realizzazione di
una rete di tubazioni autonoma, opportunamente dimensionata, capace di
resistere alle alte temperature e dotata di sistema di aerazione con condotte
di aspirazione estese oltre la copertura. Gli innesti in detta rete devono
avvenire con l'impiego di sifoni ispezionabili.
Nel caso di accertata
necessità e/o carenza dell’impianto depurativo comunale, le acque luride di cui
al precedente articolo devono essere convogliate in un pozzetto di
chiarificazione, prima della immissione nella rete pubblica, dimensionato in
rapporto alle caratteristiche della costruzione nonché alla volumetria
abitativa. Per le modalità di smaltimento dei liquami e le relative specifiche
tecniche si intende, comunque, richiamato il D.Lgs. 152/99, modificato dal
D.Lgs. n.258/2000.
Detta fossa deve anche
essere in grado di garantire la degradazione biologica delle materie organiche
e deve essere ubicata all'esterno della costruzione, ad una distanza non
inferiore a m 10 dal fabbricato e lontano da sorgenti, pozzi o cisterne.
L'allacciamento allo scarico generale delle acque meteoriche, nere e luride
deve essere realizzato mediante un sifone ispezionabile e a chiusura ermetica
posto all'esterno della costruzione e in conformità alle nome vigenti.
Per le acque inquinanti di
cui al precedente articolo vale quanto disposto dalla relativa normativa
legislativa e regolamentare.
Per la tutela delle acque
dall’inquinamento dovranno essere osservati i criteri, le metodologie e le
norme tecniche generali contenute nel D.M. LL.PP. del 04/02/1977 (G.U. n. 48
del 21/02/1977), nonché nel Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n.152 (G.U.
n.124 del 29/05/1999), come modificato dal D.Lgs. n.258/2000 (G.U. n.153/L del
18/09/2000).
Nelle zone non servite o
distanti più di 200 metri dalla rete fognaria, lo smaltimento dei liquami
provenienti dall'interno degli edifici deve avvenire mediante la costruzione, a
cura e spese dei concessionari, di appositi impianti, con l'osservanza dei
criteri, dei metodi e delle norme tecniche stabilite dalle leggi vigenti e
dall’All. 5 Delib. Min. LL.PP. del 4/2/1977.
L'immissione di nuovi
condotti di scarico nelle fognature e nei canali pubblici può avvenire solo con
apposita autorizzazione dal Comune.
Ai sensi dell’art.21 del Dlgs. n.152
dell’11/05/1999, modificato dal D.Lgs. n.258/2000, recanti modifiche al DPR 24
Maggio 1988 n.236, è stato stabilito che su proposta delle autorità d’ambito,
le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle
acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi
mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse,
nonché per la tutela dello stato delle risorse,individuano le aree di
salvaguardia distinte in zone di tutela
assoluta e zone di rispetto, nonché, all’interno dei bacini imbriferi e
delle aree di ricarica della falda, le
zone di protezione.
A)Zona di tutela assoluta.
La zona di tutela assoluta è costituita
dall’area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve
avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque
superficiali, di almeno dieci metri di
raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e
adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di
servizio.
B)Zona di rispetto
La
zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona
di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazione d’uso tali da
tutelare qualitativamente e
quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zone di rispetto ristretta e zona di
rispetto allargata in relazione alla tipologia dell’opera di presa o
captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.
In particolare nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti
centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività :
a)
dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
b)
accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c)
spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego
di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico
piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture
compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle
risorse idriche;
d)
dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche da piazzali e strade;
e)
aree cimiteriali;
f)
apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g)
apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al
consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla
protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h)
gestioni di rifiuti;
i)
stoccaccio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze
radioattive;
l)
centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m)
pozzi perdenti;
n)
pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di
azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e
distribuzione. E’ comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di
rispetto ristretta.
C)Zone di protezione
Le zone di protezione devono essere
delimitate secondo le indicazioni delle regioni per assicurare la protezione
del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla
destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli
insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da
inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia
generali sia di settore.
Le regioni, al fine della protezione delle
acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l’uso umano,
individuano e disciplinano, all’interno delle zone di protezione, le seguenti
aree:
a)
aree di ricarica della falda;
b)
emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva.
L’approvvigionamento idrico
dovrà assicurare l’acqua potabile a tutta la popolazione. Ai sensi della
normativa vigente, nessuna tubazione della rete di distribuzione di acqua
potabile esterna ai fabbricati potrà essere posta a distanza minore di m. 1,50
da fognoli, pozzetti ecc.
Qualunque costruzione che contenga
locali classificati come A1 - A2 e S deve essere provvista di acqua potabile
proveniente da un acquedotto pubblico ovvero da un acquedotto o un pozzo
privato.
In quest’ultimo caso, la
potabilità deve essere certificata dalla A.S.L. competente per territorio.
L'impianto idrico deve essere progettato in modo da garantire un’adeguata e
proporzionata distribuzione dell'acqua in ragione del numero dei locali e del
numero degli utenti. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile
all’interno dell'edificio devono essere costruiti a regola d'arte e nel caso di
locali con pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare
erogazione, deve provvedersi con apposito apparecchio di sollevamento.
Qualunque costruzione che contenga locali
classificati come A1, A2 ed S deve essere dotata di impianto elettrico
realizzato a norma della L. 46/1990 e del D.P.R. 447/1991. In particolare,
tutte le unità adibite ad abitazione devono essere dotate di dispositivi di
sicurezza in grado di salvaguardare l'incolumità degli utenti.
Per lo smaltimento dei
rifiuti valgono le disposizioni del D.P.R. 915/82, del D.L.vo 22/1997 e succ.
mod. ed int.
I fabbricati nuovi, ampliati
o modificati, devono disporre di un deposito, dimensionato in rapporto alle
caratteristiche volumetriche e funzionali dei fabbricati medesimi, non oltre
1,5% della volumetria lorda del fabbricato e comunque per un minimo di 4 mq. di
superficie, per contenere appositi recipienti per il recupero della carta e
altri rifiuti solidi riciclabili (lattine metalliche, bottiglie, ecc.) atti a
consentire la raccolta differenziata dei rifiuti.
Detto deposito deve essere
ubicato in prossimità e allo stesso livello della strada, preferibilmente nel
fabbricato, con accesso e aerazione diretta dall'esterno. Esso deve essere
facilmente raggiungibile dalle scale e/o dagli ascensori.
Se ubicato nel fabbricato,
esso deve essere dotato anche di un sistema di ventilazione realizzato con tubazione
di sezione non inferiore a cmq 250, con sbocco sulla copertura; se ubicato
all'esterno, il ricambio dell'aria deve essere assicurato mediante apposita
griglia con superficie minima di cmq 2000. Detto deposito deve avere pareti
impermeabilizzate ed essere munito di presa d'aria e di scarico sifonato.
Detti locali, non
computabili ai fini planovolumetrici, se esterni al fabbricato devono
rispettare le distanze dalle strade e dai confini di proprietà.
I locali classificati A1 e
A2 debbono essere dotati di opportuno rilevatore di gas nocivo.
I locali destinati a cucine
devono essere dotati di tubazioni di sfogo opportunamente dimensionate e con
scarico sulla copertura del fabbricato.
Il posto di cottura annesso
al locale di soggiorno deve comunicare adeguatamente con quest'ultimo ed essere
munito di adeguato impianto di aspirazione forzata in corrispondenza dei
fornelli.
Tutti i locali accessori di
categoria S sprovvisti di apertura all'esterno devono essere dotati di impianto
di aspirazione forzata con scarico sulla copertura. In detti locali è proibita
l’installazione di apparecchi a fiamma libera.
Gli impianti di
riscaldamento relativi a singole unità immobiliari, gli apparecchi a fiamma
libera, le stufe e i camini devono essere muniti di canne fumarie indipendenti
con scarico sulla copertura.
Tutte le canne di scarico devono prolungarsi per
almeno un metro al di sopra della massima altezza del tetto, o terrazza e la
fuoriuscita dei fumi deve avvenire a non meno di 10 metri da qualsiasi finestra
a quota uguale o superiore. È vietata l'installazione di canne fumarie in linea
sulla stessa falda o terrazza, aventi la medesima quota di fuoriuscita.
Le canne fumarie, se esterne
alle murature o alle tamponature, devono essere definite con decorosa soluzione
architettonica. Per i fumi che abbiano caratteristiche nocive all'igiene e alla
pulizia, si installeranno gli impianti di depurazione previsti dalla norme
vigenti.
Gli impianti e le
attrezzature per la produzione, la lavorazione e il deposito di sostanze e
prodotti riconosciuti insalubri dalla vigente legislazione, del tipo iscritto
nella prima classe, non possono essere ubicati nelle zone residenziali. Esse
troveranno collocazione nelle aree destinate dallo strumento urbanistico ad
insediamenti industriali ed artigianali od in quelle in cui tali attività sono
consentite, rispettando le prescritte distanze dalle abitazioni.
Gli impianti e le
attrezzature di cui sopra, già esistenti nelle zone residenziali, possono
permanere a condizione che il proprietario dimostri che, mediante
l'introduzione di opportune cautele, il loro esercizio non reca nocumento alla
salute degli abitanti, fermo restando la necessità della relativa verifica ad
opera della A.S.L. competente per territorio.
Non è consentito lo
spostamento né l'ampliamento di tali impianti nell'ambito delle zone
residenziali.
Gli impianti e le
attrezzature per la produzione, la lavorazione e il deposito di sostanze e
prodotti riconosciuti insalubri, iscritti nella seconda classe, possono
insistere anche in zone residenziali, a condizione che siano adottate speciali
cautele, riconosciute idonee dalla A.S.L. competente per territorio, ad evitare
ogni pericolo per l'incolumità e la salute pubblica.
Ai sensi dell’art. 20, comma
I, lettera f, della L. 833/1978, è obbligatorio il parere preventivo,
richiamato dalla L.R. 13/1985, dell'organo competente per territorio per i
progetti riguardanti edifici destinati ad insediamenti industriali o attività
produttive in genere.
Ai fini della prevenzione
degli incendi, si intendono qui richiamate le norme di cui al DPR 577/1982, al
DM 08/03/1985 e al DM 246/1987.
Nei fabbricati di altezza
inferiore a 24 m devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
1) le gabbie delle scale e
degli ascensori e dei relativi accessi e disimpegni non devono avere alcuna
comunicazione con magazzini, depositi, negozi, laboratori e comunque con locali
destinati esclusivamente ad abitazione e ad uffici;
2) le rampe delle scale ed
pianerottoli devono avere strutture portanti in cemento armato o altri
materiali resistenti al fuoco e all'urto. La larghezza minima delle rampe e dei
pianerottoli delle scale che disimpegnano più di una unità immobiliare non può
essere inferiore a m 1,00, fatte salve le norme specifiche che richiedono
dimensioni maggiori. Tale larghezza, se il fabbricato non è servito da
ascensore, deve essere aumentata di cm 10 ogni due piani serviti oltre i primi
due.
3) ogni scala può servire al
massimo una superficie coperta non superiore a mq 400;
4) le pareti delle gabbie
delle scale, non portanti, e degli ascensori devono avere uno spessore minimo
di cm 14 se in muratura di mattoni pieni e di cm 15 se in calcestruzzo armato;
5) scale ed ascensori
possono arrivare alle cantine solo in corrispondenza di zone scoperte e
disimpegni aerati direttamente dall'esterno con superficie minima di mq 0,50 e
provvisti di porta metallica;
6) tutti gli insediamenti le
cui unità abitative presentano i prospetti provvisti di piani non raggiungibili
con auto-scala aerea ovvero presentano gli androni delle scale e del cortile
non direttamente accessibili dalla pubblica via e comunque condizionati da
recinzioni, delimitazioni e simili e non sono servite da scale a prova di fumo,
devono essere raggiungibili tramite un passaggio carrabile, idoneo al transito
degli automezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco.
A) Centrale termica a
combustibile liquido:
1) le strutture dei locali devono avere le
caratteristiche di resistenza al fuoco previste dalle vigente disposizioni in
materia;
2) il canale da fumo ed il camino, nonché la camera
di raccolta, devono essere conformi alle vigenti norme antismog; essi non
possono essere ubicati all'interno di autorimesse, magazzini, ecc. La separazione
da detti locali (fermo restando l'osservanza delle norme antismog) deve essere
realizzata con strutture in calcestruzzo armato prive di aperture;
3) nella realizzazione degli impianti (caldaia,
serbatoio, canale da fumo, camera di raccolta ecc.) devono essere osservate le
norme vigenti.
4) qualora il deposito di olio combustibile o di
gasolio superi i 25 mc deve essere richiesto alla Prefettura competente il
relativo decreto per l'autorizzazione all'esercizio del deposito stesso.
B) Centrale termica a gas di
rete:
1) le aperture di aerazione del locale caldaia
devono risultare di superficie non inferiore a quella indicata nei dati
caratteristici dell'impianto termico e comunque non inferiore a mq 0,50;
2) le strutture dei locali e
dei relativi impianti devono essere realizzate con le caratteristiche previste
dalle vigenti disposizioni;
3) il misuratore del gas
deve essere installato all'esterno dello stabile;
4) tutti i materiali, gli
apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile
devono essere realizzati in conformità alle leggi vigenti per la salvaguardia
della sicurezza di cose e persone.
Per la costruzione e
l'esercizio di autorimesse si applicano le norme antincendio di cui al D.M.
Interno 01/02/1986 - G.U. n. 38 del 15/02/1986 e, per le autorimesse pubbliche,
le norme di igiene del lavoro di cui al D.P.R.303/56 e succ.mod.
Le autorimesse ad uso
privato con numero di autoveicoli non superiore a 9, ai fini delle norme di
prevenzione degli incendi, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
-
le
eventuali comunicazioni con i locali dell'edificio a diversa destinazione
devono essere protette con porta resistente al fuoco per non meno di 30 minuti,
dotata di chiusura automatica;
-
la
superficie di aerazione naturale non deve essere inferiore a 1/30 della
superficie in pianta;
-
l'altezza
del locale non deve essere inferiore a 2,20 metri;
-
le
strutture orizzontali e verticali devono avere una resistenza al fuoco non
inferiore a 60 minuti, nel caso di autorimesse situate in edifici pluriuso, o
essere incombustibili e di classe I di reazione al fuoco se del tipo isolato.
L'indicazione circa il
numero massimo di autoveicoli che si intendono ricoverare deve risultare da
apposita dichiarazione rilasciata al Comune sotto la responsabilità del
titolare del diritto all'uso del locale, al quale compete l'obbligo
dell'osservanza delle norme precedenti.
Per le autorimesse di tipo
diverso si applica la normativa specifica vigente.
Ai fini della fruibilità
generale della struttura edilizia, l'autorimessa deve essere servita da
ascensori che arrivino alla stessa quota dell'autorimessa, singola o
condominiale, ovvero essere raccordata, alla quota di arrivo dell'ascensore ove
esista, con rampe pedonali aventi pendenza max dell'8%.
Gli impianti per usi
domestici funzionanti con gas liquefatto devono essere realizzati a norma della
L. 818/1984 e succ. mod., soddisfacendo, inoltre, i seguenti requisiti:
a)
le
bombole di gas liquefatto debbono essere collocate all’interno del locale di
utilizzazione, in vani chiusi verso l’interno, apribili ed aerati
permanentemente verso l’esterno;
b)
le
tubazioni fisse metalliche debbono essere protette in corrispondenza delle
murature con guaine metalliche, aperte verso l’esterno, chiuse ermeticamente
verso l’interno e munite di valvole d’interruzione del flusso;
c)
la
tubazione flessibile di collegamento tra la tubazione fissa e l’apparecchio
utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all’usura e
all’azione chimica del gas liquefatto, con giunti atti ad evitare fughe di gas.
Gli impianti di
riscaldamento e di condizionamento per edifici di abitazione, uffici, negozi e
simili oltre ad essere realizzati secondo le disposizioni vigenti in merito e,
quando ne ricorra la necessità, secondo le disposizioni per i luoghi di
pubblica frequenza, devono osservare le norme seguenti:
a)
il
locale destinato a centrale deve essere accessibile direttamente dall’esterno
mediante porta apribile verso l’esterno; salvo i casi in cui ciò sia
impossibile e comunque dietro specifica autorizzazione dell’autorità comunale.
In ogni caso, tale porta deve prospettare su spazi privati e non su spazi
pubblici;
b)
il
rifornimento del carburante di qualsiasi genere deve avvenire in modo che
l’automezzo rifornente possa sostare senza intralciare la sede stradale;
possono essere utilizzate a tale scopo le aree per parcheggio purché
adeguatamente ubicate;
c)
prese
ed uscite d’aria di impianti di condizionamento di qualsiasi dimensione non
possono aprirsi su spazi pubblici se non ad almeno 2,50 m dal marciapiede o,
ove questo manca, dalla sistemazione esterna al fabbricato.
Ascensori o montacarichi con
relativi vani di corsa, impianti elettrici e termici, autorimesse, depositi di
materiali infiammabili, ecc. sono soggetti alle norme e prescrizioni tecniche
emanate degli enti preposti, che qui si intendono richiamate, al pari delle
regolamentazioni specifiche valevoli per sale di spettacolo, edifici
collettivi, alberghi, scuole, collegi, ospedali, case di cura, industrie,
impianti sportivi, ecc.
Per facilitare la vita di
relazione di tutti i cittadini, compresi gli anziani o i portatori di
minorazioni, le costruzioni dovranno essere realizzate nel pieno rispetto delle
prescrizioni tecniche, necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità,
e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle
barriere architettoniche, di cui al DM 236/236 recante il Regolamento di
Attuazione dell’art. 1 della L. 13/1989.
Le soluzioni
urbanistico-edilizie dovranno essere finalizzate all’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici ai sensi del
DPR 503/1996.
Per barriera architettoniche
si intendono:
a)
gli
ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in
particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria
ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b)
gli
ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione
di spazi, attrezzature o componenti;
c)
la
mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in
particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Il rilascio della
concessione o della autorizzazione, da parte del Responsabile del Servizio UTC,
per la costruzione, la ristrutturazione o la modificazione di edifici e
attrezzature, nonché per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
(spazi verdi e di parcheggio, percorsi pedonali, ecc.), è subordinato alla
verifica, da parte dell’Amministrazione Comunale, del rispetto delle norme di
cui al DM 236/1990, che qui si intende integralmente richiamato. È fatto obbligo
all'Amministrazione Comunale l'approvazione del Piano Urbanistico di
Circolazione Urbana a servizio dei portatori di handicap e delle categorie
svantaggiate, entro e non oltre un anno a far data dall'approvazione del
presente Regolamento Edilizio.
Il rilascio
dell’autorizzazione di agibilità e/o abitabilità, nonché della licenza di
esercizio quando prescritta, è condizionato alla verifica della conformità
dell’opera realizzata all’art. 11 del DM 236/1990.
Gli edifici dovranno essere
progettati e costruiti in conformità al DPR 384/1978, alla L. 13/1989, al DM
236/1989, alla L. 118/1971, alla Circ. Min. LL.PP. n. 4809 del 19/06/1968 e
alla Circ. Min. Interno n. 1010068/13500.A del 22/03/1972.
Si considerano tre livelli
di qualità dello spazio costruito: accessibilità, visitabilità, adattabilità.
1)
Fermo restando il rispetto della normativa innanzi citata; la progettazione
degli spazi accessibili è inderogabilmente sottoposta alle seguenti
prescrizioni:
a) porte:
deve essere garantito il passaggio della persona in carrozzina attraverso il
dimensionamento e la tipologia della porta e l’adeguata sistemazione degli
spazi antistanti e retrostanti;
b) pavimenti:
i pavimenti devono essere orizzontali, complanari e non sdrucciolevoli, in modo
da garantire la massima sicurezza. I dislivelli e le irregolarità, qualora
presenti, devono essere segnalati per mezzo di variazioni cromatiche;
c) infissi
interni: le finestre, le porte-finestre, ecc., devono garantire il facile
utilizzo da parte di persone disabili, sia per la tipologia che per la
collocazione dei meccanismi di apertura;
d) terminali impianti: tutti gli interruttori, regolatori,
campanelli, ecc., degli impianti (elettrici, idrici, del gas, di
condizionamento, di riscaldamento, di allarme e di comunicazione) devono essere
facilmente individuabili per le persone con difficoltà sensoriali e
raggiungibili anche dalle persone in carrozzina.
e)
servizi
igienici lavabo: nei locali adibiti
a servizi igienici deve essere garantito l’accesso e l’utilizzo dei sanitari
anche alla persona disabile, prevedendo spazi sufficienti alle manovre di una
carrozzina. Le porte devono essere scorrevoli e con apertura verso l’esterno.
Il lavandino deve permettere l’accostamento frontale della persona in carrozzina.
f)
w.c.,
bidè: deve essere garantito
l’accostamento laterale della carrozzina alla tazza e, ove presente, al bidè.
In caso di adeguamento è consentita l’eliminazione del bidè per garantire un
adeguato spazio per l’accostamento al w.c.
g) doccia,
vasca: deve essere garantito l’accostamento della carrozzina alla vasca ed il
trasferimento dalla carrozzina al sedile della doccia.
h) cucina:
preferibilmente le attrezzature per la preparazione e la cottura dei cibi
devono essere posti sulla stessa parete o su pareti contigue, garantendo la
continuità del piano di lavoro. La persona in carrozzina deve potersi accostare
ai principali apparecchi.
i) balconi e terrazze: gli spazi di pertinenza degli alloggi
debbono essere accessibili e sicuri.
j) percorsi orizzontali: corridoi e percorsi orizzontali devono
avere un andamento il più possibile regolare, i cambiamenti di direzione devono
essere evidenziati, la larghezza dei percorsi deve garantire un agevole accesso
agli alloggi.
k) scale: le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per
tutto il loro sviluppo; le rampe devono avere possibilmente lo stesso numero di
gradini e questi ultimi devono avere la stessa alzata e pedata. Inoltre le
scale delle parti comuni degli edifici aperti al pubblico devono: permettere il
passaggio di due persone, il transito di una barella (con inclinazione massima
del 15%), arrestare la caduta di un corpo tramite un limitato sviluppo della
rampa o per mezzo di un ripiano, avere il corrimano su entrambi i lati, essere
dotate di illuminazione naturale e/o artificiale e percepibili anche ai non
vedenti.
l) rampe:
la rampa deve permettere alla persona che fa uso di carrozzina di superare
agevolmente e senza eccessivo affaticamento un dislivello.
m)
ascensore: le dimensioni della cabina, il sistema
di apertura delle porte, di livellamento al piano, il posizionamento della
bottoniera e i tempi di apertura e chiusura devono garantirne l’uso da parte di
una persona in carrozzina.
n) servoscala:
tale apparecchiatura è consentita in alternativa a rampe od ascensori per gli
interventi di adeguamento o per superare dislivelli contenuti.
o)
elevatore:
tale apparecchiatura è consentita in alternativa a rampe od ascensori per gli
interventi di adeguamento o per superare dislivelli contenuti. Deve essere
dotata di sistemi anticaduta, anticesoiamento,
antischiacciamento, antiurto, di sicurezza elettrica e di sicurezza meccanica.
p) autorimesse:
devono essere agevolmente collegate con gli spazi esterni e con gli apparecchi
di risalita. Negli edifici aperti al pubblico un posto su cinquanta deve essere
riservato per i veicoli delle persone disabili.
q) percorsi esterni: devono presentare un andamento
regolare e svolgersi in orizzontale o con pendenze minime.
r)
parcheggi:
debbono essere complanari o
raccordati mediante rampe alle aree pedonali.
2)
Per i criteri di progettazione relativi alla visitabilità e alla adattabilità
sono interamente richiamati gli artt. 5 e 6 del DM 236/1989.
Fermo restante
l’applicazione della L.283/62 e del D.P.R. 327/80, i pubblici esercizi sono
così classificati:
Categoria A: Ristorazione.
Categoria B: Bar e Bar-Pub.
Categoria C: Sale da gioco, locali di spettacolo.
Categoria D: Esercizi di produzione e
somministrazione (negozi, botteghe artigiane, ecc.).
Per le categorie A, B e C
l’altezza minima dei vani deve essere di m 3,2
Per la categoria D l’altezza
minima deve essere di m 2,80.
Tutte le unità igieniche in dotazione degli esercizi
debbono essere conformi ai requisiti fissati dall’art. 28 del DPR 327/80,
nonché devono avere accesso diretto dall’esercizio stesso.
Per le categorie A e B
devono essere previste le seguenti dotazioni:
- fino a 50 posti tavola: 2 unità igieniche
singole, divise per sesso;
- da 51 a 100 posti tavola: 2 unità igieniche doppie, divise per sesso;
- da 101 a 150 posti tavola: 2 unità igieniche triple, divise per sesso;
Per gli esercizi con maggiore capacità ricettiva
potrà richiedersi una dotazione di unità igieniche proporzionalmente più
elevata.
Per la categoria B deve essere prevista almeno
un’unità igienica singola.
Per la categoria D non è prescritta alcuna unità
igienica per il pubblico.
Gli esercizi di categoria A devono essere dotati di:
cucina, dispensa, zona lavaggio e preparazione verdure, deposito.
La dispensa deve essere ubicata in vano autonomo,
aerato direttamente o indirettamente, e con lato minore non inferiore a m. 1,5,
comunicante direttamente con la cucina.
Il lavaggio e preparazione verdure può essere
ubicato nello stesso vano della cucina, a condizione che sia collocato in zona
separata, servita da un distinto percorso.
Per gli esercizi di categoria B definiti Bar-Pub
dovrà essere prevista una zona o un vano di almeno 10 mq riservata alla
preparazione dei cibi freddi.
Le facciate degli edifici debbono essere finite con
intonaco tinteggiato a fresco (con colori ricorrenti del posto e non dissonanti
dal punto di vista ambientale), oppure in muratura di mattoni a vista o altro
materiale naturale; è escluso ogni tipo di rivestimento plastico; sono ammesse
zoccolature di pietra non levigata o di calcestruzzo opportunamente trattato.
Tutti gli edifici debbono avere coperture
rigorosamente inclinate con sovrastante manto di coppi (tetto ad una falda ,
tetto a due falde, tetto a padiglione).
Sono vietate le coperture a
falde inclinate con profilo a spezzata a diversa pendenza. È vietato l'impiego
di tegole del tipo "canadese" nel centro urbano e per le abitazioni
agricole. È fatto obbligo all'Amministrazione Comunale l'approvazione del Piano
del Colore, entro e non oltre un anno a far data dall'approvazione del presente
Regolamento Edilizio.
Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio
ed ogni parte di esso in buono stato di conservazione, soprattutto per quanto
riguarda la stabilità delle strutture ed il decoro.
Qualora gli edifici e relative aree di pertinenza,
per il loro stato di manutenzione non presentino le condizioni di decoro
richieste dall’ambiente urbano o non rispondono alle esigenze di sicurezza,
l’Amministrazione Comunale potrà imporre ai proprietari l’esecuzione delle
opere necessarie (rifacimento di intonaci, di rivestimenti, di coperture, di
infissi, di recinzioni, di sistemazioni di giardini, ecc.).
2 - Allineamenti
I nuovi edifici dovranno essere armonizzati col
tessuto urbano esistente. Il Responsabile del Servizio UTC potrà consentire od
imporre allineamenti stradali degli edifici o di manufatti diversi da quelli
esistenti o previsti dal presente Regolamento Edilizio, qualora lo consiglino
ragioni ambientali.
3 - Elementi che aggettano
dalle facciate
Gli aggetti dalle facciate non devono costituire
pericolo per le persone o le cose. In particolare, negli edifici e nei muri
fronteggianti spazi pubblici sono ammessi i seguenti aggetti:
a)
lo zoccolo degli edifici può sporgere verso lo spazio pubblico per non più di 5
cm;
b)
gli aggetti e le sporgenze (cornicioni, ecc.), fino all’altezza di 4,00 m dal
suolo, non possono superare i 12 cm di sporgenza;
c) le vetrate e le persiane possono aprirsi
all’esterno solo ad un’altezza non inferiore a 3,50 m, misurata dal piano del
marciapiede o di 4,50 m sul piano stradale;
d) i balconi dovranno essere ad un’altezza non
minore di 3,50 m dal piano del marciapiede sopraelevato o di 4,00 m dal piano
stradale ed il loro filo esterno dovrà essere arretrato di almeno 60 cm dal
bordo del marciapiede. L’altezza è misurata al di sotto delle mensole di
sostegno o, in assenza di gattoni, all’intradosso della soletta. La sporgenza
dei balconi dal piano più esterno della facciata non potrà essere maggiore di
0,6 m. Nelle strade di larghezza inferiore a 10 m è vietata la costruzione di
balconi aggettanti;
e) i balconi in aggetto su suolo pubblico debbono
essere previsti a distanza non inferiore a 0,75 m dal confine con i terzi;
f) la massima sporgenza delle pensiline non potrà
superare 1,0 m. Il filo esterno della pensilina dovrà essere arretrato di
almeno 60 cm dal bordo esterno del marciapiede sopraelevato. L’altezza delle
pensiline dal suolo non potrà essere inferiore a 4,50 m. Tale altezza è
misurata nel punto più basso dell’intradosso della pensilina o della mensola di
sostegno. Sono sottratte ai limiti di altezza di cui alla presente lettera f)
le pensiline a protezione degli accessi pedonali nelle recinzioni, il cui filo
comunque non dovrà essere superato dallo sporto della pensilina stessa, ove
manchi il marciapiede;
g) le verande ed i bow-windows non sono ammessi nelle strade di larghezza inferiore a
6 m.
h) per gli edifici pubblici o di notevole interesse
architettonico il Responsabile del Servizio UTC può consentire sporgenze
maggiori di quelle fissate ed anche occupazione di suolo pubblico con zoccoli,
basamenti, scale, corpi aggettanti, ecc.
4 - Sovrastrutture ed
impianti accessori dell’edificio
Tutti gli elementi sporgenti dalle coperture degli
edifici (quali torrette di ascensori, scale, camini, abbaini, antenne
radiotelevisive) dovranno essere inseriti in forma organica nel contesto
architettonico dell’edificio e dettagliatamente rappresentati nel progetto.
In tutti gli edifici le antenne radiotelevisive
dovranno essere centralizzate in occasione dei lavori di manutenzione
straordinaria o di rifacimento della copertura.
5 - Canali di gronda,
pluviali
Le coperture debbono essere munite, verso il suolo
pubblico, il cortile interno ed altri spazi scoperti, di canali di gronda
impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nelle pluviali e,
attraverso queste, nella fognatura. Sono consentiti scarichi in giardini o
cisterne.
È consentito
installare le pluviali esternamente alle colonne o i pilastri degli edifici di
pregio nei casi in cui non sia possibile incassarli. Nei canali di gronda e
nelle pluviali è vietato immettere acque luride domestiche. Le acque defluenti
da verande e balconi debbono essere raccolte in appositi canali e convogliate
nella fognatura entro tubi verticali muniti di sfiatatoi. I muri di recinzione,
se sprovvisti di doccia, dovranno aver copertura spiovente all’interno della
relativa proprietà.
6 - Aperture dei sotterranei
verso strada
Le aperture verso la strada dei sotterranei dovranno
essere praticate verticalmente nelle fronti e senza sporgenze dal vivo dei
muri, oppure in piano se ubicate sotto i porticati, purché dotate di coperture
adeguate, con superfici di calpestio scabre, ordinatamente disposte e a livello
dei pavimenti.
I materiali di protezione delle aperture dovranno
essere adeguati alle caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed essere
idonei a portare i sovraccarichi previsti.
7 - Chioschi ed elementi di
arredo
Nell'ambito della zona di conservazione ambientale
(centro storico) o comunque delle aree comprese nell’ambito dei Piani di
Recupero di cui alla L. 457/1978, è vietata l'installazione, l'ampliamento e la
sostituzione di chioschi per rivendita di gelati, giornali, fiori, ecc. È
vietato porre nelle vicinanze degli edifici di interesse storico-artistico
elementi ingombranti come cassonetti, alberi di alto fusto di nuova
piantumazione, insegne pubblicitarie, cabine telefoniche e simili.
8 - Illuminazioni di strade
e passaggi privati
Le strade ed i passaggi privati aperti al pubblico
transito dovranno essere dotati di razionale impianto di illuminazione, da
costruirsi a cura e spese della proprietà, secondo un progetto da approvarsi
dall'Amministrazione Comunale.
A richiesta dei privati proprietari, il Responsabile
del Servizio UTC potrà autorizzare l'allacciamento dell'impianto di
illuminazione alla rete di energia che alimenta l'illuminazione pubblica
comunale, a condizione che la proprietà esegua tutte le opere necessarie (cavi,
trasformatori, ecc.) per l’allacciamento fino al punto di presa che verrà
indicato dall'Amministrazione Comunale.
9 - Elementi di pregio
È prescritta la conservazione di tutti gli elementi
costruttivi di interesse storico-artistico o testimoniale.
10
- Mostre, insegne, tabelle pubblicitarie, cartelli, vetrine, tende, serrande,
ecc.
Le insegne, le tabelle pubblicitarie, i cartelli, le
vetrine, le tende, le serrande, i lampioni dovranno essere eseguiti e posti in
opera a regola d'arte e dovranno risultare non dissonanti con le linee e le
finiture delle fronti.
11 - Mostre a muro
La sporgenza delle mostre a muro non deve essere
maggiore di 12 cm, misurati dal vivo del muro a cui sono applicate; la loro
installazione non sarà consentita quando ostino motivi formali o di
circolazione.
12 - Tende e tendoni
Nelle strade e nelle piazze i tendoni devono
rimanere aderenti e fissi alle relativa apertura se la larghezza della strada è
inferiore a 5,00 m. Nelle strade di larghezza tra 5,00 m ed 8,00 m la sporgenza
massima potrà essere di 0,75 m; se la strada è più larga di 8,00 m la sporgenza
potrà raggiungere un decimo della larghezza, ma comunque non superiore a 1,50
m. I tendoni sporgenti del muro dovranno avere l’intelaiatura ed i congegni ad
un'altezza dal suolo di almeno 4,50 m.
13 - Serrande a rotolo e
cancelli estensibili
Nella collocazione di serrande a rotolo e cancelli
estensibili non è ammessa alcuna sporgenza dal vivo del muro, ad eccezione del
coprirotolo, che in ogni caso non dovrà emergere per più di 20 cm.
14 - Apposizione di
indicatori ed altri apparecchi
È riservata all'Amministrazione Comunale, per
ragioni di pubblico interesse, previo indennizzo, la facoltà di applicare e far
applicare, previo avviso agli interessati, alle fronti dei fabbricati e delle
costruzioni di qualsiasi natura prospettanti sugli spazi pubblici, le
indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici e specialmente:
a) le indicazioni toponomastiche;
b) i cartelli per le segnalazioni stradali;
c) le piastrine ed i capisaldi per indicazioni
altimetriche, di tracciamenti e di idranti;
d) le mensole, i ganci, le condutture per la
pubblica illuminazione;
e) i cartelli indicatori dei pubblici servizi di
trasporto, di pronto soccorso e di farmacie;
f) i cartelli segnalatori dei servizi statali di
Poste e Telegrafi, telefoni, ecc.;
g) gli orologi elettrici;
h) i sostegni per conduttori elettrici;
Gli indicatori delle vie, le piastrine, i capisaldi,
gli orologi elettrici i cartelli sopra indicati non dovranno essere sottratti
alla pubblica vista. Gli indicatori e gli apparecchi verranno applicati nei
luoghi stabiliti, a spese degli enti e delle amministrazioni interessati.
Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro
nella parte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi od
indicatori di cui sopra, dovrà darne avviso all’Amministrazione Comunale e alle
altre amministrazioni interessate, che dovranno prescrivere entro 60 giorni i
provvedimenti del caso.
15 - Prescrizione per gli enti ed i privati
utenti del suolo pubblico od esercenti il diritto di applicazione sulle
facciate degli edifici
Gli enti ed i privati che debbono collocare
condutture nel sottosuolo o nel soprassuolo pubblico, nel richiedere il
permesso all'Amministrazione Comunale, dovranno dimostrare che l'opera non
provoca pregiudizio di alcun genere agli impianti esistenti o all'assetto
ambientale delle vie e delle piazze interessate. Il Responsabile del Servizio
UTC potrà richiedere la posa in opera di condutture interrate in luogo dei cavi
aerei. Per le opere di cui sopra i privati sono tenuti a versare cauzione, a garanzia
dell'integrale ripristino del suolo e dei manufatti interessati.
16 - Prescrizioni per
l’eliminazione delle barriere urbane
Tutti gli
elementi relativi all'arredo urbano e alle sistemazioni esterne (fermate di
servizio per mezzi pubblici, cassette per l'inoltro della corrispondenza,
panchine, accessi e percorsi pedonali relativi a zone verdi, spazi di sosta per
la ricreazione, attrezzature per la raccolta di rifiuti, fontanelle, ecc.)
devono essere realizzati in modo da essere agibili e utilizzabili anche da
persone anziane e/o con ridotte o impedite capacità motorie.
Le recinzioni devono avere
un aspetto decoroso, intonato all'ambiente, e rispettare tutte le norme
relative alla distanza dal ciglio stradale e dalle curve, alla sicurezza del
traffico e alla visibilità richiesta, in base alla normativa vigente, dall'Ente
proprietario della strada o dalle Autorità preposte alla sicurezza del
traffico. I cancelli di ingresso su qualsiasi strada o spazio pubblico, ove
consentiti, devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da consentire
la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso
all'esterno della sede stradale e in buone condizioni di visibilità.
E’ prescritto l’uso di siepi
alte fino ad un massimo di mt. 2,00 dal
ciglio stradale, con interposta struttura metallica, per motivi di
compatibilità ambientale .
Ulteriori prescrizioni sono
offerte dalla normativa degli strumenti urbanistici esecutivi.
Tutte le aree destinate
all'edificazione e ai servizi dallo strumento urbanistico comunale e non ancora
utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere
mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza
pubblica.
Il Responsabile del Servizio
UTC può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali
condizioni, facendole eventualmente eseguire d’ufficio a spese del proprietario
inadempiente.
E’ obbligatorio
l'installazione dell'impianto centralizzato di antenna radiotelevisiva, con
l'eliminazione delle singole antenne.
Per l’installazione delle
antenne paraboliche nel centro
storico, dovrà aversi cura del rispetto dei valori architettonici ed
ambientali.
Sono vietate le discese
delle antenne mediante cavi volanti; tali cavi, di preferenza, devono essere
disposti nelle pareti interne delle costruzioni e nel caso ciò non fosse
possibile, in appositi incassi, opportunamente rivestiti, con decorosa
soluzione architettonica.
Nelle parti dei lotti edificabili privi di idonee
alberature, l'attuazione degli interventi edilizi dovrà prevedere la messa a
dimora di nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni
150 mq di superficie del lotto non coperta, oltre a specie arbustacee nella
misura minima di due gruppi ogni 150 mq di superficie non coperta. La scelta
delle specie deve avvenire almeno per l'80% nelle gamma delle essenze
appartenenti alle associazioni vegetali locali; solo per il rimanente 20% è
consentito l'eventuale impianto di essenze non appartenenti alle associazioni
vegetali locali.
Le piante di alto fusto messe a dimora non debbono
essere di altezza inferiore a 3-3,50 m e devono avere il tronco di diametro non
inferiore a 6 cm.
In tutti progetti presentati le alberature esistenti
dovranno essere rilevate ed indicate su apposita planimetria, con le
corrispondenti aree di pertinenza.
I progetti edilizi, ed in particolare quelli
interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare
le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo
particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.
Parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il
progetto dettagliato delle sistemazioni degli spazi aperti, con l'indicazione
delle zone alberate, a prato, a giardino e ad orto; i progetti dovranno essere
corredati dai progetti esecutivi delle recinzioni e di tutte le opere di
sistemazione esterna.
Le nuove alberature dovranno essere disposte in modo
da creare degli spazi alberati unitari e comunque opportunamente collegati fra
loro, in rapporto specialmente ai fabbricati ed alle relative visuali.
L’Amministrazione Comunale potrà autorizzare il
trasferimento di alberature esistenti, sulla base di un progetto di riassetto
delle alberature, redatto da un agronomo o tecnico forestale abilitato, ai soli
fini di garantire la vita vegetativa delle piante. L'autorizzazione potrà esser
concessa per le sole alberature aventi diametro del tronco non superiore a 20
cm e dovrà deve essere preventivamente acquisita e allegata agli elaborati di
progetto per qualsiasi tipo di intervento edilizio, pubblico o privato (strade
ed opere nel sottosuolo comprese), comportante l’alterazione delle alberature.
Nelle fasce di tutela lungo i corsi di acqua sono
vietati gli usi di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada e l'uso di mezzi
motorizzati sulle sedi stradali che conducono nelle fasce lungo i corsi di
acqua.
Fanno eccezione i mezzi necessari per le attività
agricole, zootecniche, forestali, nonché per l'esercizio e la manutenzione di
opere pubbliche e pubblica utilità, per il raggiungimento di abitazioni e
rustici, per i mezzi si soccorso ed assistenza, di vigilanza e di protezione
civile.
Nelle fasce comprese entro 10 m lineari dal limite
degli alvei di piena ordinaria e degli invasi, al fine di favorire il
riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici,
è vietata l'utilizzazione agricola del suolo, sono vietati rimboschimenti a
scopo produttivo, nonché opere di impermeabilizzazione del suolo. Eventuali
deroghe saranno autorizzate dal Responsabile del Servizio UTC, sentito il
parere del Responsabile del procedimento e della Commissione Edilizia
integrata.
Le infrastrutture lineari che interessano fasce di
rispetto inedificate lungo i corsi d’acqua, anche se comprese nel territorio
urbanizzato, dovranno, quando possibile, essere interrate.
Le costruzioni rurali,
destinate ad abitazione, devono essere possibilmente isolate, in modo da
evitare l'addossamento delle murature a terrapieni e simili, e costruite di
regola nelle zone più elevate del podere ed in luogo asciutto. Si applicano
alle abitazioni rurali tutte le disposizioni relative alle costruzioni
residenziali contenute nel presente Regolamento Edilizio e dal D.M. 5/7/1975,
salvo quanto diversamente stabilito nel presente capitolo. Il pavimento di
pianterreno destinato ad uso abitazione deve essere sopraelevato di 0,30 m
almeno, rispetto al piano di campagna o a quella di cortile, e 0,60 m sul
livello più alto cui possono giungere i corsi d’acqua e gli stagni che si
trovano nelle adiacenze.
I piani seminterrati non
possono essere adibiti ad uso abitazione. Ogni abitazione deve essere fornita
di energia elettrica, anche prodotta con generatore autonomo. Ai fini del
calcolo del rapporto planovolumetrico si deve tenere conto anche delle volumetrie
esistenti, da computare come di seguito descritto:
-
le
volumetrie esistenti alla data di entrata in vigore della legge 765/1967
(31/08/1967) sono escluse dal computo dei volumi esistenti;
-
le
volumetrie realizzate dal 31.08.67 alla data di entrata in vigore della legge
10/1977 (30/01/1977) debbono essere computate con il rapporto di 0,10 mc/mq;
-
le
volumetrie realizzate dal 30/01/1977 alla data di entrata in vigore della L.R.
14/1982 (30/03/1982) vanno computate, ai sensi della L. 10/1977, con l’indice
di 0,03 mc/mq e 0,07 mc/mq per le pertinenze;
-
le
volumetrie realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della L.R.
14/1982 vanno computate con le modalità previste dalla L.R. 2/1987, sulla base
di idonea certificazione da allegare alla richiesta di concessione edilizia.
I locali destinati a
depositi, debbono essere realizzati in
muratura ordinaria con intonaco rustico di colore bianco, con copertura a falde
inclinate e sovrastante manto di coppi.
E’ vietato l’uso di lamiere
zincate, di intonaco al quarzo e di tegole canadesi. Per la ristrutturazione o
ricostruzione dei depositi esistenti, nonché per quelli di nuova edificazione,
si prescinde dalla applicazione e verifica degli indici urbanistici per
manufatti aventi superficie netta utilizzabile, su di un unico livello,
inferiore o uguale a trenta metri quadrati, fermo restante il rispetto delle
distanze previste dal P.R.G. per le zone agricole.
Ogni abitazione rurale deve
essere provvista di acqua potabile attinta all’acquedotto pubblico o a un pozzo
costruito secondo le norme vigenti, chiuso e provvisto di pompa.
Ogni alloggio deve essere
provvisto di locale accessorio, classificato come S, e dotato dei seguenti
impianti igienici: vaso, bidè, vasca da bagno o doccia e lavabo, accessibile da
apposito locale di disimpegno, aerato ed illuminato direttamente dall'esterno.
Per lo scarico delle acque
piovane, nere e luride devono osservarsi le disposizioni del precedente art.
92.
Gli impianti per la
depurazione delle acque nere e luride devono essere sistemati in modo da
evitare ogni possibilità di inquinamento del pozzo, delle cisterne e delle
condotte di acqua potabile. È fatto divieto di adibire locali di abitazione
alla trasformazione dei prodotti del fondo, per la quale vanno utilizzati
appositi locali.
I locali destinati a stalla,
porcilaia, pollaio, conigliera e simili devono essere separati dalle
abitazioni.
In caso di ristrutturazione
o manutenzione straordinaria delle costruzioni rurali esistenti, devono essere,
nei limiti dettati anche dalla salvaguardia dei caratteri dell’edilizia
tradizionale, rispettate le prescrizioni per le nuove abitazioni del presente
Regolamento Edilizio.
Le abitazioni rurali
esistenti devono rispettare le seguenti condizioni minime di abitabilità;
1)
intorno
alla casa deve essere costruita una fascia, eventualmente rialzata, della
larghezza minima di 1,00 m pavimentata con grès, cotto, battuto di cemento o
materiali equivalenti;
2)
l'allontanamento
delle acque piovane deve essere effettuato mediante cunetta impermeabile,
quello delle acque nere e luride come stabilito dalla legislazione vigente e
come prescritto nel precedente art. 92;
3)
i
solai devono essere protetti da un pavimento di laterizio pressato, di
graniglia o altro materiale idoneo;
4)
devono
essere riconvertite le stalle e i ricoveri del bestiame sottostanti le
abitazioni. Tali locali, opportunamente sistemati, potranno essere utilizzati
come depositi;
5)
si
deve realizzare sotto il pavimento del piano terreno destinato ad abitazione un
vespaio o camera d'aria, con riempimento di ghiaia e scorie, dello spessore
minimo di cm 20, con soprastante strato impermeabilizzante.
6)
sono
vietati pavimenti in terra battuta;
7)
tutti
i locali devono essere convenientemente intonacati all'interno. Qualora vi
siano tracce di umidità si devono eseguire opere adatte a rendere i muri
permanentemente asciutti;
8)
ogni
ambiente destinato ad abitazione deve avere almeno una finestra e ricevere aria
e luce direttamente dall’esterno;
9)
le
scale di accesso ai piani superiori abitabili devono garantirne l’esercizio in
condizioni di sicurezza. È vietato l'uso di scale mobili o raccordate al piano
superiore mediante botola;
10) i tetti delle case di
abitazione devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare qualsiasi
stillicidio interno e convenientemente isolati termicamente;
11) per quanto attiene le
caratteristiche dei locali e degli impianti tecnici valgono le prescrizioni
stabilite per gli edifici di nuova costruzione.
L’adeguamento delle
abitazioni rurali esistenti alle prescrizioni relative alle condizioni
igieniche e sanitarie, agli accessi, alle stalle e alla loro manutenzione deve
essere effettuato entro due anni dall'entrata in vigore del presente
Regolamento Edilizio.
Il Responsabile del Servizio
UTC può richiedere alla A.S.L. competente per territorio e ai tecnici comunali
ispezioni e rilievi alle abitazioni rurali, ai cortili, latrine, condotti e
fognature, stalle, concimaie, sistemi di approvvigionamento idrico, ecc., al
fine di constatarne la rispondenza alle norme del presente Regolamento
Edilizio. Qualora la costruzione o parte di essa risultasse inabitabile, il
Responsabile del Servizio UTC può ordinarne lo sgombero, a norma della
legislazione vigente.
Se il proprietario della
casa rurale non mantiene le abitazioni di coloro che sono addetti alla
coltivazione dei fondi di sua proprietà nelle condizioni di abitabilità
stabilite negli articoli precedenti, il Responsabile del Servizio UTC, sentita
la A.S.L. competente per territorio, può fare eseguire d'ufficio i lavori
necessari per ottenere tali condizioni, seguendo la procedura di rivalsa delle
spese prevista dalla legislazione vigente.
Nelle abitazioni rurali di
nuova costruzione, le stalle, gli ovili, i pollai, le porcilaie, ecc. non
devono prospettare sulla pubblica via, dalla quale devono distare almeno dieci
metri, oltre le distanze fissate dalla legislazione vigente a protezione del
nastro stradale.
Le stalle devono essere
costruite in conformità alle prescrizioni legislative e regolamenti statali e
regionali vigenti al riguardo e avere dimensioni e caratteristiche idonee al
tipo di allevamento. Il pavimento delle stalle deve comunque essere costruito
con materiale impermeabile e munito di scoli. Le urine animali, qualora non
siano raccolte in opportuni depositi, devono essere allontanate dalle stalle e
avviate alla concimaia con tubi impermeabili. Le stalle devono avere le pareti
intonacate con cemento o rivestite di materiale impermeabile sino all'altezza
minima di 2 m dal pavimento. Le mangiatoie devono essere costruite con
materiale lavabile e gli abbeveratoi devono essere serviti di acqua corrente.
Le concimaie devono essere
costruite in conformità delle prescrizioni legislative e regolamenti statali e
regionali vigenti al riguardo e devono distare da pozzi, acquedotti e serbatoi
di acqua, e da qualsiasi abitazione o pubblica via, almeno 25 m. Il
Responsabile del Servizio UTC, sentita la A.S.L. competente per territorio, può
disporre particolari prescrizioni per le concimaie esistenti. Gli ammassi di
letame per usi agricoli sono permessi solo in aperta campagna, purché limitati
ai bisogni del podere e distanti non meno di 100 m da qualunque abitazione e
non meno di 50 m da pozzi di acqua potabile, acquedotti, serbatoi e vie
pubbliche.
L’apertura e la coltivazione di cave e torbiere è
subordinata ad autorizzazione, per i giacimenti in disponibilità dei privati o
di enti pubblici, e a concessione, per quelli appartenenti al patrimonio
indisponibile della Regione o di enti pubblici.
L’autorizzazione e la concessione costituiscono gli
unici titoli per la coltivazione del giacimento e tengono luogo di ogni altro
atto, nulla osta o autorizzazione di competenza regionale per l’attività di
cava e previsti da specifiche normative.
Per il rilascio dell’autorizzazione, il proprietario
del fondo (o del diritto di usufrutto o il titolare di regolare contratto di
fitto che preveda espressamente l’autorizzazione alla coltivazione di cava)
deve:
a)
presentare
domanda in duplice copia corredata dagli allegati al Presidente della Giunta
Regionale o suo delegato;
b)
presentare
copia della domanda con tutti gli allegati al Comune;
c)
avvisare
gli uffici locali (Soprintendenze) del Ministero dei BB.CC.AA. territorialmente
competenti, allegando una planimetria relativa alla zona interessata alla
coltivazione.
La domanda, in duplice
copia, dovrà contenere:
a) le generalità del richiedente ed il suo domicilio
per le persone fisiche, la sede e generalità del legale rappresentante per le
Società o Imprese cooperative;
b) il numero di codice fiscale del richiedente;
c) il titolo giuridico sul quale si fonda il
godimento del giacimento;
d) l'ubicazione della cava o torbiera e
l'indicazione della superficie dell'area oggetto della domanda;
e) l'indicazione della sostanza minerale oggetto
della coltivazione;
f) il periodo di tempo per il quale viene richiesta
l'autorizzazione;
g) l'eventuale connessione tra l'esercizio
dell'attività estrattiva e le attività cui sono destinati i materiali escavati.
La domanda dovrà essere
corredata dai seguenti allegati:
a) il titolo dal quale risulta il diritto del richiedente
alla coltivazione del giacimento nonché la certificazione prevista dalla L.
646/1982 e L. 937/1982;
b) corografia, in scala 1:25000, con l'indicazione
dell'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle
infrastrutture e delle destinazioni d’uso del territorio limitrofo;
c) planimetria catastale nella quale siano indicati
i terreni in disponibilità del richiedente, il perimetro dell'area oggetto dei
lavori di coltivazione ed i manufatti esistenti in un raggio di 500 m da detto
perimetro;
d) una relazione sulle caratteristiche
geomorfologiche, idrogeologiche e paesaggistiche dell'area oggetto di
coltivazione. Nella stessa relazione dovranno essere specificati tutti i
vincoli esistenti nelle aree, nonché indicate le colture agricole e forestali
esistenti; ad essa dovrà essere allegata un’esauriente documentazione
fotografica dell’area di cava e dell’intorno ambientale;
e) il programma dei lavori di estrazione con
indicazione anche dei materiali impiegati, degli impianti, della manodopera da
occupare, della produzione prevista, della potenzialità degli impianti;
f) un progetto di recupero contenente:
1 - planimetrie e sezioni inerenti la morfologia del
sito sia alla fine che nella eventuali diverse fasi dell'intervento di
recupero;
2 - progetto delle opere necessarie al recupero
delle caratteristiche ecologiche e paesaggistiche durante e al termine della
coltivazione e di quelle finalizzate a minimizzare gli impatti sull'ambiente
derivanti dall’attività proposta;
3 - relazione comprendente la specificazione della
destinazione finale del sito al termine dei lavori, della sistemazione dei
residui di lavorazione e delle discariche e dei tempi di attuazione degli
interventi, da realizzare contestualmente alla coltivazione e, ove lo impongano
motivi tecnici, secondo lotti di recupero, di cui l’ultimo deve essere
completato entro e sei mesi dalla conclusione della coltivazione;
g) la prova degli adempimenti compiuti ai sensi
dell’art. 10 della L.R. 17/1995;
h) la ricevuta di versamento alla tesoreria
regionale della somma prevista a titolo di deposito per il rimborso delle spese
di istruttoria della domanda;
i) il piano finanziario del recupero ambientale;
l) la nomina ed accettazione di un tecnico
(Ingegneri, Architetti, Geologi, Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Periti,
Geometri o Direttori Tecnici) con provata esperienza nel settore delle cave e
delle miniere, quale responsabile dell’andamento della coltivazione della cava
e del rispetto dei tempi e modalità dell’escavazione e del progetto ambientale,
nonché delle norme di sicurezza per gli addetti alla coltivazione ed al
recupero ambientale della cava.
Gli atti tecnici indicati alle lettere b), c), d),
e), f) ed i) da allegare alla domanda devono essere firmati da un Ingegnere e/o
da un Architetto e/o da un Geologo e/o da un Perito e/o da un Geometra e/o da
un Dottore Agronomo e/o da un Dottore Forestale, nell’ambito delle rispettive
competenze professionali.
L’autorizzazione può essere revocata dal Presidente
della Giunta Regionale o suo delegato, qualora sia intervenuta un’alterazione
della situazione geologica della zona interessata dal giacimento tale da
rendere non tollerabile la prosecuzione dell’attività estrattiva, fatta salva
la determinazione di un equo indennizzo per il valore degli impianti e
l’obbligo del titolare per la ricomposizione ambientale prevista nel
provvedimento di autorizzazione.
1)
Il
provvedimento di concessione, previsto dall’art. 1 della L. 10/1977, è
obbligatorio per i manufatti e gli impianti ed ogni altra opera collegata
all’attività della cava.
2)
Il
suo rilascio, quando non in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, è
subordinato esclusivamente al possesso del provvedimento regionale previsto
dall’art. 4 della L.R. 17/1995.
3)
Manufatti
e impianti dovranno essere asportati o demoliti dopo la cessazione
dell’attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una diversa utilizzazione
consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.
La coltivazione delle cave in atto, per le quali è
stata presentata denuncia al Comune e alla Regione Campania, potrà essere
proseguita nei limiti fissati dalla L.R. 17/1995 e con le procedure previste
dal presente Regolamento Edilizio.
Nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici,
idrogeologici ed archeologici, derivanti da leggi nazionali o regionali e già
oggetto di coltivazioni alla data di apposizione degli stessi, l’attività
estrattiva potrà essere proseguita nei limiti delle superfici oggetto di
legittima coltivazione e, comunque, entro i limiti delle particelle già oggetto
di coltivazione.
Qualora la cava sia ubicata in zona non
espressamente destinata dallo strumento urbanistico vigente, l’autorizzazione
costituirà adozione di variante allo strumento urbanistico stesso.
La coltivazione delle cave su terreni in uso civico,
potrà essere esercitata in attesa dell’autorizzazione regionale, secondo le
modalità fissate dalla L.R. 17/1995 e dal presente Regolamento Edilizio.
La richiesta di campeggi
liberi occasionali, per un limitato numero di presenze, organizzato da privati
nonché da Enti, è soggetta ad autorizzazione da parte del Responsabile del
Servizio UTC.
Tali campeggi possono essere
allestiti esclusivamente in località salubri in cui non esista, tra l'altro,
alcuna difficoltà per il deflusso delle acque meteoriche, preferibilmente su
terreni di proprietà comunale o di altri enti pubblici.
Il rilascio
dell'autorizzazione è comunque subordinato all'assenso dimostrato del
proprietario del suolo; il Responsabile del Servizio UTC può imporre l'osservanza
di particolari prescrizioni e cautele per disciplinare la raccolta dei rifiuti
e la prevenzione degli incendi.
La sosta continuata, per un
periodo superiore a quindici giorni consecutivi, di roulotte e di veicoli
attrezzati per il pernottamento deve essere autorizzata dal Responsabile del
Servizio UTC ed avvenire sul suolo pubblico indicato nell'autorizzazione
stessa.
Al fine di mantenere il
carattere pubblico del suolo e della carreggiata stradale e di non sottrarre
spazi al parcheggio di veicoli circolanti, la sosta sulle vie e sugli spazi
pubblici può essere autorizzata per un periodo massimo di trenta giorni; dopo
tale periodo le roulotte ed i veicoli di cui sopra devono essere rimossi e
ricoverati in apposite aree pubbliche o private. In caso di inadempienza il
Responsabile del Servizio UTC può disporre la rimozione del veicolo. Trascorso
un congruo periodo di tempo, tale da giustificare l'uso della roulotte o del
veicolo attrezzato per il pernottamento, l'autorizzazione può essere ripetuta.
Durante la sosta, le
roulotte o gli altri veicoli suddetti devono tenere ben visibile
l'autorizzazione onde consentire gli opportuni controlli; da detti veicoli non
possono essere asportate le ruote.
Nelle zone omogenee del
P.R.G., con esclusione della zona “A”, è consentito l’installazione e lo
spostamento di costruzioni trasferibili (chioschi prefabbricati per la vendita
di giornali, fiori, frutta, generi alimentari o adibiti a bar, ecc.) nonché
destinate a ricovero di automezzi ed attrezzi, a magazzino, ecc., di strutture
gonfiabili per usi diversi (copertura di piscine od altri impianti sportivi,
ecc.), di tendoni o similari per spettacoli, rappresentazioni, ecc.
Le costruzioni trasferibili
(chioschi e similari) possono essere autorizzate su suolo pubblico o privato,
in aree carenti di locali atti alle attrezzature per cui viene richiesta
l'installazione stessa (vendita giornali, generi alimentari, bar, ecc.).
Dette costruzioni non
devono, comunque, essere collocate nei pressi di incroci stradali, non devono
limitare la visibilità per la circolazione veicolare o ostacolare la percezione
della segnaletica stradale o toponomastica. Esse sono ammesse in aderenza agli
edifici esistenti a condizione di non ridurre il soleggiamento e l'areazione di
locali abitabili e purché la larghezza libera del marciapiede non risulti, di
norma, inferiore a m 1,50 e, comunque, non inferiore a un terzo della larghezza
totale del marciapiede stesso.
È opportuno che, dal lato dove
si effettua il servizio o la vendita, lo spazio libero pedonale non sia
inferiore a m 2.
Dette installazioni non
possono essere autorizzate in prossimità di monumenti o di belvedere su viste
panoramiche.
La superficie massima di
tale tipo di costruzione non deve superare i mq 6 e l'altezza massima totale
non può superare i m 3.
Le strutture precarie
(chioschi e similari) possono, in casi particolari, essere abbinate.
Nel caso di più richieste
per l'installazione di strutture trasferibili nella stessa località, da
destinare ad usi diversi, dette strutture devono essere collocate tra di loro
ad una distanza minima pari all'altezza massima.
Le installazioni di tendoni
e similari e di strutture gonfiabili possono essere autorizzate su aree tali da
non provocare impedimenti per il traffico.
Dette aree devono garantire
uno spazio per il parcheggio adeguato al tipo di struttura e alla relativa
capienza ed essere ubicate in maniera che l'installazione richiesta non arrechi
disturbo, sotto il profilo igienico e della rumorosità, nei confronti delle
abitazioni o delle attrezzature di servizio.
Nel caso di installazione di
tendoni o similari per manifestazioni o spettacoli, la superficie impegnata
dalla struttura precaria e relative pertinenze non può essere superiore ad 1/3
dell'area disponibile.
L'accesso e l'uscita del
pubblico devono avvenire in maniera da evitare intralci alla circolazione e da
tutelare la pubblica incolumità.
I depositi su aree scoperte
di materiali, alla rinfusa o accatastati, visibili da strade o spazi pubblici
sono vietati nelle zone destinate alla residenza, alle attrezzature e ai
servizi.
Sono ammessi nelle zone
produttive, a condizione che non costituiscano, a parere dell’U.T.C., e sentita
la A.S.L. competente per territorio, detrattori ambientali o pericolo per
l'igiene pubblica o del suolo e per l'incolumità delle persone.
Nelle zone agricole sono
tassativamente esclusi impianti di demolizione di auto e relativi depositi;
tali attività possono trovare opportuna collocazione all'interno delle zone
industriali ed artigianali e non devono comunque risultare visibili dalle
strade di primaria importanza.
Per i depositi eseguiti
senza autorizzazione, il Responsabile del Servizio UTC promuove i provvedimenti
necessari al rispetto delle su esposte condizioni sotto comminatoria
dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.
L'occupazione anche temporanea
del suolo o dello spazio pubblico è consentita previa autorizzazione del
Responsabile del Servizio UTC, il quale può accordarla quando ritenga
l'occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per
la pubblica igiene e incolumità.
Il Responsabile del Servizio
UTC può consentire la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo
stradale e l'occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi
o con costruzioni precarie, ferma restando l'osservanza delle norme del
presente Regolamento Edilizio.
È vietato eseguire scavi o
sconnettere la pavimentazione di strade pubbliche o aperte al pubblico per
piantarvi pali, ripristinare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare
fogne, o per qualsivoglia altro motivo, senza specifica autorizzazione del
Responsabile del Servizio UTC, in cui siano indicate le norme da osservarsi
nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino.
Il Responsabile del Servizio
UTC può concedere l'occupazione del suolo o del sottosuolo stradale con grate,
cunicoli e con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni
idriche, elettriche, ecc., il cui progetto deve rispettare le norme di
edificabilità contenute nel presente Regolamento Edilizio.
Il richiedente è tenuto ad osservare
tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e
perché non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico
transito.
Il rilascio delle
autorizzazioni di cui ai commi precedenti è subordinato al pagamento delle
relative tasse ed il Responsabile del Servizio UTC può prescrivere la
costituzione di un deposito cauzionale presso la Tesoreria comunale, per
rivalersi delle eventuali penalità e delle spese non rimborsate dagli
interessati.
La cubatura sotterranea per
volumi complementari alla residenza (cantine, garage, ecc.) deve essere
rapportata alle esigenze delle abitazioni a cui si riferisce; in caso di volumi
interrati complementari ad attività produttive, commerciali, ecc., la
concessione e/o autorizzazione è condizionata anche alle prescrizioni previste
dallo strumento urbanistico, generale o attuativo (quali ad es. destinazioni
d'uso ammesse o compatibili, percentuale delle cubature extraresidenziali,
ecc.).
L'esposizione a cielo
libero, anche su aree private, di veicoli e merci in genere, sia a carattere
temporaneo che permanente, deve essere autorizzata dal Responsabile del
Servizio UTC, sentito il parere della A.S.L. per l’esposizione di merci di tipo
alimentare, il quale può condizionarla all'osservanza di particolari
prescrizioni o cautele per evitare intralci alla circolazione e a tutela
dell’incolumità pubblica. Tale autorizzazione non è richiesta se l'esposizione
avviene nei giorni e nei luoghi stabiliti per le fiere ed i mercati.
La trivellazione e
l'escavazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere è soggetta ad
autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio UTC, fermo restante le
funzioni della Provincia ai sensi dell’art.34 del Dlgs. n.96 del 30/03/1999. Ai
sensi dell’art.63 del Dlgs. n.152/99, modificato dal D.Lgs. n.258/2000, è stata
abrogata la legge 319/76, pertanto non vige più l’obbligo della denuncia al
comune ed alla Provincia della quantità d’acqua prelevata per tutti coloro che
utilizzano acqua al di fuori dei pubblici servizi. Rimane solo l’obbligo,ai
sensi dell’art.8 del Dlgs. n. 275/93 della
comunicazione semestrale competente,da parte di concessionari di acque
pubbliche.
Fermo restante gli
adempimenti di cui all’art. 2, comma 2, della L. n.290 del 17/08/1999 (G.U.
n.195 del 20/08/99), l'autorizzazione per l'apertura di pozzi destinati allo
sfruttamento industriale di falde acquifere, può essere condizionata, a
richiesta del Comune, alla presentazione di uno studio idrogeologico completo,
che dimostri il razionale utilizzo della falda o delle falde che si intendono
sfruttare.
L'autorizzazione non può
comunque essere concessa entro un raggio di 300 metri dalle aree di captazione
degli acquedotti e da pozzi di acqua potabile pubblici.
Nell'autorizzazione possono
essere impartite disposizioni circa la quantità massima d'acqua estraibile, i
modi e i criteri di misurazione e di valutazione, con l'indicazione dei mezzi
tecnici mediante i quali si intende procedere alla estrazione e all'eventuale
installazione di apparecchiature o strumenti di prova, ferma restando
l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti al riguardo.
Il rilascio
dell'autorizzazione è, in ogni caso, subordinato all'assunzione da parte del
richiedente dei seguenti impegni:
1) permettere l'attingimento
di acque dal pozzo per la estinzione di incendi, senza pretendere alcun
compenso;
2) consentire il prelievo
dell'acqua da parte del Comune per le esigenze della popolazione, qualora
dovesse essere disposta, per qualsiasi causa, la chiusura dell'acquedotto
comunale o dovesse verificarsi una diminuzione della relativa portata, ad un
prezzo per metro cubo non superiore ad un decimo del canone vigente per le
utenze domestiche. L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o
revocata a giudizio insindacabile del Responsabile del Servizio UTC, sentito
l’Ufficio Tecnico Comunale e la A.S.L. competente per territorio, qualora si
manifestino effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico del territorio e
quando il pozzo sia causa di diminuzione del flusso dell'acquedotto comunale e
delle fontane o sorgenti soggette a pubblico uso oppure risulti inquinato,
nonché nei casi in cui sia possibile assicurare il rifornimento idrico mediante
allacciamenti all'acquedotto comunale oppure con appositi acquedotti rurali o
industriali realizzati anche da consorzi tra gli utenti, dei quali il Consiglio
Comunale ha facoltà di disporre l’istituzione qualora siano indispensabili per
evitare un eccessivo numero di pozzi nella medesima zona, senza che il titolare
possa pretendere alcun compenso o risarcimento.
È vietato utilizzare, senza
autorizzazione del Comune, l'acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in
fossi o canali pubblici, nonché deviare, impedire o comunque intralciare il
corso normale di questi ultimi.
I tagli dei boschi devono
essere autorizzati dal Presidente della Provincia o Presidente della Comunità
Montana, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n.11 del 07/05/1996 in attuazione
dell’art. 7 del R.D. 3/12/1923 n. 3267 e Regolamento Forestale n.1126 del
16/05/1926, e possono essere subordinati all'obbligo della ripiantumazione e
all'osservanza di idonee cautele in relazione alla stabilità del suolo ed al
mantenimento e allo sviluppo del patrimonio arboreo.
Sono esclusi dall'osservanza
del comma precedente i tagli di pioppi e delle altre colture industriali da
legno, già regolamentate, nonché i tagli necessari per evitare il
deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti e le normali
operazioni di fronda, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole.
L'apertura e la modifica di
passi carrabili e di accessi privati su strade ed aree pubbliche o soggette a
pubblico transito, interne ed esterne all'abitato, è soggetta ad autorizzazione
del Responsabile del Servizio UTC, previo parere del Responsabile del
Procedimento e/o dell’Ufficio Tecnico Comunale, subordinatamente
all’acquisizione del nullaosta dell'Ente proprietario della strada. Sugli
eventuali fossi stradali devono essere formati e mantenuti opportuni ponticelli
senza alterare la sezione della strada ed il suo piano viabile.
Lo scolo delle acque
meteoriche deve essere opportunamente convogliato nelle fognature o nei fossi
stradali, evitando che defluiscano sul piano viabile.
L'autorizzazione non può
essere rilasciata se l'apertura del passo o dell'accesso costituisca un
intralcio per la circolazione e allorquando la costruzione o lo spostamento
avviene in corrispondenza o in prossimità di crocevia, di curve, di dossi, di
gallerie e di passaggi a livello.
Nel caso di edifici con
copertura a tetto, i pannelli per la captazione dell'energia solare devono
essere disposti in guisa da seguire il più possibile l'andamento delle falde
cui sono ancorati.
Nel caso che una costruzione
o parte di essa minacci rovina, dalla quale possa derivare pericolo alla
pubblica incolumità, il proprietario e/o gli utenti hanno l'obbligo di fare
immediatamente denuncia al Comune e agli altri organi competenti, e, nei casi
di estrema urgenza, provvedere a un immediato puntellamento.
Il Responsabile del Servizio
UTC, sentiti gli uffici competenti e dopo opportuni accertamenti, mediante
sopralluoghi e verifiche di stabilità, ingiunge al proprietario, o a chi per
esso, i provvedimenti più urgenti da prendere nei riguardi della pubblica
incolumità, fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un termine
per il suo completamento.
In caso di mancata
osservanza delle disposizioni indicate nell’intimazione ad eseguire i lavori,
il Responsabile del Servizio UTC provvede, a cura e spese del proprietario
inadempiente, a far eseguire i provvedimenti urgenti richiesti a tutela della
incolumità pubblica, ed eventualmente allo sgombero e alla demolizione della
costruzione o parte di essa che minaccia rovina, a norma della legislazione
vigente e senza pregiudizio dell’eventuale azione penale.
La stabilità degli scavi deve essere assicurata in
modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la
sicurezza di edifici ed impianti posti nelle vicinanze, nonché delle persone.
Gli scavi non devono impedire o disturbare
l'ordinario uso degli spazi pubblici e in specie di quelli stradali; ove
risulti necessaria l'occupazione di tali spazi deve essere richiesta formale
autorizzazione all'autorità comunale.
Gli scavi a cielo aperto per
la raccolta di acqua devono essere realizzati ad una distanza dai confini non
inferiore alla massima profondità dello scavo e comunque non inferiore a 5 m;
nonché ad una distanza non inferiore a 5 m dalle strade. Inoltre va realizzata
un’adeguata protezione per la sicurezza ed un’adeguata barriera onde evitare la
libera visuale da spazi pubblici.
È vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che
dai tetti o dall'interno degli edifici, materiale di qualsiasi genere. Durante
i lavori, specie se di demolizione, deve essere evitato il sollevamento di
polvere, adottando opportuni accorgimenti.
Il responsabile del cantiere deve provvedere ad
assicurare il costante mantenimento della pulizia negli spazi pubblici per
l’intera estensione della costruzione e nelle immediate vicinanze. I materiali
devono essere trasportati evitando ogni deposito od accatastamento anche
temporaneo negli spazi pubblici, salvo specifica autorizzazione del
Responsabile del Servizio UTC.
Il Responsabile dei Lavori, Il Responsabile della
Sicurezza(Coordinatore progettazione e coordinatore dell’esecuzione), Il
Committente,Il Concessionario, il Direttore dei Lavori e il Costruttore, sotto
la loro piena ed esclusiva differenziata
responsabilità, devono adottare tutti quei mezzi e accorgimenti
necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possono derivare
dall'esecuzione delle opere.
Il Responsabile del Servizio UTC può far
controllare, da funzionari e da agenti, l'idoneità dei provvedimenti di cui
sopra e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne
derivi in alcun modo una attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui
al comma precedente.
Dopo il compimento dei lavori il costruttore
provvede alla rimozione di ponti, barriere e recinzioni posti a servizio dei
medesimi, restituendo il suolo pubblico libero da ogni ingombro o impedimento
entro e non oltre 30 giorni.
In caso di inadempienza il Responsabile del Servizio
UTC può ordinare l'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario, fatte salve
le sanzioni previste dalle norme vigenti.
Le localizzazioni di impianti per l’emittenza radio
e televisiva sono vietate negli ambiti classificati dal P.R.G. come territorio
urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi
collettivi, considerando una fascia di rispetto di almeno m.200.
Sono altresì vietate le localizzazioni nei parchi
urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche
e sportive, nelle zone di Parco del Partenio e su edifici di valore
storico-architettonico e monumentale.
Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia
mobile sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali
e scolastiche e nelle zone di Parco del Partenio, nonché su edifici di valore
storico-architettonico e monumentale.
La localizzazione di nuovi impianti in prossimità
delle aree di cui sopra deve perseguire obiettivi di qualità che minimizzano
l’esposizione ai campi elettromagnetici.
Nelle aree di cui sopra è altresì vietato il
posizionamento di impianti mobili per telefonia mobile.
Linee ed impianti elettrici con tensione uguale o
superiore a 15.000 Volt devono perseguire l’obiettivo di qualità di 0,2 micro
Tesla di induzione magnetica valutata al ricettore in prossimità di asili,
scuole, aree verdi attrezzate ed ospedali, nonché di edifici adibiti a
permanenza di persone per un tempo non inferiore a quattro ore giornaliere.
Tale obiettivo di qualità deve essere perseguito sia
per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti,
sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti.
Nei fabbricati esistenti,
entro due anni dall'approvazione del presente Regolamento Edilizio, devono
essere apportati i necessari miglioramenti igienici. Questi comprendono
l'eliminazione di locali igienici pensili o comunque esterni alle abitazioni, e
la dotazione per ogni unità di abitazione di un locale igienico aerato secondo
le norme di cui ai precedenti articoli.
Il Responsabile del Servizio
UTC, sentito il parere della A.S.L., può dichiarare inabitabili, ai sensi delle
leggi vigenti, le unità di abitazione che non raggiungano un livello igienico
adeguato.
Gli edifici esistenti, che
non rispondono in tutto o in parte alle prescrizioni del presente Regolamento
Edilizio, devono, in caso di opere di manutenzione, ristrutturazione e
restauro, adeguarsi alle norme urbanistiche, edilizie ed igieniche vigenti.
Il Responsabile del Servizio
UTC, per motivi di pubblico interesse, può, sentita la Commissione Edilizia,
ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti e
restringenti le sedi stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano
all'epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell'indennità spettante
ai proprietari.
La rimozione delle strutture
sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine,
grondaie, tettoie, sopra passaggi, imposte di porte o di finestre aperte
all'esterno, ecc. deve comunque essere prescritta, ove non sia urgente ed
indifferibile, in occasione di opere di manutenzione, ristrutturazione e
restauro degli edifici o delle parti in questione.
Tutti coloro che hanno
occupato il sottosuolo di aree pubbliche o di spazi soggetti a pubblico
transito, senza autorizzazione del Comune, devono entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente Regolamento Edilizio chiedere, a sanatoria, il rilascio
della prescritta autorizzazione o concessione.
In particolare, per quanto
riguarda cavità esistenti nel sottosuolo, il richiedente deve allegare alla
domanda i necessari elaborati per individuare l’esatta posizione e dimensione
del volume interrato e la destinazione d'uso attuale.
L'autorizzazione o
concessione delle occupazioni di cui al precedente comma è subordinata alla
assunzione da parte del richiedente dei seguenti impegni:
a) eseguire, a sue cure e
spese, le opere di consolidamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle volte, le strutture ed i manufatti ritenuti necessari dal Comune per
garantire la stabilità del suolo e degli edifici sovrastanti o adiacenti, e per
evitare infiltrazioni di acque meteoriche o provenienti da eventuali rotture
delle reti delle fognature e dell'acquedotto, acconsentendo a tal fine alle
ispezioni periodiche degli agenti e del tecnico comunale;
b) esonerare il Comune da
qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare ai terzi
dall'eventuale cedimento del terreno o dal crollo delle volte e delle
strutture;
c) rinunciare a qualsiasi
compenso o risarcimento da parte del Comune per danni che il richiedente stesso
dovesse subire per eventuali infiltrazioni di acque meteoriche o di liquidi
provenienti da fognature o dalla rete dell'acquedotto nonché per lavori
eseguiti dal Comune sullo spazio sovrastante o in conseguenza del traffico
veicolare;
d) procedere per motivi di pubblico
interesse, su richiesta del Responsabile del Servizio UTC, al rinterro della
cavità, entro i termini e con le modalità stabilite dall’A.C., valendo, in caso
di inadempienza, il potere sostitutivo del Responsabile del Servizio UTC.
Gli obblighi di cui al presente capitolo vanno
rispettati anche per le autorizzazioni relative a opere che interessano
l'esterno delle costruzioni e/o l'occupazione di suolo pubblico.
A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio sono abrogate tutte le
disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino
incompatibili con le norme in esso contenute.
La contravvenzione alle norme del presente Regolamento
Edilizio, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti (generali ed
esecutivi), alle modalità esecutive fissate nella concessione e, più in genere,
ad ogni altra norma legislativa o regolamentare che risulti applicabile,
comporta l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari e delle
sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi vigenti.
Quando l'inosservanza si riferisce a costruzioni
eseguite a cura delle amministrazioni statali, il Responsabile del Servizio UTC
ne informa le autorità ministeriali competenti, attraverso il relativo ufficio
periferico.
Il presente Regolamento
Edilizio, comunque operante dopo l'esecutività della delibera di adozione del Consiglio
Comunale con le limitazioni per il
rispetto delle misure di salvaguardia, entra in vigore dopo la definitiva
approvazione.